Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-30, n. 202301030
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 01030/2023REG.PROV.COLL.
N. 03336/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3336 del 2022, proposto dalla signora C M, rappresentata e difesa dagli avvocati S M e G C P Z, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Emilia, n. 81,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima quater, 22 marzo 2022, n. 3268, resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso pubblico per l’arruolamento di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, per superamento del limite di età.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 2237 del 17 maggio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato S M e l’Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora C M ha impugnato innanzi al T.a.r. per il Lazio il bando di concorso (decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie speciale Concorsi ed esami, del 29 dicembre 2020) per l’arruolamento di 1000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, unitamente al provvedimento implicito di esclusione dalla partecipazione allo stesso consistito nella mancata accettazione della domanda nell’apposita piattaforma digitale, avendo superato il previsto limite di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle stesse. Ha impugnato altresì, quali atti presupposti, il d.m. 13 luglio 2018, n. 103, recante il « Regolamento delle norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia », attuativo dell’art. 27 bis , comma 1, lett. b) del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, a sua volta gravato, nella parte in cui fissa in ventotto anni la soglia anagrafica massima per l’accesso al ruolo di ispettore, modificando il precedente provvedimento, adottato in ossequio alle previsioni dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso ritenendo che la previsione di un limite di età massimo per accedere a ruoli delle forze di polizia non costituisca una discriminazione, contrastante con i principi di cui alla direttiva n. 2000/78/CE, come già affermato dalla giurisprudenza cautelare del Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. II, ordinanze nn. 3576 e 3577 del 1 luglio 2021). La figura dell’ispettore di polizia, inoltre, non sarebbe paragonabile a quella di commissario o di funzionario psicologo, rispetto alle quali sono state sollevate dal medesimo giudice d’appello questioni pregiudiziali innanzi alla Corte di Giustizia (v. le ordinanze della sez. IV n. 2372 e n. 4961 del 2021), giusta la sua diversa connotazione contenutistica in termini operativi, per molti versi assimilabile piuttosto a quella degli agenti e assistenti. La ragionevolezza della scelta del legislatore escluderebbe altresì qualsivoglia violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (come desumibile dai principi già affermati dalla Corte costituzionale in materia di discrezionalità del legislatore nello stabilire i criteri di accesso ai pubblici impieghi nelle sentenze 21 dicembre 2020, n. 275 e 30 dicembre 1997, n. 466). Né possono ipotizzarsi discriminazioni rispetto ai candidati dell’edizione 2017 del medesimo concorso, retto da diverse regole. Nessun valore, infine, avrebbe potuto essere attribuito alla circostanza che la ricorrente ha superato il limite di età dopo la pubblicazione del bando, ma prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda, essendo chiara in senso ostativo la previsione della lex specialis , mutuata dalla analoga dicitura contenuta nell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, sulle procedure concorsuali per l’accesso a tutto il pubblico impiego.
3. L’appellante avversa la sentenza in epigrafe riproponendo in chiave critica tutte le originarie censure e segnatamente:
i- violazione dell’art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e degli artt. 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, essendo il limite di età imposto irragionevole in relazione alle concrete mansioni cui è adibito un vice ispettore della Polizia di Stato, che sono anche di coordinamento del personale, in sostituzione del superiore gerarchico, come previsto dall’art. 26 del già richiamato d.P.R. n. 335 del 1982. Ciò a maggior ragione ove si tenga conto che non è previsto alcun limite di età per accedere a quel ruolo dall’interno ed è previsto il ben più elevato limite di 33 anni ove vi si acceda dall’amministrazione civile del Ministero dell’Interno; diverso è altresì il limite per la omologa, e asseritamente sovrapponibile, figura dell’ispettore della polizia penitenziaria (32 anni, a fronte dei 28 per gli agenti ex d.m. 1 febbraio 2000, n. 50) e per gli operatori del Corpo dei vigili del fuoco (30 anni ex art. 1 del d.m. n. 505 del 1998), cui è richiesta una prestanza fisica decisamente maggiore; ciò a tacere del fatto che fino al 2018 e dunque anche per il concorso immediatamente precedente, il limite era fissato in 32 anni. Le esigenze di “svecchiamento” del personale e di garanzia di un adeguato periodo di lavoro prima del pensionamento non sono affatto emerse in corso di causa, né sarebbero state indagate dal Tribunale di prime cure, come imposto dalla giurisprudenza della C.G.U.E. che vuole un’attentissima analisi del caso singolo (v. in particolare Corte di Giustizia nella causa 258-15, So contro Academia Vasca de Policìa y Emergencias, nonché nella causa n. 229 – 8, W contro Stadt Frankfurt am Main);
ii- con il motivo di appello rubricato sub 2 ha invece ipotizzato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, ove lo si legga nel senso di legittimare le richiamate scelte discriminatorie, con conseguente pregiudizio per l’accesso al lavoro della candidata. La disparità sussisterebbe in relazione alle medesime situazioni indici di irragionevolezza del sistema, ovvero avuto riguardo al personale interno, con profilo civile o meno, soggetto a diversa disciplina, in relazione agli ispettori della polizia penitenziaria, al personale dei vigili del fuoco e anche della polizia locale, per la quale ultima addirittura la l. n. 127 del 1997 non prevede più limiti di età;
iii- in subordine, ha infine lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, giusta la circostanza che essa possedeva il requisito dell’età al momento della pubblicazione del bando, avendo compiuto 28 anni durante la “vigenza” dello stesso, seppure prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (motivo sub 3). La dicitura in forza della quale i requisiti devono essere posseduti « entro la data », diversa peraltro da quella testualmente riportata all’art. 5, comma 1, del d.m. n. 103 del 2018, che ne prevede il possesso « alla data» di scadenza del termine, avallerebbe una lettura del bando favorevole alla ricorrente, oltre che maggiormente conforme alla ratio del richiamato art. 2, comma 7, del d.P.R. n. 487 del 1994, senza ledere in alcun modo le esigenze di certezza e par condicio sottese alla norma, stante che comunque vi sarebbe una data certa valida per tutti alla quale i requisiti devono essere posseduti (pubblicazione del bando, appunto).
3.1. Ad integrazione del primo motivo di appello ha chiesto la remissione alla Corte di Giustizia ex art. 267 del T.F.U.E. dell’art. 27 bis del d.P.R. n. 335 del 1982, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 95 del 2017, al fine di valutarne la coerenza con i principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Con ordinanza n. 2237 del 17 maggio 2022 la sezione, preso atto della peculiarità del caso di specie (superamento del limite di età dopo la pubblicazione del bando), e comunque demandando al merito l’approfondimento della vicenda, a maggior ragione nelle more della decisione delle questioni sui limiti di età nei concorsi in polizia già rimesse alla C.G.U.E., ha accolto l’istanza cautelare, sul solo rilievo della ritenuta prevalenza dell’interesse alla prosecuzione del concorso, cui la ricorrente era già stata ammessa con riserva.
6. In data 11 novembre 2022 la difesa erariale ha attualizzato la situazione in fatto, versando in atti gli esiti positivi della prova orale.
6.1. In data 24 novembre 2022 ha depositato memoria insistendo sulle proprie argomentazioni, anche mediante richiamo al precedente della sezione, n. 9058 del 24 ottobre 2022.
7. L’appellante, a sua volta, con brevi note datate 12 dicembre 2022, ha rilevato l’inconferenza di ridetto precedente, riferito alla diversa questione