Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-02-03, n. 201500346

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere interlocutorio 2015-02-03, n. 201500346
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500346
Data del deposito : 3 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04413/2011 AFFARE

Numero 00346/2015 e data 03/02/2015 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 21 gennaio 2015




NUMERO AFFARE

04413/2011

OGGETTO:

Ministero della difesa.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo ordinario R R avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità dal medesimo sofferta.

LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto;

Visto l’art. 11 del d. P.R. n. 1199 del 1971;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere C B.


Premesso e considerato.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe è stato inviato dal ricorrente a questo Consiglio di Stato al di fuori della procedura prevista dall’art. 11 del d. P.R. n. 1199 del 1971.

Con la nota del 2 novembre 2011, prot. n. 24475, il Presidente di questa Sezione ha invitato il Ministero riferente a trasmettere sia la relazione istruttoria in merito al presente ricorso sia il ricorso in originale e gli atti ad esso relativi.

Considerato quanto precede ed in relazione al fatto che alla segreteria della Sezione non risulta pervenuta la documentazione richiesta, la Sezione medesima ritiene necessario, ai fini del rispetto del succitato art. 11 del d. P.R. n. 1199 del 1971 - nella parte in cui dispone che il ricorso debba essere “ istruito dal Ministero competente ” - invitare il medesimo Ministero a riferire - nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente parere - in merito al ricorso de quo , tramite la prescritta relazione istruttoria, da trasmettere, in ossequio al diritto d’accesso, anche alla parte ricorrente insieme agli atti ad essa eventualmente allegati, con la concessione di congruo termine per repliche e controdeduzioni che dovranno essere esclusivamente indirizzate, ai sensi dell’art. 49, comma 2 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, all’Amministrazione, la quale le farà pervenire alla Sezione unitamente alle proprie eventuali controdeduzioni ovvero invierà alla Sezione stessa una comunicazione attestante la loro mancata presentazione.

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