Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-06-13, n. 201803654

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-06-13, n. 201803654
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803654
Data del deposito : 13 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2018

N. 03654/2018REG.PROV.COLL.

N. 01203/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2017, proposto da:
H E H, rappresentato e difeso dall'avvocato C P, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve n. 811/2016 del T.A.R. per il Veneto, sede di Venezia, sez. III, resa tra le parti, concernente annullamento di provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il Cons. G P e uditi per le parti l’avvocato C P e l'Avvocato dello Stato Tito Varrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, cittadino marocchino soggiornante in Italia dal 2012 e già titolare di permesso per attesa occupazione con scadenza al 22 gennaio 2016, con istanza del 25 settembre 2015 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, allegando la sua condizione di lavoratore dipendente, con mansioni di manovale di magazzino, impiegato presso la ditta Veneta autotrasporti, in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato in data 11 agosto 2015.

2. L’istanza è stata rigettata con decreto del Questore di Verona 25 gennaio 2016, per accertata carenza di “ disponibilità economica e reddituale tale da soddisfare il requisito di disponibilità di sufficienti mezzi di sussistenza previsto dalla normativa vigente per l’ingresso ed il soggiorno in territorio nazionale ”.

3. Nello specifico, la Questura ha rilevato che:

- da accertamenti presso la banca dati della Agenzia delle Entrate risultavano percepiti nell’anno 2014 redditi pari ad €. 406,00, relativi al trattamento di fine rapporto per il precedente rapporto di lavoro con la ditta Isola Verde;

- per contro, non sussisteva alcun riscontro né di redditi percepiti da parte della ditta Veneta trasporti, né di altre fonti reddituali nel periodo di validità del titolo di soggiorno per attesa occupazione (22.1.2015-22.1.2016).

4. Il provvedimento è stato impugnato innanzi al Tar Veneto, che ha definito il giudizio con una pronuncia di rigetto, meramente confermativa dell’assunto, posto a base del diniego gravato, riferito all’assenza del requisito reddituale.

5. Nel presente grado di giudizio, la pronuncia del Tar viene impugnata sulla base di un unico articolato motivo di censura, a mezzo del quale l’appellante osserva che:

- l’assenza di contributi relativi all’anno 2014 è dipesa dal fatto che il titolare dell’azienda agricola Isola Verde, presso il quale egli lavorava dal 2013, ne ha integralmente omesso il versamento;

- l’effettiva percezione, già alla data di proposizione del ricorso di primo grado (marzo 2016), di un adeguato reddito mensile (di circa €. 1.000,00), risulta comprovata dalle buste paga e dall’estratto conto allegati in atti (doc. 7 e 8), oltre che dalla documentazione attestante il reddito della società Veneta autotrasporti;

- di tale circostanza fornisce ulteriore riprova l’estratto conto Inps al 16.1.2017, che riporta redditi da lavoro dipendente per il 2015 di €. 7.272,00, e per il 2016 di oltre €. 16.000,00 (doc. 5);

- la mancanza di riscontri presso l’Agenzia delle Entrate alla data di emissione del diniego impugnato deriva unicamente dal fatto che la ditta Veneta autotrasporti è stata costituita solo il 22.5.2015 (come risulta da visura camerale), sicché: i) alla data della emissione del provvedimento di diniego, avvenuta il 13.01.2016, nulla poteva risultare all’Agenzia delle Entrate, in quanto la scadenza della denuncia dei redditi era fissata, per le società di capitali, al 30.09.2016; ii) solo il 21.09.2016 è stato presentato all’Agenzia delle Entrate il modello unico società di capitali per il periodo d’imposta 2015;

- secondo l’appellante sussistono, dunque, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, dovendo l’amministrazione formulare una valutazione dinamica e prospettica della capacità lavorativa e reddituale dello straniero;
nella stessa ottica, il giudice di primo grado avrebbe dovuto prendere in considerazione i nuovi elementi intervenuti nel corso dell’anno 2015 e attestanti una recuperata capacità di autosostentamento, come dalle documentate fonti reddituali, pienamente in linea con i requisiti minimi imposti dalla legge.

6. Il Ministero dell’Interno si è formalmente costituito in giudizio, senza svolgere attività difensiva.

7. L’istanza cautelare è stata dapprima respinta, con ordinanza del 27.4.2017 n. 1768, e successivamente accolta, con ordinanza del 5.2.2018, n. 521, ai soli fini di una sollecita fissazione dell’udienza di discussione nel merito.

8. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 3 maggio 2.2018.

9. L’appello è infondato, per le seguenti decisive considerazioni.

9.1. In punto di fatto è necessario rilevare che tutti gli elementi sopravvenuti e in relazione ai quali il ricorrente argomenta la sua recuperata capacità reddituale, sono stati sottoposti all’attenzione della Questura solo successivamente al provvedimento adottato in data 25.1.2016, ed esattamente con l’istanza del 17.02.2016, attraverso la quale, proprio in ragione delle nuove circostanze, il ricorrente ha invocato un riesame del precedente diniego (cfr. pag. 3 del ricorso in appello).

Nel corso del procedimento, al contrario, il ricorrente non aveva fornito alcun contributo istruttorio, né aveva controdedotto alla comunicazione di preavviso di diniego, inoltrata presso il luogo di residenza indicato nell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno e restituita al mittente per compiuta giacenza.

Tale disguido, per ammissione della stessa parte appellante, è derivato dalla mancata comunicazione del cambio di domicilio intervenuto nelle more della definizione della pratica amministrativa.

9.2. Le riferite puntualizzazioni impongono di considerare, in punto di diritto, che se è vero che, ai fini del possesso del necessario requisito reddituale, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione non rigidamente ancorata al conseguimento, nel pregresso periodo di validità del permesso di soggiorno, di redditi non inferiori alla soglia prevista dall’art. 29, d.lgs. 286 del 1998, ma comprensiva della capacità reddituale futura desumibile da nuove opportunità di lavoro - resta fermo che tali circostanze devono essere formalmente e tempestivamente documentate dalla parte nel corso del procedimento.

Ed infatti, come chiarito da una costante giurisprudenza di questa stessa sezione (n. 764 e n. 2463 del 2018;
n. 3349 e n. 1525 del 2017;
n. 244 e n. 5396 del 2016) – l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nell’imporre all'Amministrazione di prendere in considerazione i “ nuovi sopraggiunti elementi ” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento, anche se successivamente alla presentazione della domanda, mentre nessuna rilevanza, se non quella di giustificare l’avvio di un eventuale riesame da parte dell’Amministrazione, può essere attribuita ai fatti sopravvenuti o comunque non introdotti opportunamente in corso di procedimento.

Ne consegue, in relazione al caso in esame, che i fatti qui rappresentati ma non conosciuti alla Questura di Verona, perché alla stessa non comunicati né in sede di presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, né a seguito del preavviso di rigetto, non potevano essere positivamente valutati dall’amministrazione.

9.3. Neppure può essere preso in considerazione, in questa sede, l’esito dell’istanza di riesame avanzata da parte dell’appellante, poiché esulante dal petitum della presente impugnativa. Il ricorrente impugna e si duole unicamente del provvedimento di diniego del 25.2.2016, sicché la condotta silente tenuta dall’amministrazione a fronte dell’istanza di riesame, risulta del tutto estranea al contenuto delle censure e istanze formulate in giudizio.

9.4. Quanto al mancato recapito del preavviso di diniego, occorre ricordare che l’art. 6, comma 8, del d.lgs. 286/1998 prevede l’obbligo dello straniero di comunicare entro quindici giorni le variazioni del domicilio abituale;
e che, in ogni caso, secondo i principi generali, l’interessato ha l’onere di comunicare formalmente il domicilio presso il quale intende ricevere le comunicazioni dell’Amministrazione e le variazioni che intervengono nel corso del rapporto;
se non lo fa, legittimamente l’Amministrazione fa riferimento all’ultimo domicilio risultante (in questo caso, dalla domanda di rilascio del permesso di soggiorno) (Cons. Stato, sez. III, 26.5.2015, n. 2645).

9.5. Dunque, sotto tutti i profili considerati, gli elementi rappresentati dall’appellante a fondamento delle sue iniziative processuali, non essendo confluiti nel procedimento, non potevano orientarne in altro modo l’esito.

10. L’appello va quindi respinto, con conferma, con diversa motivazione, dell’impugnata sentenza del Tar Veneto.

11. Considerata la natura della controversia ed il carattere meramente formale delle difese svolte dall’Avvocatura, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio.

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