Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-05, n. 202103501
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Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 03501/2021REG.PROV.COLL.
N. 09831/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9831 del 2020, proposto da
Carabinieri Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo - Ufficio Contenzioso, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
F M, N P, E P, R S, S G e A M, rappresentati e difesi dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
P G, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 07471/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di F M, di N P, di E P, di R S, di S G e di A M;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. I-Stralcio, 1° luglio 2020, n. 7471, ha dichiarato perenti i ricorsi di primo grado nei confronti dei sig.ri Picca Domenico, Pischedda Giuseppe, P G e Pontrelli Michele. Respinge la domanda; nei confronti dei sig.ri Marturana, Montagnese, Pansini, Parroni, Siervo e Guerrini, invece, ha accoltoe la domanda relativa all’accertamento del diritto dei ricorrenti a trattenere le somme già percepite e a ripetere le somme recuperate dall’Amministrazione nelle more della definizione del giudizio, con rivalutazione ed interessi nei termini di legge, limitatamente ai mesi successivi ai primi 18 di ferma obbligatoria e la respinge per i primi 18 mesi, condannando l’Amministrazione alla restituzione, in favore dei ricorrenti, della differenza tra le somme chieste in restituzione e calcolate sul lordo e le somme al netto effettivamente percepite dai ricorrenti per i 18 mesi di ferma obbligatoria, con rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data delle singole ritenute a quella di effettivo soddisfo..
Secondo il TAR, sinteticamente:
- il combinato disposto, da un lato, degli artt. 24, comma 1, e 28 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215 (che estendono agli Ufficiali in Ferma Prefissata le norme di stato giuridico e di trattamento economico dettate per gli Ufficiali di Complemento) e, d’altro lato, dell’art. 38 della legge 20 settembre 1980, n. 574 (che riconosce il premio di fine ferma agli Ufficiali di Complemento esclusivamente nel caso in cui questi siano stati ammessi alla ulteriore ferma volontaria), non consente il riconoscimento di tale premio agli Ufficiali in Ferma Prefissata se non alle condizioni alle quali esso viene concesso agli Ufficiali di Complemento e, cioè, solo se gli stessi siano stati ammessi all’ulteriore ferma annuale ed abbiano portato a termine almeno un semestre di rafferma;
- secondo quanto riscontrabile dal relativo stato di servizio, i soggetti interessati risultano essere stati ammessi alla ferma volontaria “di mesi trenta” poiché la