Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-05-02, n. 202404011
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Pubblicato il 02/05/2024
N. 04011/2024REG.PROV.COLL.
N. 05734/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5734 del 2021, proposto dalla società Altes S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Comune di Alife, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F C ed E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C in Roma, via Panama 74;
nei confronti
della società F.lli De Martinis S.n.c. di De Martinis Oreste &C°, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l’annullamento ovvero la riforma,
previa cautela
della sentenza T.a.r. Campania, sede di Napoli, sez. III, 1 giugno 2021 n.3675, che ha respinto il ricorso n. 2443/2020 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti provvedimenti con i quali il Comune di Alife ha assentito a favore della De Martinis S.n.c. di Oreste De Martinis &C° la realizzazione di un impianto per la distribuzione di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ad uso pubblico lungo la S.P. 69 ovvero via Scafa per Alvignano, sul terreno distinto al catasto al foglio 41, particelle n. 145-146-148:
(ricorso principale)
a) del permesso di costruire 21 febbraio 2020 n.5644, pubblicato dal 21 febbraio al 7 marzo 2020;
(motivi aggiunti)
b) del provvedimento autorizzatorio unico 8 settembre 2020 n.8755;
e di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente comunque lesivo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alife e della F.lli De Martinis S.n.c.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente appellante gestisce in Comune di Piedimonte Matese un distributore di carburanti, e in particolare di GPL, situato lungo la S.P. 331, ex S.S. 158, alla progressiva chilometrica 2+430 (fatto pacifico in causa) e in questa sua qualità ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con i quali il Comune di Alife ha consentito alla controinteressata appellata di realizzare un proprio analogo distributore, situato lungo la S.P. 69 ovvero in via Scafa per Alvignano, sul terreno distinto al catasto di quel Comune al foglio 41, particelle n. 145-146-148, a circa 5 km di distanza. Per la precisione, la ricorrente appellante ha impugnato con ricorso straordinario, poi ritualmente trasposto in sede giurisdizionale, il permesso di costruire 21 febbraio 2020 n.5644 (doc. 1 in I grado controinteressata appellata, ove l’esatta ubicazione dell’impianto;la distanza fra i due va considerata fatto localmente notorio, è indicata nella memoria 7 luglio 2021 della controinteressata a p. 13 settimo rigo dal basso e non risulta specificamente contestata);ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento autorizzatorio unico 8 settembre 2020 n.8755 (doc. 3 in I grado Comune).
2. Per chiarezza, va ricostruita la normativa applicabile.
2.1 In materia di distributori di carburante, dispone anzitutto la norma dell’art. 83 bis comma 17 del d.l. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella l. 6 agosto 2008 n.133, che ne sancisce la liberalizzazione, per cui: “ Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico… ”.
2.2 Ai sensi del successivo comma 18, queste disposizioni “ costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione ”, quindi si impongono alla legislazione regionale. In conformità, la norma dell’art. 83 bis comma 17 è riprodotta quasi letteralmente nella normativa regionale di cui subito, ovvero all’art. 9 comma 7 della l.r. 30 luglio 2013 n.8 e all’art. 125 comma 7 del t.u. di cui alla l.r. 21 aprile 2020 n.7.
2.3 Nella Regione Campania, la materia era disciplinata dalla citata l.r. 30 luglio 2013 n.8, in vigore al momento del rilascio del permesso di costruire impugnato. Di questa legge, rilevano ai fini del decidere le norme ora illustrate.
2.3.1 L’art. 8 della legge prevede al comma 1 che “ Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il regolamento di attuazione previsto nell'articolo 20, appositi bacini di utenza ” in base ad una serie di parametri, puntualmente indicati;al comma 2 aggiunge che “ Con le modalità indicate dal regolamento previste nel comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta ”.
2.3.2 L’art. 9 della legge prevede al comma 1 che, fra l’altro, sia soggetta ad autorizzazione comunale l’apertura di nuovi impianti, che qui interessa, e al comma 3 che per ottenerla “ il titolare dell' impianto trasmette al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, che attesta gli elementi indicati nel regolamento previsto nell'articolo 20, ed è redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. Nel regolamento è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda ”.
2.3.3 L’art. 12 della legge prevede al comma 1 che in generale i nuovi impianti e quelli già esistenti possano essere dotati “ di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive e commerciali ” e per assentirli, al successivo comma 3, rinvia al successivo art. 17.
2.3.4 Di questo art. 17 rileva qui il comma 6, secondo il quale: “ i Comuni individuano indici di edificabilità, criteri e parametri necessari per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previsti nell'articolo 12, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione. In attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione, si applica quanto stabilito dal Reg. reg. 20 gennaio 2012, n. 1 ( Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti")”. A questo limitato fine, viene allora mantenuto in via transitoria vigente il regolamento attuativo della previgente legge regionale in materia.
2.3.5 Il regolamento attuativo della l.r. 8/2013 era previsto dall’art. 20, sarebbe dovuto essere emanato dalla Regione entro un breve termine e avrebbe dovuto contenere, in particolare “ l'individuazione dei bacini di utenza, previsti nell'articolo 8, per il monitoraggio della rete distributiva dei carburanti nel territorio regionale ”, le procedure “ per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione ” e in generale “ le disposizioni necessarie per dare la piena attuazione ” alla legge. Questo regolamento, però, non è mai stato emanato.
2.3.6 Infine, la norma transitoria dell’art. 34 comma 1 fa salve “ le autorizzazioni già rilasciate e le istanze complete degli atti endoprocedimentali previsti presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, se compatibili con la vigente normativa ”.
2.4 Al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo unico, che è del giorno 8 settembre 2020, si applicava invece il pure già citato testo unico delle leggi regionali sul commercio, approvato con l.r. 21 aprile 2020 n.7, in vigore appunto dal 12 maggio 2020 che ha abrogato, fra le altre, la l.r. 8/2013 ed ha introdotto, trattandosi di testo unico di compilazione, agli artt. 114-143 una disciplina ordinaria analoga.
2.4.1. In particolare, quanto agli articoli sopra citati, il testo unico ha riprodotto all’art. 121 l’art. 8 della l.r. 8/2013;ha riprodotto all’art. 125 l’art. 9;ha riprodotto all’art. 141 comma 3 l’art. 12;ha riprodotto all’art. 122 comma 6 l’art. 17 ed ha infine riprodotto all’art. 154 l’art. 20. Come si precisa per chiarezza, il testo unico riferisce poi ad uno dei regolamenti attuativi previsti dal proprio art. 154 i rinvii al regolamento attuativo contenuti nella l.r. abrogata 8/2013. Peraltro, questo regolamento ancora non è stato emanato, esattamente come non era mai stato emanato il regolamento attuativo della l.r. 8/2013.
2.4.2. Viceversa, il testo unico non riproduce la norma transitoria, pure sopra riportata, dell’art. 34 della l.r. 8/2013.
3. Tanto premesso, con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. non ha esaminato le eccezioni preliminari proposte dalle controparti, ma ha respinto nel merito il ricorso ed i motivi aggiunti presentati dalla società, ritenendoli manifestamente infondati, nei termini ora riassunti.
3.1 In primo luogo, il T.a.r ha respinto il ricorso principale.
3.1.1 La tesi della società ricorrente, che aveva dedotto propriamente la violazione dell’art. 34 comma 1 della l.r. 8/2013, era nel senso che questa norma impedisse ai Comuni il rilascio di nuove autorizzazioni per l’apertura di distributori sino all’approvazione, che come si è visto non vi è mai stata, del regolamento attuativo di cui all’art. 20 della stessa legge. La società argomenta questa tesi anzitutto dalla stessa norma dell’art. 34 comma 1, che fa salve soltanto “ le autorizzazioni già rilasciate e le istanze complete degli atti endoprocedimentali previsti presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge ”, fra le quali pacificamente non rientra quella della controinteressata. La società argomenta poi dal contenuto del regolamento attuativo, che dovrebbe come si è visto individuare i “ bacini di utenza ”, dall’art. 17 comma 6 che, in tesi, manterrebbe in vigore il regolamento 1/2012 solo per quanto riguarda i servizi complementari e dall’art. 9, che demanda sempre al regolamento di stabilire le forme della domanda di autorizzazione.
3.1.2 Il T.a.r. non ha condiviso questa tesi, argomentando dal principio generale di liberalizzazione contenuto nell’art. 83 bis comma 17 del d.l. 112/2008, che vieta il contingentamento degli impianti sotto qualsiasi forma “tanto meno con riferimento ai bacini di utenza”. Di conseguenza, secondo il T.a.r. “ la definizione dei “ bacini ” non potrà mai sostanziarsi in una limitazione dell’iniziativa economica, contrariamente a quanto sostanzialmente deduce parte ricorrente … i bacini di utenza sono previsti dalla normazione regionale ai soli fini di monitoraggio ed in alcun modo rilevano ai fini del rilascio dell’autorizzazione ” (motivazione, p. 10 § VI.2.3.). Ad avviso del T.a.r. poi le disposizioni attuative della l.r. 8/2013 si potevano ricavare dallo stesso regolamento 1/2012, che la l.r. 8/2013 non ha abrogato, trattandosi di norma non incompatibile. Infine, la norma dell’art. 34 si limiterebbe “ a ribadire che le nuove norme regionali di cui alla l.r. 8/2013, in uno alla normativa di dettaglio non incompatibile, si applicano alle nuove istanze mentre quelle già esitate, per il principio del tempus regit actum , restano ascritte alla precedente disciplina ” (motivazione, p. 11 § VI.