Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-16, n. 202406396

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-07-16, n. 202406396
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202406396
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 06396/2024REG.PROV.COLL.

N. 09801/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9801 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F C, M D L e L A, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura- CSM, in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pasquale Mosca, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del CSM- Consiglio Superiore della Magistratura e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 il consigliere A R e uditi per le parti gli avvocati F C e Giovanni Pasquale Mosca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. È appellata la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio,-OMISSIS-che ha respinto il ricorso proposto dal dottor -OMISSIS- per l’annullamento della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del -OMISSIS-, con la quale la dottoressa -OMISSIS- è stata nominata Presidente di sezione del Tribunale di -OMISSIS-, settore penale, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado, e del conseguente decreto ministeriale di nomina del -OMISSIS-, nonché degli atti presupposti e consequenziali.

2. Tali atti erano stati impugnati dal ricorrente, aspirante all’incarico semidirettivo giudicante di merito, sollevando censure di violazione di legge (artt. 11 e 12 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, approvato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 28 luglio 2015) ed eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare per sviamento, illogicità manifesta, carenza di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di presupposti, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

2.1. La sentenza ha ritenuto infondate tali censure, evidenziando che la delibera del Plenum, pur rilevando le apprezzabili esperienze e doti professionali di entrambi gli aspiranti, ha negativamente valutato due profili di criticità rispetto al ricorrente:

a) l’esistenza di ritardi nel deposito dei provvedimenti sfociati anche in due procedimenti disciplinari (conclusi con provvedimenti di archiviazione) e che avevano determinato anche l’annullamento per due volte da parte del T.a.r. del Lazio, con sentenze confermate dal Consiglio di Stato, della nomina a Presidente di Sezione del Tribunale di -OMISSIS- – settore penale (in quanto il CSM non aveva valutato adeguatamente in sede di motivazione tale aspetto segnalato nel parere del Consiglio giudiziario e nel rapporto informativo del capo dell’Ufficio);

b) quale motivo ulteriore, alcune situazioni di potenziale incompatibilità per vincoli familiari con avvocati del Foro.

2.2. La sentenza ha quindi concluso che tali ragioni hanno portato a preferire, nella valutazione comparativa, la controinteressata e che l’organo di autogoverno si è determinato legittimamente a conferire l’incarico alla prescelta, sulla base di una valutazione complessiva di tutti gli elementi e del percorso professionale maturato dalla candidata, immune dai vizi denunciati in ricorso.

3. A mezzo dell’appello proposto, il dottor -OMISSIS- deduce l’erroneità delle statuizioni di primo grado, domandandone la riforma per tre motivi di doglianza.

3.1. Resistono all’appello il CSM, il Ministero della Giustizia e la controinteressata.

3.2. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 9 aprile 2024.

DIRITTO

4. I motivi di appello possono essere così sintetizzati.

5. Con il primo motivo l’appellante deduce l’illogicità della valutazione comparativa che ha portato il CSM a scegliere la controinteressata per l’incarico semidirettivo da assegnare, nonostante il profilo di carriera dell’appellante sarebbe prevalente sia con riferimento alle esperienze professionali che con riguardo alle attitudini dimostrate.

5.1. Il T.A.R. avrebbe omesso di esaminare le specifiche censure con cui il ricorrente aveva contestato il giudizio di sostanziale equivalenza dei profili dei candidati espresso dall’organo di autogoverno alla luce dei parametri di valutazione e degli indicatori specifici di cui agli artt. 15, lett. a) e b) e 27 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, sulla base dei rispettivi percorsi professionali.

5.2. Sul punto la sentenza di primo grado sarebbe del tutto carente di motivazione e, comunque, erronea per non aver considerato la violazione dei criteri valutativi con riferimento all’asserita equivalenza dei profili professionali dei candidati.

5.3. In particolare, sarebbe mancata ogni considerazione da parte della sentenza, così come della delibera impugnata, in ordine alla esperienza organizzativa specifica del dottor -OMISSIS- il quale ha svolto per oltre sei anni un incarico semidirettivo.

5.4. Inoltre, sul piano comparativo la prevalenza del profilo dell’appellante emergerebbe:

- sia con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. a), T.U., quanto alle “esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire” , rispetto al quale il dottor -OMISSIS- può vantare una esperienza più prolungata, avendo svolto funzioni giudicanti nel settore penale complessivamente per circa 22 anni e 7 mesi (a fronte dei 16 anni e 8 mesi svolti nelle predette funzioni dalla dottoressa -OMISSIS-);

- sia con riferimento all’indicatore specifico di cui all’art 15, lett. b), T.U. poiché egli vanta una prolungata esperienza semidirettiva (in qualità di Presidente della Sezione Penale del Tribunale di -OMISSIS- nonché nel ruolo di coordinatore dell’Ufficio GIP/GUP).

6. Con il secondo motivo l’appellante deduce l’illegittimità e l’illogicità della valutazione comparativa in quanto con la delibera impugnata il Consiglio Superiore, riconoscendo erroneamente la sostanziale equivalenza dei candidati (da escludersi alla stregua delle argomentazioni sviluppate col precedente motivo), avrebbe illogicamente valorizzato in senso negativo per il ricorrente - oltre a una presunta incompatibilità - alcuni ritardi nel deposito di provvedimenti, già oggetto di procedimento disciplinare (concluso con provvedimento di archiviazione), che avrebbero inciso sulla comparazione tra i due candidati.

6.1. Nello specifico, l’appellante evidenzia che:

a) l’organo di autogoverno ha ritenuto giustificati, sulla base di documentate e argomentate motivazioni, i ritardi oggetto di procedimento disciplinare, come emerge non solo dai provvedimenti di assoluzione emessi in quella sede, ma anche dal parere del Consiglio giudiziario -OMISSIS- e (soprattutto) dal parere relativo alla quarta valutazione di professionalità espressa dallo stesso CSM;

b) con riferimento ai ritardi successivi al procedimento disciplinare, nella stessa delibera si riconosce che, in base a quanto risulta dal rapporto informativo del Presidente del Tribunale di --OMISSIS- dal parere del Consiglio giudiziario di --OMISSIS- (per la quinta valutazione di professionalità) e dal parere attitudinale specifico del -OMISSIS-, si tratta di ritardi sporadici, per lo più contenuti e giustificati dalle traversie familiari del candidato ovvero compensati dalla sua alta produttività.

6.2. Pertanto, ad avviso dell’appellante, i ritardi, giustificati in sede disciplinare e nelle valutazioni di professionalità, non potevano poi rilevare in senso negativo per l’appellante ai fini del conferimento dell’incarico in questione.

6.3. In ogni caso, la valutazione comparativa sarebbe inattendibile e contraddittoria, in quanto se i ritardi sono stati ritenuti giustificati da circostanze obiettive e rilevanti e se, in varie occasioni, lo stesso CSM ha espresso valutazioni ampiamente positive sul merito e sulle attitudini organizzative del magistrato, sarebbe poi del tutto illogico affermare che essi abbiano una valenza oggettiva deteriore nei confronti del candidato, senza una puntuale motivazione sul punto.

6.4. L’organo di autogoverno e il primo giudice avrebbero altresì travisato il giudicato di cui alle sentenze del Consiglio di Stato, Sez. V, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e Sez. VII, -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (che hanno rispettivamente confermato, rigettando gli appelli del Consiglio Superiore e del dottor -OMISSIS-, le decisioni del

TAR

Lazio -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, n. -OMISSIS-) relative alla nomina dell’odierno appellante a Presidente di Sezione del Tribunale di -OMISSIS-.

6.5. Nell’annullare le predette nomine per difetto di istruttoria e di motivazione il giudice amministrativo aveva chiarito che l’assoluzione in sede disciplinare concernente i procedimenti aperti relativamente ai ritardi non configurasse un automatico accertamento del requisito della diligenza rilevante ai fini del conferimento di un incarico semidirettivo, sicché sul punto il provvedimento di nomina avrebbe dovuto rendere conto, in maniera espressa, del dato fattuale e delle ragioni per le quali i presunti ritardi non erano suscettibili di un apprezzamento negativo nei confronti dell’aspirante.

6.6. Pertanto, il giudicato, pur prescrivendo al CSM di compiere un’autonoma istruttoria sul punto nella procedura di conferimento di quell’incarico semidirettivo, non imponeva al medesimo organo di autogoverno di attribuire automaticamente ai ritardi nel deposito dei provvedimenti valenza negativa – per di più determinante – ai fini delle valutazioni comparative, a prescindere da una concreta valutazione su tale aspetto da compiersi sulla base della documentazione agli atti.

6.7. In definitiva, l’appellante, pur non contestando l’esistenza oggettiva di alcuni ritardi, assume che essi non potevano essere ritenuti determinanti ai fini dell’apprezzamento negativo del parametro della diligenza e con riferimento alle attitudini organizzative del magistrato.

6.8. La sentenza appellata sarebbe, dunque, erronea per non aver rilevato i vizi di difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione che inficerebbero la delibera del CSM laddove questa, da un lato, ha attribuito ai ritardi un peso decisivo nella valutazione comparativa ai fini del conferimento dell’incarico da assegnare, dall’altro non ha considerato che tale dato sfavorevole risulterebbe superato dalla successiva carriera del magistrato e, in particolare, dalla più recente esperienza professionale relativa allo svolgimento delle funzioni semidirettive, nelle quali l’appellante ha dato prova delle proprie doti organizzative, raggiungendo ottimi risultati (come dimostrato dal giudizio positivo espresso, senza rilievi di sorta, nella sesta valutazione di professionalità conseguita con delibera del -OMISSIS-).

7. Infine, con il terzo motivo l’appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha rigettato la censura con la quale si era dedotto la violazione della disposizione normativa di cui all’art. 18 del R.D. n. 12/1941, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’illogicità e la contraddittorietà della valutazione operata dal CSM con riguardo a possibili profili di incompatibilità del dottor -OMISSIS-, che aveva costituito uno dei motivi a favore della dottoressa -OMISSIS- per il conferimento dell’incarico.

7.1. In particolare, l’appellante contesta le statuizioni della sentenza che hanno respinto le doglianze con cui si è lamentato l’incompletezza e l’inadeguatezza della istruttoria, in quanto il CSM avrebbe effettuato la propria valutazione basandosi su elementi inattuali.

7.2. Il ricorrente ha altresì riproposto la censura con cui aveva rilevato la contraddittorietà della valutazione, alla luce delle precedenti delibere del -OMISSIS- e (soprattutto) del -OMISSIS- richiamate in ricorso, con le quali il CSM, in precedenti occasioni, aveva provveduto ad archiviare le pratiche inerenti i citati rapporti di coniugio e parentela.

7.3. A tale riguardo, l’appellante evidenzia di aver compiutamente adempiuto all’onere dichiarativo prescritto dall’art. 48 del Testo Unico, segnalando nella domanda qualunque situazione di potenziale incompatibilità, ai sensi gli artt. 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, rispetto all’ufficio richiesto, in ragione dei propri rapporti di coniugio e parentela nonché della presenza di altri avvocati (non associati) nel medesimo studio del coniuge.

7.4. A fronte della dichiarazione presentata dal candidato, sarebbe stato onere del CSM richiedere eventuali chiarimenti o documentazione in ordine alla dichiarata situazione di incompatibilità, anziché fondare l’istruttoria su dati superati e incompleti, consentendo al dottor -OMISSIS- di aggiornare il quadro fattuale, in forza del quale potrebbe ritenersi eliminata ogni situazione di potenziale incompatibilità che comunque nel caso in esame – non ricorrendo ipotesi determinanti una presunzione assoluta di incompatibilità (come per gli uffici giudiziari monosezionali) – doveva essere valutata non in astratto, ma alla luce delle risultanze che caratterizzano la fattispecie concreta.

8. L’appello è infondato.

9. Quanto alle censure sollevate con i primi due motivi di appello, che possono essere unitariamente trattati in ragione della loro connessione, il Collegio osserva quanto segue.

9.1. Giova, innanzitutto, richiamare il quadro normativo di riferimento.

9.1.1. L'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 160/2006, nell’indicare i criteri per il conferimento degli uffici semidirettivi, prevede che “oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’art. 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva” .

9.1.2. Inoltre, l’art. 4 del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria precisa che la valutazione del merito ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale dell’aspirante “alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità” .

9.1.3. Infine, l’art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 160/2006 specifica che “la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio” .

9.2. La delibera impugnata ha accordato la preferenza alla dottoressa -OMISSIS- per l’incarico semi direttivo di presidente di sezione penale del Tribunale di -OMISSIS- (pubblicato con avviso n. --OMISSIS-), sulla base degli elementi riscontrati dagli atti della procedura concorsuale, valutati in conformità ai criteri previsti dal Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria e nel rispetto delle prescrizioni normative sopra riportate, all’esito di un percorso decisionale immune dai vizi dedotti.

9.3. Non sono, infatti, in discussione le apprezzabili esperienze e doti professionali di entrambi gli aspiranti, adeguatamente considerate dalla delibera impugnata, che, come bene rilevato dal primo giudice, ha esaustivamente elencato i curricula professionali del ricorrente e della prescelta, anche sotto il profilo dell’articolo 15, lett. a) e b), del Testo Unico.

9.4. In particolare, il CSM ha, per un verso, evidenziato il percorso professionale maturato dalla prescelta, che attestava un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, ma anche spiccate attitudini organizzative e direttive ( “che la rendono il candidato certamente più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti a ricoprire lo specifico posto a concorso” ).

9.4.1. Risultano, invero, dagli atti del procedimento le plurime esperienze professionali, rilevanti ai sensi degli articoli 12, commi 10 e 12 del d.l.gs n. 160/2006 e 8 del predetto T.U., maturate dalla controinteressata nei vari settori della giurisdizione penale in cui si colloca il posto da conferire: in particolare, la dottoressa -OMISSIS- ha svolto funzioni di giudice del riesame e delle misure di prevenzione, del dibattimento e di G.I.P./G.U.P. distrettuale;
ha altresì ricoperto le funzioni di presidente del Tribunale del riesame e di coordinatore dell’Ufficio G.I.P./G.U.P., oltre ad aver svolto (dal -OMISSIS-) le funzioni di presidente del Tribunale di -OMISSIS-.

9.4.2. Nella comparazione con l’odierno appellante, le delibera ha, per altro verso, dato esaustivamente conto anche del percorso professionale di quest’ultimo, menzionando tutte le esperienze svolte presso la Pretura di -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS-, nonché quale presidente di sezione del medesimo Tribunale di -OMISSIS-, seppur con nomina successivamente annullata dal giudice amministrativo (all’esito dei giudizi menzionati in atti).

Nello specifico, il CSM, non trascurando nulla del curriculum dell’appellante, ha puntualmente rilevato come quest’ultimo vantasse “una lunga e articolata esperienza professionale, maturata essenzialmente nel settore penale” , ove ha svolto funzioni giudicanti, funzioni di GIP/GUP e funzioni dibattimentali;
come il medesimo abbia, in particolare, operato presso il Tribunale di -OMISSIS-, quale giudice dibattimentale, nonché poi quale componente del collegio per il riesame e le misure di prevenzione;
come dal -OMISSIS- sia stato destinato all’ufficio GIP/GUP.

Il CSM ha pure ricordato che dal -OMISSIS- l’appellante ha presieduto la sezione penale del Tribunale di -OMISSIS- con funzioni collegiali e monocratiche.

Ha, inoltre, dettagliatamente esposto, senza obliare alcuna esperienza o alcun titolo, le attitudini del ricorrente (sotto entrambi i profili di cui al ridetto articolo 15) e ha valutato l’attività semi direttiva da lui svolta al Tribunale di -OMISSIS- prima dell’annullamento giudiziale del conferimento (in esito, da ultimo, alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-), dando altresì conto degli ottimi risultati conseguiti (v. pagg. 38-41 del verbale del Plenum).

Alla stregua degli elementi evidenziati, non può invero dubitarsi che nella concreta fattispecie la decisione del Consiglio Superiore sia stata fondata su un esame completo del profilo professionale della nominata e dell’appellante.

9.5. Tuttavia, nel confronto comparativo con la nominata, con ragionamento logico che resiste alle formulate censure, il CSM ha valorizzato, in senso negativo per l’appellante e premiante per la prescelta, i due profili di cui si è detto.

9.6. In primo luogo, il Consiglio Superiore ha considerato le problematiche emerse dai due procedimenti disciplinari a carico del candidato (per ritardata scarcerazione di taluni imputati e per rilevanti ritardi nel deposito di provvedimenti): sebbene detti procedimenti siano stati definiti con pronunzie assolutorie (del -OMISSIS-), nondimeno il CSM, con autonoma valutazione, immune da profili di illogicità e travisamento, ha ritratto dai fatti oggettivi risultanti da quei procedimenti un’inidoneità dell’esponente per il posto de quo , sotto il profilo della insufficiente capacità organizzativa.

9.6.1. Il Consiglio Superiore non avrebbe, infatti, potuto basarsi sulle risultanze delle assoluzioni in sede disciplinare e sulle circostanze esimenti già considerate in tale giudizio, senza tenere conto della distinzione tra la rilevanza dei ritardi a fini disciplinari e la loro diversa, e basata su presupposti differenti, ricaduta sulla valutazione del percorso professionale dell’interessato, sotto il profilo della diligenza e delle attitudini organizzative.

9.6.2. Tra l’altro, tale distinzione era stata già chiaramente tracciata dal giudicato di cui alle citate pronunce del Consiglio di Stato che avevano, per due volte, annullato la nomina del medesimo appellante a presidente della sezione penale del Tribunale di -OMISSIS-, proprio in ragione della mancata considerazione, ad opera del CSM, della rilevanza dei ritardi e delle criticità emergenti dai due procedimenti disciplinari, nell’ambito della procedura comparativa finalizzata al conferimento dell’ufficio allora messo a concorso.

9.6.3. L’organo di autogoverno ha, quindi, ritenuto che da quei fatti scaturisse una connotazione negativa del profilo dell’appellante, con riguardo alle prognostiche capacità organizzative e di gestione dell’ufficio.

9.7. Pertanto, legittimamente nell’ambito dell’autonomo giudizio valutativo di cui al presente concorso il Consiglio Superiore ha attribuito rilevanza decisiva ai ritardi nel deposito dei provvedimenti e ai procedimenti disciplinari conseguentemente subiti dall’appellante (per quanto conclusi con la sua assoluzione) e, tenuto conto dei rispettivi percorsi professionali degli aspiranti, ha riconosciuto, per tale ragione, la prevalenza della controinteressata, con una motivazione conforme ai canoni di logica e di chiarezza argomentativa.

9.7.1. Si legge, infatti, nella delibera che, in relazione all’indicatore specifico di cui all’art. 15, lett. a), del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, “entrambi i candidati sono titolari di notevoli e variegate esperienze nel settore di riferimento (dibattimento, GIP/GUP, riesame e misure di prevenzione), distinguendosi i due percorsi unicamente in ragione della maggiore anzianità del dott. -OMISSIS- ”. Tuttavia, la prevalenza è stata accordata alla dott.ssa -OMISSIS-, applicando “il criterio selettivo della qualità del risultato conseguito, in considerazione dei ritardi che negativamente connotano (sino all’attualità) la carriera del concorrente, indicativi di evidenti limiti nelle attitudini organizzative” .

9.7.2. Quanto, invece, alle esperienze rilevanti ai sensi dell’art. 15, lett. b), T.U. (indicatore specifico in relazione al quale i due profili venivano ritenuti equivalenti) si legge sempre nella delibera che “[e]ntrambi i candidati vantano significativi incarichi di collaborazione di apprezzabile durata (in particolare quali coordinatori dell’Ufficio GIP/GUP)” e che la dott.ssa -OMISSIS- “ ha, inoltre, maturato due esperienze semidirettive di fatto (Tribunali di -OMISSIS- e -OMISSIS-) nonché un rilevantissimo pregresso direttivo quale reggente del Tribunale di -OMISSIS-, perfettamente controbilanciati dall’unica - ma più duratura - esperienza semidirettiva del dott. -OMISSIS- (quale Presidente della Sezione Penale del Tribunale di -OMISSIS-), parimenti fattuale (a cagione dell’intervenuto annullamento della delibera di nomina in sede giurisdizionale)” .

9.7.3. Orbene, nel riportato giudizio discrezionale non è dato ravvisare indici sintomatici di eccesso di potere per irragionevolezza o assenza di un plausibile fondamento giustificativo.

Al contrario, dall’atto impugnato emergono le esaustive ragioni in base alle quali l’organo deliberante, procedendo all’apprezzamento complessivo dei candidati, sulla base di una valutazione integrata e globale, si è ragionevolmente persuaso della preferenza da attribuire alla controinteressata.

9.7.4. Come evidenziato nella illustrazione dei motivi di gravame, l’appellante oppone quale elemento che scalfirebbe il giudizio di sostanziale equivalenza dei due candidati espresso dal CSM la sua più prolungata esperienza nel settore in cui si colloca il posto da assegnare rispetto a quella vantata della controinteressata.

9.7.5. Osserva, invece, il Collegio che del tutto correttamente il Consiglio Superiore non si è limitato a valutare la durata dell’esperienza maturata dai candidati, ma –in conformità con quanto disposto dalla lett. a) dell’art. 15, T.U. – ha tenuto conto, con riguardo al parametro del merito, dei “risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all’articolo 8” .

9.7.6. Pertanto, pur non sminuendo le più recenti esperienze semidirettive dell’appellante – valutate nonostante l’avvenuto duplice annullamento delle delibere di conferimento del relativo incarico – il CSM ha ritenuto che il dato oggettivo dei ritardi nell’attività giudiziaria svolta dal magistrato – evidenziato sia nel rapporto informativo in data -OMISSIS- del Presidente del Tribunale di -OMISSIS- (reso in occasione della procedura per il conferimento dell’incarico semidirettivo presso il Tribunale di -OMISSIS-), che nel parere del Consiglio giudiziario di --OMISSIS- (per la quinta valutazione di professionalità per il quadriennio -OMISSIS-) e nel parere attitudinale specifico in data -OMISSIS- - denotasse criticità sotto il profilo delle attitudini organizzative dell’appellante.

9.7.7. Su queste premesse logicamente assunte, il Consiglio ha quindi, altrettanto logicamente, concluso che - sebbene i ritardi fossero definiti sporadici, per lo più contenuti o, comunque, reputati giustificati – “gli atti in rassegna restituiscono un oggettivo quadro di inefficiente gestione delle tempistiche di scrittura e deposito delle decisioni (a detrimento del parametro della diligenza)” .

9.7.8. Tale elemento obiettivo, impattante sull’apprezzamento dei risultati conseguiti, ha determinato non irragionevolmente il Consiglio Superiore ad accordare prevalenza - sul piano della diligenza e, in specie, delle attitudini organizzative del magistrato ai fini del conferimento dello specifico incarico - alla dottoressa -OMISSIS-, equivalente negli altri parametri, ma nel cui profilo professionale, per contro, non sono state riscontrate analoghe criticità.

9.7.9. Alla luce di quanto sopra, nell’ambito della valutazione comparativa, il profilo professionale del ricorrente, pur pregevole, è stato ritenuto, con giudizio logico ed immune da travisamenti, recessivo rispetto alla prescelta, sotto il profilo dei prerequisiti e degli indicatori attitudinali specifici rilevanti. Segnatamente, la delibera impugnata ha considerato l’incidenza dei ritardi costantemente registrati dall’appellante (esorbitanti anche dal limitato perimetro di cui al precedente disciplinare, essendosi verificati anche in epoca successiva al 2012, presso i Tribunali di -OMISSIS- e -OMISSIS-, allorquando egli era Presidente di Sezione) con riveniente ricaduta negativa sul parametro della diligenza.

Di conseguenza, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, la sostanziale equivalenza negli indicatori specifici è stata inevitabilmente incisa dalle ridette problematiche ravvisabili nel curriculum dell’esponente e assenti, per converso, in quello della prescelta.

9.8. Le specifiche censure articolate dall’appellante non sovvertono il condivisibile ragionamento del primo giudice.

8.8.1. Innanzitutto, correttamente il Tribunale amministrativo ha escluso che in concreto il CSM abbia sminuito o sottovalutato il profilo dell’appellante, di cui sono state menzionate e valutate tutte le esperienze professionali.

La preferenza è stata, per converso, accordata alla prescelta “…in ragione del criterio selettivo della qualità del risultato conseguito e del giudizio prognostico attitudinale con riguardo al posto da conferire, anche in considerazione dei ritardi e delle criticità che hanno connotato negativamente la carriera dell’esponente, quali indizi significativi di limiti nelle attitudini organizzative...” .

9.8.2. Inoltre, tale conclusione sulla possibilità di valutare le anzidette criticità nel diverso contesto del giudizio comparativo sui candidati per un posto semidirettivo non è smentita né dal proscioglimento in sede disciplinare né dalle positive valutazioni di professionalità conseguite dall’appellante.

9.8.3. In primo luogo, l’intervenuta esclusione del rilievo prettamente disciplinare non può comportare un giudizio di automatica irrilevanza dei ritardi sotto il diverso profilo del giudizio prognostico di idoneità del magistrato all’assunzione di incarichi dirigenziali, stante l’irriducibile diversità dei criteri orientativi del demandato giudizio.

9.8.4. Infatti, non vi è un’esatta corrispondenza tra la diligenza ex art. 10 d.lgs. n. 160 del 2006, che rileva ai sensi dell’art. 12 ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, e l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, lett. q), d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006. Sicché la valutazione a questi secondi fini non giova a quella dei primi.

9.8.5. Pertanto, l’organo di autogoverno nell’ambito delle procedute per il conferimento degli incarichi dirigenziale può apprezzare negativamente, anche ritardi che, pur collocandosi al di sotto della soglia disciplinare (secondo quanto previsto dalla lettera q) del menzionato art. 2), possano nondimeno considerarsi, valutato l’insieme delle circostanze della concreta fattispecie, indice di un comportamento negligente o non particolarmente diligente del magistrato.

9.8.6. In secondo luogo, anche il fatto che l’appellante abbia riportato giudizi positivi nelle valutazioni di professionalità superate – nell’ambito delle quali i precedenti aspetti non hanno assunto rilevanza ostativa (perché giustificati o compensati dalla produttività del magistrato) - non conduce ad opposte conclusioni ai fini della presente procedura comparativa di conferimento dell’incarico da assegnare.

9.8.7. Infatti, il dato costituito dalle valutazioni di professionalità è solo uno degli elementi che vanno presi in considerazione nella comparazione dei candidati a cui conferire incarichi direttivi e semi direttivi. Ne consegue che il parametro della diligenza non può essere desunto e apprezzato sul mero e parziale specchio della valutazione di professionalità (anche perché quelle valutazioni riguardano la specifica attività del singolo magistrato e prescindono da una competizione e comparazione fra diversi aspiranti): va invece preso in diretta, immediata e autonoma considerazione per come risulta dalle doverose istruttorie e all’esito di una valutazione comparativa tra più soggetti che deve quindi considerare specificamente, così come prevede il T.U. della Dirigenza Giudiziaria “ il merito, che investe la verifica dell’attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all’art. 11 comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160 .

9.9. Alla luce delle precedenti considerazioni, deve ritenersi che il Consiglio Superiore abbia adeguatamente motivato il giudizio di prevalenza della nominata ai fini del conferimento del presente incarico semi direttivo sulla base di dati oggettivi, aderenti alle emergenze istruttorie, con argomentazioni scevre dai dedotti profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e contraddittorietà.

9.9.1. Con le censure formulate l’appellante sostiene, invece, la mera non condivisione delle conclusioni raggiunte dal C.S.M., contrapponendo ai giudizi di valore sui candidati in comparazione legittimamente espressi dall’organo di autogoverno il proprio personale opinabile giudizio sui meriti, sulle esperienze professionali e sulle attitudini organizzative degli aspiranti l’incarico ai fini di ottenere una rivisitazione della valutazione compiuta, senza tuttavia evidenziare nel percorso logico argomentativo che ha condotto alla scelta della nominata incongruenze e carenze suscettibili del sindacato del giudice amministrativo: sindacato che, come noto, secondo pacifici principi da cui non si ha ragione di discostarsi, deve restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dalla pubblica amministrazione, in termini di complessiva "attendibilità", senza poter attingere la soglia della diretta sua "condivisibilità" (Cons. Stato, sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1350;
sez. V, 5 febbraio 2021, n. 1077;
sez. V, 9 gennaio 2020, n. 192;
Cons. Stato, V, 5 giugno 2019, n. 3817;
Id., 4 giugno 2019, n. 3759;
sez. V, 5 giugno 2018, n. 3383). Sono, infatti, inammissibili le censure attinenti al merito delle scelte riservate al Consiglio Superiore della Magistratura (Consiglio di Stato, sez. V, 28 ottobre 2019, n. 7394).

10. Anche il terzo motivo di appello non può essere accolto.

10.1. Primariamente deve rilevarsi che le potenziali situazioni di incompatibilità non hanno precluso la valutazione comparativa del profilo professionale dell’appellante con quella della controinteressata. Dall’eventuale accoglimento della censura il ricorrente non potrebbe, dunque, ricavare alcuna utilità in quanto resterebbe valido il giudizio comparativo in favore della dott.ssa -OMISSIS- con riguardo agli indicatori attitudinali e al merito.

10.2. In ogni caso, l’articolata censura è complessivamente infondata.

10.3. Come rilevato, la delibera ha ravvisato un’ulteriore criticità inerente al profilo del ricorrente, derivante da una situazione di incompatibilità per vicinanza con i legali indicati in atti (coniuge, avvocato presso il Foro di -OMISSIS-, e fratello, legale che esercita presso il distretto di -OMISSIS-), sicché il CSM, con ragionamento condivisibile, non ha escluso che da esso potessero scaturire situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, per l’immagine del corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale.

10.4. Al riguardo, in primo luogo deve rilevarsi come nessun appunto può essere mosso al Consiglio Superiore per aver preso a riferimento la dichiarazione in punto di incompatibilità resa dall’odierno ricorrente-OMISSIS- dal medesimo integrata, su richiesta della I Commissione, nel -OMISSIS-, ma da questi non aggiornata all’atto della presentazione della domanda di partecipazione al bando per cui è causa.

10.5. È infatti, onere di colui che intende concorrere al conferimento di un ufficio direttivo o semidirettivo effettuare la dichiarazione di cui all’art. 48, T.U. sulla Dirigenza giudiziaria, segnalando nella domanda di partecipazione ogni situazione di potenziale incompatibilità: e questo al fine di consentire al Consiglio Superiore di verificare l’incidenza, in concreto. della fattispecie dichiarata sulla imparzialità del magistrato, secondo una valutazione da effettuarsi prima della assegnazione tabellare finale in quanto le funzioni svolte dal dirigente sono predeterminate alla luce delle norme, sia primarie che secondarie, che individuano le materie attribuite alla competenza dei singoli uffici presieduti e specificano le funzioni di vigilanza sui magistrati del proprio ufficio cui il direttivo medesimo è tenuto (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 14 settembre 2022, n. 7969).

10.6. Pertanto, la sentenza appellata ha correttamente ritenuto che spettasse al ricorrente medesimo eventualmente aggiornare o integrare la dichiarazione sull’assenza di incompatibilità, non potendo, per contro, imputarsi al CSM un difetto di istruttoria per aver utilizzato una dichiarazione asseritamente non attualizzata e per non aver sollecitato l’interessato a rendere una rinnovata dichiarazione ex art. 48, T.U..

10.7. Ad ogni modo, l’istruttoria compiuta dal Consiglio Superiore al fine di verificare l’eventuale sussistenza di profili di incompatibilità sulla base della più recente dichiarazione e degli atti presenti nel fascicolo del dott. -OMISSIS- è esente dai vizi dedotti.

10.8. La doglianza è altresì infondata quanto al presunto rilievo determinante”in senso sfavorevole all’odierno appellante dell’elemento relativo alle incompatibilità.

Anche sul punto il percorso argomentativo seguito dal Consiglio Superiore risulta congruo e coerente quanto all’indicazione dei presupposti e alle conclusioni tratte in ordine alle garanzie di idoneità allo svolgimento dell’incarico da parte della nominata.

Come si evince dalla motivazione della delibera impugnata, con riferimento ai prerequisiti il Consiglio Superiore:

- ha ravvisato “perplessità (alimentate dalle interlocuzioni istruttorie con il dott. -OMISSIS- e le articolazioni amministrative dell’Ufficio Giudiziario) che non consentono - con adeguata serenità – di escludere possibili situazioni di incompatibilità ovvero una lesione all’immagine di corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell’ufficio di appartenenza (circolare n. 12940 del 25.5.07), in presenza di concreti rischi di interferenza” ;

- ha rilevato, per contro, “il tenore tranquillante della dichiarazione ex art. 48 T.U. resa dalla candidata-OMISSIS-essendosi escluse potenziali situazioni d’incompatibilità. In assenza di emergenze istruttorie di contrario contenuto, la circostanza depone a favore della stessa, quanto a pienezza dei prerequisiti della funzione” .

10.9. Anche tale valutazione non presenta profili di manifesta irragionevolezza e illogicità nella misura in cui ha ritenuto prevalente in ordine ai prerequisiti il profilo del candidato immune da qualsiasi concreto rischio di interferenza.

11. In definitiva, acclarato che l’organo di autogoverno ha attribuito la prevalenza per l’incarico da conferire attenendosi ai criteri valutativi espressi attraverso gli indicatori attitudinali previsti dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria, con motivazione adeguata e supportata dagli atti del procedimento comparativo, va confermata interamente la sentenza appellata: la completezza e l’intrinseca congruità argomentativa della delibera impugnata esclude, infatti, la ricorrenza dei vizi di illegittimità lamentati dall’appellante.

12. Pertanto, l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda e della complessità delle questioni trattate, per compensare tra le parti in causa le spese di giudizio.

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