Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-03-22, n. 202201329
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Pubblicato il 22/03/2022
N. 01329/2022 REG.PROV.CAU.
N. 02050/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2022, proposto da
S M, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Universita' degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00598/2022, resa tra le parti, concernente NOTA PROT. 11794/21 - CON LA QUALE È STATA NEGATA LA RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM STUDIORUM E CONSEGUENTE RICHIESTA DI IMMATRICOLAZIONE AD ANNO SUCCESSIVO AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA A.A. 2020/2021
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Roma La Sapienza;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati Francesco Cataldo su delega dell'avv. D V e Chiara Campanelli su delega dell'avv. Di Vergerio Di Cesana Alvise per la parte appellante. Nessuno è comparso per l'Amministrazione resistente.;
Rilevato che:
dalle note versate in atti dall’amministrazione intimata non risulta una disponibilità di posti sui quali la parte ricorrente potrebbe esercitare la sua pretesa all’ammissione, per come la stessa è stata precisata;
in ogni caso, la necessità di un’adeguata programmazione didattica ed organizzativa – che spetta indiscutibilmente all’Università nell’esercizio della sua autonomia – rende allo stato minus valenti le esigenze cautelari, anche con riferimento al periculum in mora , rappresentate dalla parte;
ritenuto conclusivamente che la domanda cautelare va respinta;
ciò non pertanto considerato che la natura della controversia rappresenta un giustificato motivo per compensare le spese della presente fase cautelare;