Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-02-18, n. 201500739
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N. 00739/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00556/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 556 del 2015, proposto da:
Consorzio Obbligatorio via del Grottone, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto presso Giuseppe Marzano in Roma, Via Traversari, 55;
contro
Comune di Sant'Eusanio Forconese, rappresentato e difeso dall'avv. P Mli, con domicilio eletto presso Luigi Gardin in Roma, Via Laura Mantegazza, 24;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. ABRUZZO - L'AQUILA: SEZIONE I n. 00331/2014, resa tra le parti, concernente criterio di priorità di intervento al fine di favorire il rientro della popolazione nelle abitazioni principali danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sant'Eusanio Forconese;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Petretti;
Considerato che l’appello proposto avverso l’ordinanza con la quale è stata rigettata la domanda di misure cautelari non appare fondato, posto che:
per ciò che concerne il fumus boni iuris – nei limiti di delibazione propri della presente fase cautelare – il ricorso non appare fondato, anche alla luce della ragionevolezza del criterio di priorità di intervento nel Comune di Sant’Eusanio Forconese, correlato al “maggior numero di abitazioni principali, ubicate all’interno dei singoli aggregati”;
quanto al danno lamentato, consistente nel ritardo con il quale potrà essere attuata la riparazione degli immobili, lo stesso non appare assistito dai requisiti di gravità ed irreparabilità;