Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-03, n. 202209561

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-03, n. 202209561
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209561
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 09561/2022REG.PROV.COLL.

N. 05782/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5782 del 2021, proposto da
V F, rappresentato e difeso dagli avvocati N Z, W M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo, Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio

VIII

Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Silvia Buonanno, Alfonsa Maria Teresa Montana, Giuseppe Mancuso, Girolama Galati, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13194/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Caserta e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio i Ambito Territoriale di Palermo e di Uff Scolastico Reg Sicilia - Ufficio

VIII

Ambito Territoriale di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il Cons. M M;

Nessuno avvocato essendo presente per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza appellata (Tar Lazio III – bis n° 13194 del 9 dicembre 2020) è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il D.M. del MIUR n. 2200 del 6.12.2019, con cui il Ministero ha indetto una procedura selettiva riservata, finalizzata all’assunzione statale a tempo indeterminato, nel ruolo di “collaboratore scolastico”, di soli soggetti che abbiamo già svolto (per almeno 10 anni) servizi di pulizia in qualità di dipendenti di imprese appaltatrici del servizio di pulizia presso le scuole, lamentando la sottrazione definitiva di tali posti alla dotazione organica dei collaboratori scolastici regolarmente inseriti nelle graduatorie provinciali dei cui all’art. 554, d.lgs. n. 297/1994.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

I ricorrenti riferiscono di essere tutti collaboratori scolastici che - per effetto del superamento di concorsi e del conseguente inserimento nelle graduatorie provinciale permanenti dei collaboratori scolastici del MIUR - vantano una aspettativa qualificata all’assunzione a tempo indeterminato ex art. 554 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

Lamentano, in particolare, l’illegittimità del bando di cui al D.M. 2200/2019, per le modalità di determinazione dell’aliquota del 25% dei posti riservati ai dipendenti delle imprese private di pulizia, nonché per la sottrazione dei 11.263 posti di collaboratore scolastico alla ordinarie procedure di assunzione del personale A.T.A., ritenendo violati non solo i diritti acquisiti dai ricorrenti, ma anche dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e della regola del pubblico concorso.

Il ricorso, prima che infondato, è inammissibile.

Infatti, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, sent. nn. 4324 e 4325 del 2020, i provvedimenti impugnati non incidono direttamente sulla situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti. E ciò proprio in ragione della dichiarata condizione dei ricorrenti, collaboratori A.T.A. inseriti nelle graduatorie provinciali, in attesa di immissione in ruolo attraverso la ordinaria procedura di cui all’3" data-article-version-id="705d2106-9aa3-5011-8a9e-a4dbe4a4db64::LR98B48CD4FE16C18E06D3::1994-11-21" href="/norms/laws/itatext8ahcdtcn0gdbitq/articles/itaarty2ujxnu60w9x48?version=705d2106-9aa3-5011-8a9e-a4dbe4a4db64::LR98B48CD4FE16C18E06D3::1994-11-21">art. 554, d.lgs. 297/1994.

La procedura indetta con il D.M. impugnato è infatti stata espressamente qualificata come speciale e derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione del personale A.T.A., le quali, dunque, non subiranno ripercussioni di sorta a causa della procedura ex D.L. 69/2013.

In altri termini, i posti resi oggi nuovamente disponibili per lo svolgimento della procedura di internalizzazione – oggetto di accantonamento in base all’articolo 4, del d.p.r. n. 119 del 2009, in conseguenza dell’esternalizzazione dei servizi di pulizia – non incidono sui posti destinati all’assunzione del personale A.T.A.

I posti disponibili per le ordinarie procedure di reclutamento del personale A.T.A. sono infatti determinati di anno in anno, secondo quanto previsto dall’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge n. 449 del 1997 e sulla base dei parametri fissati dal D.P.R. 119/2009, recante “disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Per la procedura selettiva straordinaria, l’art. 58, comma 5.bis, d.l. 69/2013, ha invece reso nuovamente disponibili i posti precedentemente accantonati e corrispondenti ai servizi di pulizia all’epoca esternalizzati.

Tali posti erano stati infatti accantonati in ottemperanza all’art. 4, comma 1, del d.p.r. 119/2009, a mente del quale “Nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale”, al fine di adeguare la dotazione organica alle effettive necessità, nei casi in cui in cui i servizi di pulizia e di ausiliarato nelle istituzioni scolastiche fossero stati esternalizzati ad operatori privati ai sensi dell’art. 78, l. 388/2000.

L’introduzione del divieto di gestione in outsourcing dei predetti servizi, previsto dall’art. 58, comma 2-bis, d.l. 69/2013, ha reso necessario procedere al disaccantonamento dei posti corrispondenti, rendendoli disponibili per la procedura selettiva straordinaria conseguente all’internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliarato.

Di conseguenza, come correttamente evidenziato dall’Amministrazione resistente, non può pertanto ritenersi che la procedura selettiva sottragga gli 11.263 posti di collaboratore scolastico banditi al totale dei posti disponibili per le immissioni in ruolo del personale A.T.A..

In conclusione quindi le immissioni in ruolo dei dipendenti delle società dei servizi esternalizzati di pulizie non influiscono sulle immissioni in ruolo dei collaboratori scolastici;
per le prime sono resi disponibili i posti accantonati e corrispondenti ai servizi di pulizia, mentre le seconde sono parametrate sulla base delle cessazioni verificatesi e sulle nomine a tempo determinato ed oggetto di parallela ed autonoma procedura, come d'altronde dimostrato anche dalla recente indizione delle procedure ordinarie per l’immissione in ruolo del personale A.T.A..

In ragione della mancanza di una lesione concreta e attuale alla situazione giuridica dei ricorrenti idonea a radicarne l’intesse al ricorso deve pertanto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

2. Con ordinanza n° 4245 del 30 luglio 2021 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo tra l’altro l’assenza di fumus boni juris a fronte dei precedenti della sezione.

3. L’appellante, nella sua qualità di collaboratore scolastico già inserito nella graduatoria provinciale di Caserta, valida per le immissioni in ruolo ex art. 554 del d. lgs. n. 297/94, contesta i provvedimenti con cui il MIUR ha bandito una procedura di stabilizzazione non selettiva e riservata al personale già dipendente a tempo indeterminato dalle imprese di pulizia private (a cui erano stati irregolarmente appaltati i servizi di pulizia delle Scuole) e, successivamente, approvato le graduatorie, con cui ha definitivamente destinato il 50% dei posti dell’organico di diritto di collaboratore scolastico.

4. L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

5. L’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Infatti l’appellante, con nota depositata in giudizio in data 8 luglio 2022, ha comunicato di essere stato assunto a tempo indeterminato per scorrimento della graduatoria permanente.

L’appellante proponeva il ricorso in primo grado, lamentando il pregiudizio consistente nella propria mancata assunzione quale collaboratore scolastico.

Ne consegue la sopravvenuta carenza d’interesse, non sussistendo più il sopra citato pregiudizio cui faceva riferimento il ricorso in primo grado.

Con nota depositata in giudizio in data 13 ottobre 2022 parte appellante ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso.

L’appello è pertanto divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Spese compensate come in primo grado.

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