Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400109

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400109
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400109
Data del deposito : 3 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2024

N. 00109/2024REG.PROV.COLL.

N. 09016/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2018, proposto da
Comune di Cassano allo Ionio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V A, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Rende, via Don Minzoni, 50;



contro

Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., Terna Rete Elettrica Italiana s.r.l., non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. II, n. 1419 del 2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 il Cons. S F; nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Cassano allo Ionio ha interposto appello nei confronti della sentenza 13 luglio 2018, n. 1419 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. II, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e di Terna Rete Italia s.r.l. nella parte in cui impugna la nota comunale in data 8 gennaio 2016, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del canone concessorio non ricognitorio relativo al 2015 (per euro 380.000,00), accogliendolo nella parte in cui impugna la presupposta delibera consiliare n. 31 del 27 luglio 2015, di approvazione del regolamento per l’applicazione dei predetti canoni e della relativa tariffa.

2. - Con il ricorso in primo grado le predette società, in quanto titolari di elettrodotti facenti parte della rete elettrica nazionale e concessionarie dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica, hanno dedotto di non essere soggette alle pretese creditorie del Comune di Cassano alla Ionio, di cui al regolamento impugnato, per quanto riguarda l’occupazione delle aree pubbliche e private soggette a pubblica servitù, in quanto

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