Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-18, n. 201001617

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-18, n. 201001617
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001617
Data del deposito : 18 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07340/2002 REG.RIC.

N. 01617/2010 REG.DEC.

N. 07340/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7340 del 2002, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dagli avv. G R, A C, con domicilio eletto presso G R in Roma, corso Trieste, 88;
F A, rappresentato e difeso dagli avv. S B, Roberto A C, G R, con domicilio eletto presso Roberto A C in Roma, via M. Dionigi 57;
P F, rappresentato e difeso dagli avv. G R, S B, Roberto A C, con domicilio eletto presso Roberto A C in Roma, via M. Dionigi 57;
M B P, L B P, I B P;
A B P, C B P, rappresentati e difesi dagli avv. P C Di Gresy, Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso Gianfranco Tobia in Roma, viale Mazzini, 11;

contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Del Vecchio, Ranieri Felici, con domicilio eletto presso Sergio Del Vecchio in Roma, viale Angelico, 38;

per la riforma

della sentenza del TAR MARCHE - ANCONA n. 00969/2001, resa tra le parti, concernente PROTRAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO SU IMMOBILE - RISARCIMENTO DANNI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. A Leoni e uditi per le parti gli avvocati Sergio Del Vecchio , Gianfranco Tobia, S B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


1. Con provvedimento del 25/1/1996 n. 2030/18 il Sindaco del Comune di Civitanova Marche ordinava, ai sensi dell’art. 38 della L. n. 142 del 1990, a salvaguardia della pubblica incolumità, l’esecuzione urgente ed immediata di opere presso l’edificio sito in Civitanova Alta, via del Piceno nn. 20, 22 e 24. Con lo stesso atto si stabiliva, inoltre, di effettuare detti lavori in economia a cura del Comune e di porre le relative spese a carico dei proprietari.

Con atto n. 30696 dell’8/9/2000, indirizzato a tutti i comproprietari dell’edifico(Palazzo F) il Comune comunicava l’importo totale delle spese sostenute per eseguire i lavori ordinati, invitando a provvedere al versamento delle somme relative presso la Tesoreria comunale entro il 15/10/2000.

Quest’ultimo atto veniva impugnato dalle comproprietarie A, P e A F avanti al TAR delle Marche con ricorso notificato il 7/11/2000, deducendo, in sintesi, la illegittimità degli atti e comportamenti del Comune e chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

Venivano, altresì, impugnate la determinazione in forma specifica dell’obbligo del Comune di acquistare l’immobile, previa determinazione del relativo prezzo e la determinazione dell’indennizzo dovuto dal Comune,perché il vincolo espropriativo sull’immobile, derivante dal piano particolareggiato per centro storico si era protratto oltre i termini previsti dalla legge.

Si costituiva il Comune di Civitanova Marche, eccependo l’inammissibilità sotto vari profili del ricorso e controdeducendo nel merito dello stesso.

2. Il Tribunale amministrativo delle Marche, accogliendo le eccezioni del Comune, da un lato dichiarava l’inammissibilità del ricorso cumulativo, in quanto sarebbe mancato l’intrinseco collegamento funzionale e teleologico tra i procedimenti interessati tale da comporre un quadro unitario di azione amministrativa.

Sotto altro profilo, dichiarava l’inammissibilità del ricorso nella parte riguardante il provvedimento comunale di recupero della spesa per eseguire la rimozione delle macerie ed il puntellamento delle parti pericolanti dell’edificio, in quanto atto meramente consequenziale rispetto all’ordinanza n. 2030718 del 25/1/96, con tingibile ed urgente, che aveva disposto l’esecuzione d’ufficio di lavori indilazionabili, ponendo a carico dei proprietari le spese relative, in quanto quest’ultima non risultava essere stata tempestivamente impugnata entro i termini di decadenza.

Rigettava, di conseguenza, la richiesta di risarcimento dei danni.

3. Appellano le signore A, P e A F, deducendo le seguenti censure:

3.1. Error in iudicando- Violazione dell’art. 38 L. n. 142 del 1990- Eccesso di potere per illogicità e sviamento.

Viene contestata la sentenza dichiarativa di inammissibilità e si contestano, nel merito, i provvedimenti impugnati in I grado.

I proprietari non potrebbero essere identificati come i soggetti tenuti al pagamento delle spese, atteso il risalente interesse del Comune ad usufruire dell’immobile per scopi pubblici(uso come edificio scolastico ).

3.2. Error in iudicando- Violazione dell’art. 2043 c.c.- Violazione dei principi in materia di responsabilità della Pubblica amministrazione.

Si ribadiscono le ragioni a sostegno della richiesta di risarcimento dei danni.

4. Si è costituito in giudizio il Comune appellato, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.

5. Le appellanti hanno depositato memoria difensiva.

6. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 24 novembre 2009 e trattenuto per la decisione.



DIRITTO

1. Con il ricorso in appello all’esame del Collegio viene censurata la sentenza n. 969/01 del TAR delle Marche che ha dichiarato inammissibile il ricorso originario sia per violazione di principi in tema di limitazione del cumulo di domande, non sostenute dal necessario collegamento funzionale e teleologico, sia per tardività del ricorso stesso in quanto proposto contro atto consequenziale(atto determinativo del quantum delle spese) di atto presupposto(ordinanza con tingibile ed urgente), non impugnato.

2. Va anzitutto affrontato il profilo di ritenuta l'inammissibilità del ricorso cumulativo, in considerazione della circostanza che l'impugnato provvedimento n. 30696 dell’8/9/2000 non avrebbe alcuna attinenza con gli altri atti impugnati, relativi alla determinazione in forma specifica dell’obbligo del Comune di acquistare l’immobile, previa determinazione del relativo prezzo nonché alla determinazione dell’indennizzo dovuto dal Comune perché il vincolo espropriativo sull’immobile, derivante dal piano particolareggiato per centro storico, si sarebbe protratto oltre i termini di legge. Giova rilevare al riguardo che, per giurisprudenza consolidata, il principio secondo cui il ricorso deve essere rivolto a pena d'inammissibilità contro un solo atto ovvero contro atti diversi, purché collegati, va inteso senza formalismi, in termini di ragionevolezza e di giustizia sostanziale, dovendo quindi ritenersi ammissibile il ricorso cumulativo quando sussistono oggettivi elementi di connessione tra i diversi atti (C.d.S., IV, 24.2.2000 n. 1018;

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