Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-28, n. 201903499

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-05-28, n. 201903499
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903499
Data del deposito : 28 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2019

N. 03499/2019REG.PROV.COLL.

N. 09075/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 9075 del 2009, proposto da
Regione Lazio, in persona del Presidente pro-tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 267;

contro

International Global Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M S, M O, con domicilio eletto presso l’avvocato S in Roma, viale Parioli, 180;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I ter n. 6399/2009, resa tra le parti, concernente la revoca dell’accreditamento tra soggetti erogatori di attività di formazione professionale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’International Global Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati S P e M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La S.r.l. International Global Service riceveva dalla Regione Lazio l’accreditamento per esercitare attività di formazione professionale come da catalogo generale per l’offerta formativa di cui alla determinazione regionale n. 1067 del 17 marzo 2005. L’erogazione delle risorse destinate all’attività didattico – formativa doveva avvenire attraverso voucher formativi individuali, disciplinati dall’allegato B della citata determinazione n. 1067 ed emessi in favore di persone fisiche individuate con procedure di evidenza pubblica ed un finanziamento effettuato tramite i soggetti accreditati che esercitavano l’attività di formazione posta a catalogo;
venivano quindi avviati diversi corsi di formazione continua in ragione dei voucher rilasciati a numerosi beneficiari.

Con nota prot. n. 47242 del 18 aprile 2006, la Regione Lazio notificava all’interessata un atto stragiudiziale di intimazione e diffida con cui si dava conto del riscontro di determinate anomalie relativamente ad alcuni corsi e si invitava l’interessata a fornire chiarimenti;
seguiva il 12 febbraio 2007 comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento concesso, con la contestazione di anomalie ed irregolarità nella gestione dei voucher formativi menzionate e nuovo invito alla ricorrente a fornire eventuali documenti e chiarimenti, cui la International Global Service dava seguito.

Con nota n. 86712/4U06 del 6 agosto 2007, la Regione comunicava di “dover procedere alla revoca dell’accreditamento” in ragione delle irregolarità riscontrate relativamente ai corsi voucher C10212, C10255, C10300 e C10302, approvati con determinazione n. D771/2005, facendo riferimento ad irregolarità confermate da n. 9 dichiarazioni rese da allievi tra gli idonei finanziati circa l’autenticità delle iscrizioni ai corsi e la loro effettiva frequenza.

La International Global Service proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio avverso la revoca dell’accreditamento, a sostegno del quale si deduceva violazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 241 del 1990 e nel merito che le disposizioni regionali di settore comunque non consentivano di procedere alla revoca degli accreditamenti concessi al verificarsi delle circostanze contestate, dunque una revoca sanzionatoria del tutto sproporzionata rispetto ai riscontri.

Si costituiva in giudizio per resistere la Regione Lazio, la quale successivamente escludeva la ricorrente dal catalogo degli enti erogatori per le ragioni già evidenziate, provvedimento che determinava la proposizione di un primo atto di motivi aggiunti.

Con secondo atto di motivi aggiunti veniva inoltre impugnata la determinazione con cui la Regione Lazio confermava la revoca alla ricorrente dell’accreditamento per tutte le sedi site nella Regione Lazio, relativamente a tutte le tipologie accreditate.

Con la sentenza n. 6399 del 2 luglio 2009 il Tribunale amministrativo rilevava preliminarmente l’infondatezza delle censure sollevate con il ricorso principale e con i motivi aggiunti circa la mancata partecipazione della ricorrente al procedimento rilevandone l’infondatezza, visto che nei fatti la ricorrente aveva fornito prova di aver replicato e controdedotto ai diversi rilievi formulati nel tempo, mentre appariva fondato il motivo di ricorso replicato nei motivi aggiunti, con cui in buona sostanza parte ricorrente lamentava che la Regione fosse pervenuta alla revoca dell’accreditamento, con un aggravamento ingiustificato ed illegittimo della sua posizione laddove, in ragione dei rilievi operati e delle irregolarità riscontrate, avrebbe potuto, al limite, effettuare una revoca del finanziamento connesso ai voucher con riguardo ai quali sarebbero appunto emerse anomalie.

Il Tribunale amministrativo accoglieva così il ricorso.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 26 ottobre 2009 la Regione Lazio impugnava la sentenza in questione e ne sosteneva l’erroneità, laddove aveva ritenuto violato il principio di proporzionalità tra violazione e sanzione quanto alla revoca dell’accreditamento, in quanto non evocato nel giudizio di primo grado in cui la ricorrente aveva negato nella fattispecie la possibilità di revocare l’accreditamento. In realtà la sentenza aveva ignorato che la vicenda era sorta da falsità commesse dalla ricorrente che aveva inoltrato richieste di partecipazione a corsi inesistenti e fondate su atti contraffatti, come anche da dichiarazioni degli studenti interessati, e che avevano dato luogo all’apertura di procedimento penale;
quindi, dinanzi a fatti di tale gravità, non poteva essere evocato la violazione del principio di proporzionalità. Né sussistevano violazioni di legge nella disposta revoca dell’accreditamento, pienamente giustificata da dichiarazioni mendaci e comportamenti penalmente rilevanti, così come previsto dalle deliberazioni regionali.

La Regione Lazio concludeva per l’accoglimento dell’appello con vittoria di spese.

La S.r.l. International Global Service si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza dell’11 aprile 2019 la causa è passata in decisione.

L’appello è fondato.

Il Collegio non intende smentire le affermazioni svolte in linea teorica dal giudice di primo grado, secondo cui i provvedimenti sanzionatori debbono ispirarsi al principio di proporzionalità, che è principio generale dell'ordinamento e corollario di quello di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni uguali, e dunque devono rapportarsi alla tipologia e quantità delle anomalie effettivamente riscontrate.

Ma tale principio non può essere chiamato in causa nella vicenda in esame, alla luce di quanto rappresentato dalla Regione e non concretamente contestato dall’appellata: ossia l’aver ignorato da parte della sentenza le falsità commesse dalla ricorrente con l’inoltro di richieste di partecipazione a corsi inesistenti e fondate su atti contraffatti e da dichiarazioni degli studenti interessati, e che avevano dato luogo all’apertura di procedimento penale;
quindi, dinanzi a fatti di oggettiva gravità, non poteva essere evocato la violazione del principio di proporzionalità.

La Regione Lazio ha dato ampiamente conto delle circostanze che hanno caratterizzato i fatti ad iniziare dal sistema di gestione dei finanziamenti dei corsi professionali: questi vengono scelti dagli studenti che saranno beneficiari del sussidio ed il soggetto organizzatore quale intermediario inoltra all’Amministrazione l’elenco dei corsisti con i loro dati, vale a dire in primo luogo firme e documenti di identità e allorché si raggiunge il numero minimo, il corso viene avviato a cura dell’organizzatore che viene finanziato dalla Regione con i fondi dell’Unione Europea.

Nel caso di specie sono stati trasmessi alla Regione Lazio attestazioni e documenti di identità corredati da firme false, come tali riconosciute dagli interessati supposti firmatari ed il fenomeno si è allargato quando la Regione ha approfondito i propri controlli, ascoltando i pretesi allievi dei corsi che hanno smentito le intenzioni di scriversi a questi o comunque di parteciparvi;
nonostante la scoperta di tali palesi contraffazioni, la Regione ha inteso proseguire nei controlli anche nell’anno successivo, il 2007 per precisione, e ciò in relazione ad altri corsi, ottenendo analoghe risultanze.

A fronte dell’estensione del fenomeno, dunque la disposta revoca appare il provvedimento proporzionato ai comportamenti del soggetto erogatore, comportamenti che trasmodano nell’illecito penale, del resto come riportato dalla Regione nella denuncia mossa dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma.

Per le considerazioni suesposte non resta che accogliere l’appello confermando le affermazioni già espresse da questa Sezione in sede cautelare.

La forte risalenza della questione e la mancata difesa da parte dell’International Global Service successivamente alla propria costituzione in giudizio ormai ultradecennale, consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.

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