Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-11-21, n. 201604861
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2016
N. 04861/2016REG.PROV.COLL.
N. 06808/2015 REG.RIC.
N. 07137/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6808 del 2015, proposto da:
Comune di Brunico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati W K e M C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cassiodoro, 19;
contro
Condominio “ Haus an der Rienz ” e P P P, rappresentati e difesi dall’avvocato R d P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P, in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
nei confronti di
B V;
sul ricorso numero di registro generale 7137 del 2015, proposto da:
B V, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e Manfred Natzler, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
Condominio “Haus an der Rienz” e P P P, rappresentati e difesi dall’avvocato R d P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G P, in Roma, viale Giulio Cesare, 14;
Comune di Brunico;
per la riforma
della sentenza del T.r.g.a. - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 00174/2015, resa tra le parti e concernente: impugnazione concessioni edilizie;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Calò e Pafundi, quest’ultimo per delega dell’avvocato R d P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a. - Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano accoglieva il ricorso n. 387 del 2014 (integrato da motivi aggiunti), proposto dal condominio “ Haus an der Rienz ” e dal condomino P P P avverso la concessione edilizia n. 220/2014 del 4 agosto 2014, rilasciata dal Comune di Brunico alla controinteressata B V per l’esecuzione dei lavori di « risanamento energetico ed ampliamento ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 362 del 04.03.2013 e variazione della destinazione d’uso » sull’immobile tavolarmente identificato dalla p.m. 10 della p.ed. 1782 in P.T. 2087/II C.C. Brunico, nonché avverso la concessione edilizia n. 304/2014 del 17 novembre 2014, rilasciata in favore della stessa controinteressata per i lavori di « risanamento energetico ed ampliamento ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 362 del 04.03.2013 e variazione della destinazione d’uso - variante del progetto approvato in data 0.3.06.2014 n- 220/2010 e concessione edilizia in sanatoria per il risanamento energetico e l’ampliamento ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 964 del 05.08.2014 ».
1.1. Il compendio condominiale “ Haus an der Rienz ”, tavolarmente identificato dalla p.ed. 1782 in P.T. 2087/II C.C. Brunico, era stato realizzato in forza della concessione edilizia n. 153 del 30 maggio 2005 ed è composto da un corpo principale costituito da nove appartamenti (porzioni materiali 1-9) e da un corpo separato (p.m. 10) che ospita nel piano interrato un ufficio e nel pianterreno due posti-auto.
1.2. L’originaria controinteressata e odierna appellante B V, dopo l’acquisto, nell’anno 2013, della proprietà esclusiva della p.m. 10, nel mese di maggio 2014 ha chiesto al Comune di Brunico il rilascio di una concessione edilizia per realizzarvi lavori di risanamento energetico e di ampliamento, attraverso l’utilizzo del bonus di cubatura riconosciuto dalla disciplina urbanistica provinciale per incentivare il risparmio energetico [nella specie, nella misura di 17,54 mc, corrispondente al 20% della volumetria esistente ai sensi dell’art. 127, comma 3, l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.), e del punto 11.3 della deliberazione attuativa n. 362/2013 della Giunta provinciale] e attraverso l’acquisto di ulteriore cubatura da fondi limitrofi (60 mc + 32 mc), con contestuale variazione della destinazione d’uso da ufficio ad abitazione.
1.3. Nelle more del processo introdotto con il ricorso proposto dal condominio e da uno dei condomini avverso la prima concessione edilizia n. 220/2014 del 4 agosto 2014, il Comune di Brunico annullava parzialmente l’impugnata concessione edilizia in via di autotutela e rilasciava la concessione in variante n. 304/2014 del 17 novembre 2014 – basando il bonus energetico di cubatura non più sulla deliberazione della Giunta provinciale n. 362/2013, bensì sulla sopravvenuta deliberazione della stessa Giunta provinciale n. 964/2014, e riducendo il correlativo incremento volumetrico da 17,54 mc (= 20% del volume esistente) a 13,80 mc (= 15% della nuova cubatura acquisita dai fondi limitrofi) –, impugnata con motivi aggiunti.
1.4. In particolare, l’adìto Tribunale regionale di giustizia amministrativa provvedeva come segue:
(i) respingeva il primo profilo di censura, formulato nell’ambito del primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado – con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 2643, n. 2- bis) , cod. civ. per asserita mancata iscrizione dei trasferimenti di cubatura dei registri immobiliari –, risultando i trasferimenti annotati nel libro fondiario;
(ii) accoglieva il secondo profilo di censura dedotto nell’ambito del primo motivo – secondo cui l’aumento di cubatura conseguente all’acquisizione da fondi limitrofi (60 mc + 32 mc) avrebbe comportato la violazione dell’indice di edificabilità fondiaria stabilito dall’art. 15 delle n.t.a. del p.u.c. di Brunico per la zona residenziale di completamento B4 (in cui ricade la p.ed. 1782) –, rilevando che il condominio aveva quasi interamente esaurito la volumetria assentibile di 2.373,40 mc sulla p.ed. 1782 con la realizzazione di una cubatura di 2.371,82 mc, sicché residuava una cubatura libera di soli 1,58 mc, e che l’intera area della p.ed. 1782 doveva ritenersi asservita all’edificio condominiale, nonché ritenendo che, in assenza di un’espressa previsione negli strumenti urbanistici, non erano ammissibili deroghe ai parametri urbanistici, tra cui l’indice di edificabilità fondiaria;
(iii) accoglieva l’ulteriore profilo di censura (ritenuto coincidente con il sesto motivo aggiunto) – con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 127, comma 3, l. urb. prov., il quale, al fine di incentivare i risanamenti energetici, prevedeva un bonus di cubatura per i soli edifici costruiti (o concessionati) in epoca anteriore al 12 gennaio 2005 –, ritenendo infondata la tesi della controinteressata e del Comune di Brunico secondo cui ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 964/2014 l’incentivo in questione sarebbe previsto anche per gli edifici oggetto di una demo-ricostruzione, in quanto, per un verso, occorreva aver riguardo alle concessioni attuali (e non a quella pregressa risalente al 2005 e relativa all’intero edificio condominiale), aventi ad oggetto il mero ampliamento di un edificio esistente senza previa demolizione, e, per altro verso, non si poteva qualificare come demo-ricostruzione neppure la costruzione dell’edificio condominiale risalente al 2005, versandosi in fattispecie di nuova costruzione eccedente la volumetria preesistente;
(iv) accoglieva il motivo aggiunto di illegittimità derivata della concessione in variante n. 304/2014;
(v) dichiarava assorbiti i restanti motivi;
(vi) condannava l’amministrazione resistente e la controinteressata a rifondere ai ricorrenti le spese di causa.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Brunico (con ricorso rubricato sub r.g. n. 6808/2015), deducendo i motivi come di seguito rubricati:
a) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 n.t.a. PUC Brunico; violazione e falsa applicazione del principio di asservimento; errore nei presupposti di fatto, erroneità, contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata », dovendosi aver riguardo, ai fini dell’ammissibilità di cessioni di cubatura nell’ambito di una stessa zona omogenea, all’indice di edificabilità territoriale riferito all’intera zona, e non già all’indice di edificabilità fondiaria riferita al singolo lotto, attesa, diversamente, un’inammissibile interpretazione abrogatrice dell’istituto del trasferimento di diritti edificatori;
b) « Violazione e falsa applicazione dell’art. 127, comma 3, LP 13/1997, della deliberazione della Giunta provinciale n. 362/13 e della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 964/2014; errore nei presupposti di fatto, erroneità, contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata », sotto il profilo che l’immobile individuato dalla p.m. 10 aveva una sua autonomia strutturale e funzionale rispetto al restante edificio condominiale ed era soggetto a un sostanziale intervento di demo-ricostruzione contemplato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 964/2014;
c) « Sul motivo aggiunto e l’asserita “illegittimità derivata” della concessione edilizia in variante (e sanatoria) successivamente rilasciata sub n. 304/2014 dd. 17.11.2014; erroneità, contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata ».
Il Comune appellante contestava, altresì, la fondatezza dei motivi assorbiti dedotti dagli originari ricorrenti e chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado e dei relativi motivi aggiunti.
3. Avverso la medesima sentenza interponeva separato appello l’originaria controinteressata B V (con ricorso rubricato sub r.g. n. 7137 del 2015), deducendo i motivi come di seguito rubricati:
a) « Motivo di appello 1 (sul trasferimento di cubatura): violazione e falsa