Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-31, n. 202303352

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-03-31, n. 202303352
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303352
Data del deposito : 31 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/03/2023

N. 03352/2023REG.PROV.COLL.

N. 02974/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2974 del 2022, proposto da
I Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di San Nicola Da Tolentino, n. 67;

contro

Comune di Montanaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, M F e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M F in Roma, via dei Gracchi, n. 20;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;

nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte n. 3/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montanaro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati F P e M F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - In data 16 ottobre 2020, I ha presentato al Comune di Montanaro e all’

ARPA

Piemonte istanza di autorizzazione, ai sensi degli artt. 87 e ss. del D. Lgs. n. 259/2003, per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno sito in Strada Pogliani (N.C.T. di Montanaro al Foglio 18, particella 530).

1.1 - In data 2 novembre 2020,

ARPA

Piemonte ha rilasciato il parere tecnico favorevole, che ha accertato il rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche di cui al D.P.C.M. 18 luglio 2003.

1.2 - Con nota del 13 novembre 2020, il Comune ha indicato ad I la necessità di presentare un progetto esecutivo convenzionato ritenendo che, ai sensi dell’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G., l’area individuata per la realizzazione dell’impianto fosse soggetta a strumenti urbanistici esecutivi;
con successiva nota prot. 10892 del 23 novembre 2020, il Comune ha prospettato che l’impianto dovesse essere spostato nelle zone cd. “di attrazione” (ossia, le aree esclusivamente industriali/artigianali o le aree a bassa o a nulla densità abitativa, già individuate dal Comune e considerate idonee all’installazione di stazioni radio base), come indicate nella planimetria allegata al Regolamento Impianti;
con ulteriore nota prot. 10906 di pari data, il Comune ha contestato a I anche il mancato inserimento dell’impianto all’interno del piano annuale delle installazioni di stazioni radio base.

2 - Con il provvedimento del 15 gennaio 2021, il Comune ha disposto il diniego definitivo all’installazione dell’impianto, rilevando che:

- “ diversamente da quanto affermato, il sito oggetto dell’istanza di autorizzazione non risultava inserito all’interno del programma di localizzazione presentato dalla società per l’anno 2020 ”;

- “ il fatto che il sito indicato nell’istanza sia stato inserito in un momento successivo, in sede di aggiornamento del piano, è privo di rilievo alcuno ”;
né è possibile sostenere che la necessità di una previa fase di valutazione congiunta dei siti di localizzazione costituisca aggravio del procedimento od onere aggiuntivo, trattandosi invece di fase prodromica all’installazione prevista dalla L.R. 19/2004 ”;

- “ la normativa di PRGC, infatti, subordina alla previa formazione di un piano esecutivo anche le opere di urbanizzazione al fine di garantire un ordinato e coordinato sviluppo edificatorio dei lotti del comparto ”.

2.1 - Successivamente all’emissione del diniego, con lettere del 18 gennaio 2021 e del 4 febbraio 2021, il Comune ha invitato I a prevedere l’installazione delle proprie antenne trasmissive in co-ubicazione su altre infrastrutture già presenti nel territorio comunale. Nelle successive interlocuzioni con il Comune, I ha evidenziato le molteplici ragioni per le quali le infrastrutture pre-esistenti non erano idonee ad ospitare gli apparati di I.

3 - Con ricorso dinanzi al TAR per il Piemonte, I ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune di Montanaro ha disposto il diniego all’installazione dell’impianto, nonché i richiamati strumenti urbanistici (in particolare, l’art. 18 del Regolamento Impianti e l’art. 35 delle N.T.A. del P.R.G.), lamentando:

- l’illegittimità del diniego in ragione del presunto mancato inserimento dell’impianto nel Piano Antenne delle installazioni;

- l’indebito diniego in ragione dell’asserita non conformità rispetto alla disciplina urbanistica del Comune di Montanaro;

- l’incompetenza del Comune ad introdurre un divieto generalizzato all’installazione degli impianti;

- l’indebito vincolo ad installare le antenne trasmissive in co-ubicazione.

4 – Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR adito ha respinto il ricorso;
in particolare:

i) riteneva infondata la censura, dedotta nel primo motivo di ricorso, con la quale I aveva sostenuto l’irrilevanza della previa indicazione del nuovo impianto nel piano annuale delle installazioni presentato per l’anno 2020;

ii) riteneva fondato il secondo motivo di ricorso nella parte in cui I aveva contestato l’applicabilità agli impianti tecnologici del disposto dell’art. 35 delle NTA di PRGC, che subordina le iniziative edificatorie alla previa redazione di un piano esecutivo;

iii) riteneva inammissibile per carenza di interesse il quarto motivo di ricorso, nel quale la società aveva contestato al Comune di avere preteso di vincolare l’autorizzazione all’indisponibilità di strutture preesistenti

5 – Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’originaria società ricorrente per i seguenti motivi.

5.1 - Con il primo motivo, la società appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado, ritenendo che il Comune avrebbe correttamente fondato il proprio provvedimento di diniego sul mancato inserimento dell’impianto nel Piano Annuale delle installazioni di previsto dalla Legge Regionale n. 19/2004.

5.2 - Con il secondo motivo di appello, I lamenta l’omessa pronuncia sul terzo motivo del ricorso di primo grado, con cui aveva contestato la posizione del Comune relativa alla possibilità di installare impianti trasmissivi solamente nelle zone cd. “di attrazione”.

6 - Si è costituito in giudizio il Comune, proponendo appello incidentale avverso il capo della medesima sentenza che ha dichiarato fondato il secondo motivo del ricorso proposto da I, nella parte in cui ha contestato l’applicabilità, ai fini del diniego, dell’art. 35 delle NTA di PRGC.

Il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità dell’appello, in ragione della presentazione, in data 4.2.2022, di una nuova istanza di autorizzazione, con cui la società, per la seconda volta, ha chiesto di poter installare l’impianto in strada Pogliani.

Rispetto a tale istanza il Comune si è determinato negativamente e la società ha impugnato il relativo provvedimento avanti il TAR per il Piemonte.

7 – L’eccezione deve trovare accoglimento, dovendosi ritenere che sia venuto meno l’interesse ad ottenere una pronuncia sul provvedimento impugnato nel presente giudizio.

Come noto, l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione ( ex multis Cons. Stato Sez. V, 10.09.2010, n. 6549). E’ altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice ( ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9.9.2009, n. 5402).

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’improcedibilità del ricorso può verificarsi, tra l’altro, quando l’atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto ( cfr. Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209). Più precisamente, l’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente, ma rappresenti invece una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia d’improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente all’annullamento dell’atto originariamente impugnato, a quello dell’atto che lo sostituisce ( cfr. Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358;
Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).

7.1 - Va in proposito evidenziato che affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente occorre che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso e sostitutivo del precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione.

7.2 - Nel caso in esame, a seguito della presentazione di una nuova domanda in data 4 febbraio 2022, il Comune non si è limitato a richiamare la precedente determinazione negativa (pur ipotizzando anche l’improcedibilità della domanda in quanto reiterativa della precedente), ma, come si evince dalla documentazione deposita in giudizio, ha istruito la pratica (nota prot. 10568 del 18/02/2022 del Comune di richiesta di integrazione dei documenti;
- lettera di I del 28/03/2022, prot. 2022/O/17958 del 28/03/2022, - comunicazione del Responsabile del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo, Prot. n.5243 del 30/05/2022), addivenendo ad una nuova determinazione negativa, le cui ragioni sono solo in parte sovrapponibili a quelle del provvedimento impugnato nel presente giudizio.

Tanto precisato, deve rammentarsi che ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) comporta la sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso ( cfr . Cons. St., sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358;
Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).

8 - Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello principale e la conseguente improcedibilità dell’appello incidentale.

Tale esito e la valutazione complessiva della lite giustificano la compensazione delle spese di lite.

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