Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-06-01, n. 202001004

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-06-01, n. 202001004
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001004
Data del deposito : 1 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00680/2015 AFFARE

Numero 01004/2020 e data 01/06/2020 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 9 ottobre 2019




NUMERO AFFARE

00680/2015

OGGETTO:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-,

contro

Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di-OMISSIS-, per l’annullamento del rapporto informativo relativo all’anno 2013, notificatogli il 21 gennaio 2014;
della delibera di rigetto del relativo ricorso gerarchico adottato dal c.d.a. del C.F.S. il 25 giugno 2014 e notificata il 26 agosto 2014, nonché del DDG dell’11 febbraio 1997 e della circolare del 12 febbraio 1997.

LA SEZIONE

Vista la relazione in data 17 aprile 2015, trasmessa con nota prot. n. 20302 di pari data, pervenuta il giorno 27 aprile 2015, con la quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Visto il parere interlocutorio di questa Sezione n. 1329 del 1° dicembre 2015;

Vista la memoria del ricorrente in data 21 marzo 2016, trasmessa con nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 aprile 2016;

Visto il parere interlocutorio di questa Sezione n. 34 del 3 gennaio 2019;

Visti gli adempimenti istruttori compiuti dall’amministrazione riferente;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fabrizio Cafaggi;


Premesso:

1. Il ricorrente è un operatore scelto del Corpo Forestale dello Stato, all’epoca dei fatti oggetto del ricorso in servizio presso il Comando provinciale di-OMISSIS-. Si duole del rapporto informativo per l’anno 2013, per essergli stato attribuito il giudizio complessivo di “buono con punti 70”, nonché della conferma dello stesso all’esito del ricorso gerarchico al Consiglio di Amministrazione del medesimo Corpo Forestale dello Stato (delibera in data 25 giugno 2014, pure gravata).

Col ricorso lamenta:

1. Incompetenza del “compilatore”;
il rapporto informativo sarebbe stato sottoscritto dal ”f.f di comandante provinciale”, incompetente alla sua compilazione.

2. Ulteriore (eventuale) vizio di incompetenza del “compilatore”;
invero, non sarebbero indicate, in ogni caso, le ragioni della sostituzione dal comandante provinciale al funzionario direttivo competente alla compilazione del documento.

3. Incompetenza del “revisore”;
il rapporto sarebbe stato illegittimamente compilato dal Comandante provinciale del C.F.S. di-OMISSIS-, che avrebbe attribuito anche il giudizio complessivo.

4. Violazione di legge (art. 36 commi 4 e 5 del D.Lgs n. 1077/70, per errato uso del modulo relativo al rapporto informativo;
nel rapporto informativo sarebbe stata illegittimamente inserita la voce “capacità organizzativa” con l’attribuzione del relativo coefficiente (viziato per illegittimità derivata) mentre altre non avrebbero originato l’attribuzione di un coefficiente numerico.

5. Eccesso di potere per mancata violazione della partecipazione del ricorrente “ad una delicata e complessa indagine di polizia giudiziaria, che avrebbe dovuto comportare l’attribuzione della maggiorazione del 5% del totale di coefficienti parziali.

6. Violazione di legge (art. 37 comma 1 D.Lgs n. 1077/70) per illegittima inclusione nel documento caratteristico impugnato della voce “capacità organizzativa” ed attribuzione del relativo coefficiente e per omessa annotazione dell’attività peculiare svolta dalla ricorrente e relativo mancato aumento (fino al + 5%) del punteggio totale.

B) ulteriori ed autonomi vizi affliggenti la delibera del C.d.A.:


III bis Violazione di legge. Il C.d.A. avrebbe erroneamente ed illegittimamente ritenuto, condividendo quanto riferitogli dalla Divisione competente, che l’art. 52 comma 2 del T.U n. 3/57 consentirebbe la riunione in un’unica persona delle funzioni di compilatore revisore. In ogni caso, la circolare n. 50/97, disattendendo il citato art. 52 nonché l’art. 323 c.p., disporrebbe “ contra legem” che il compilatore eserciti anche la funzione di revisore.

IV bis Violazione di legge. Il modulo in uso non sarebbe stato armonizzato agli artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 1077/70, in palese violazione di quanto disposto dall’art. 48 comma 1 del D.Lgs. n. 201/95 e sarebbe stato adottato, in ogni caso, da organo incompetente, spettando la sua promulgazione al Ministro e non al Direttore Generale.

Con la relazione citata in epigrafe l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato, controdeducendo alle censure dedotte a sostegno del gravame, ne sostiene la totale infondatezza in fatto ed in diritto.

Avendo la Sezione riscontrato l’esplicitata richiesta di accesso agli atti nel ricorso in esame, con il parere interlocutorio del 1° dicembre 2015 ha disposto la trasmissione della relazione all’interessato, assegnandogli un congruo termine per eventuali memorie. A ciò ha fatto seguito la memoria del ricorrente in data 21 marzo 2016, con la quale lo stesso, nel ribadire le proprie doglianze, ha sottolineato la lacunosità dell’istruttoria ministeriale in relazione ai denunciati profili di incompetenza.

La Sezione, rilevata la carenza istruttoria con riferimento al profilo dell’incompetenza, con parere interlocutorio 3 gennaio 2019 n. 34, ha chiesto all’amministrazione i necessari chiarimenti. Allo scopo di valutare l’eventuale sussistenza di tali carenze strutturali temporanee, legittimanti se del caso la scelta gestionale effettuata, la Sezione ha invitato l’Amministrazione a fornire integrazioni istruttorie presentando una descrizione dell’organico di fatto al momento di espressione del giudizio dell’articolazione territoriale presso la quale prestava servizio il ricorrente. In particolare, ha chiesto se nell’anno 2014 vi fosse nell’ufficio di riferimento un soggetto interposto tra il Comandante provinciale, peraltro facente funzioni in ragione di una ipotizzabile carenza di titolarità del ruolo, e il ricorrente, riconducibile ad esempio alla figura di “commissario”, quale soggetto corrispondente al “direttore di sezione” di cui all’invocata normativa.

Con note successive dell’ 11 febbraio, del 1 marzo, del 3 aprile e del 15 maggio 2019, il Comando dei Carabinieri forniva i chiarimenti richiesti, affermando che, “ai sensi dell’art. 3 del decreto 12 febbraio 1997, organo competente alla redazione del rapporto informativo nonché all’attribuzione del coefficiente numerico per ciascuno degli elementi di giudizio era il coordinatore provinciale poi Comandante in qualità di capo ufficio.” Chiariva, con note successive, la composizione della stazione affermando che il vice questore aggiunto svolgeva le funzioni di capo ufficio. Precisava infine che, fruendo del regime di mobilità, il ricorrente si era trasferito presso il polo museale-OMISSIS-alle dipendenze del ministero dei beni culturali.

L’amministrazione esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto perché infondato


Considerato

Lamenta il ricorrente un vizio di incompetenza del redattore del rapporto informativo. Ritiene la sezione che i motivi 1,2, e 3 possano essere trattati congiuntamente. Afferma infatti il ricorrente che la compilazione e la valutazione non possano essere svolti dalla medesima persona e che il capo ufficio facente funzioni non sarebbe stato competente a svolgere la valutazione. Il motivo è infondato. Il rapporto informativo è stato correttamente redatto dal capo ufficio secondo una corretta lettura dell’articolo 52 d.p.r. 3/57 alla luce dell’interpretazione che ne era stata data dal Corpo Forestale, amministrazione con la circolare emanata nel 1997.

Ritiene inoltre il medesimo ricorrente che la circolare interpretativa n. 50 del 12 febbraio 1997 sia illegittima perché priva di funzione regolamentare. Giova in proposito ricordare che la circolare interpretativa ha una funzione interna all’amministrazione finalizzata a regolare l’organizzazione secondo il principio di buon andamento. Essa non integra in modo vincolante il precetto normativo di cui all’art. 52 d.p.r. 3/ 1957 vincolando solo coloro che operano nell’amministrazione, soggetta alla circolare medesima. Al momento della valutazione, così come risulta dagli adempimenti seguiti al parere interlocutorio di questo Consiglio, il vice questore aggiunto svolgeva le funzioni di capo-ufficio, competente, secondo la norma di legge, a compiere la valutazione in discorso. Ferma restando la cogenza del principio di separazione tra compilazione e valutazione deve tuttavia ritenersi legittima, nel caso di specie in relazione alle contingenti dotazioni di organico, la circostanza che siano concisi compilatore e revisore e che questi abbia compilato il modulo e successivamente proceduto alla valutazione. Tali conclusioni assorbono anche le censure di incompetenza sollevate nei motivi 1 e 2 del ricorso.

Lamenta il ricorrente violazione di legge (art. 36 commi 4 e 5 del d.lgs. n. 1077/70). Ritiene la sezione che possano essere trattati congiuntamente i motivi 4 e 6. Si duole il ricorrente che il modulo informativo non sia correttamente formulato, essendo stati aggiunti coefficienti ulteriori di valutazione come quello relativo alla capacità organizzativa. Il motivo è infondato. Il modello per la valutazione è stato predisposto sulla base del

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