Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-18, n. 201001617

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-03-18, n. 201001617
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201001617
Data del deposito : 18 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07340/2002 REG.RIC.

N. 01617/2010 REG.DEC.

N. 07340/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 7340 del 2002, proposto da:
F A, rappresentato e difeso dagli avv. G R, A C, con domicilio eletto presso G R in Roma, corso Trieste, 88; F A, rappresentato e difeso dagli avv. S B, Roberto A C, G R, con domicilio eletto presso Roberto A C in Roma, via M. Dionigi 57; P F, rappresentato e difeso dagli avv. G R, S B, Roberto A C, con domicilio eletto presso Roberto A C in Roma, via M. Dionigi 57; M B P, L B P, I B P; A B P, C B P, rappresentati e difesi dagli avv. P C Di Gresy, Gianfranco Tobia, con domicilio eletto presso Gianfranco Tobia in Roma, viale Mazzini, 11;



contro

Comune di Civitanova Marche, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Del Vecchio, Ranieri Felici, con domicilio eletto presso Sergio Del Vecchio in Roma, viale Angelico, 38;



per la riforma

della sentenza del TAR MARCHE - ANCONA n. 00969/2001, resa tra le parti, concernente PROTRAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO SU IMMOBILE - RISARCIMENTO DANNI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il Cons. A Leoni e uditi per le parti gli avvocati Sergio Del Vecchio , Gianfranco Tobia, S B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO


1. Con provvedimento del 25/1/1996 n. 2030/18 il Sindaco del Comune di Civitanova Marche ordinava, ai sensi dell’art. 38 della L. n. 142 del 1990, a salvaguardia della pubblica incolumità, l’esecuzione urgente ed immediata di opere presso l’edificio sito in Civitanova Alta, via del Piceno nn. 20, 22 e 24. Con lo stesso atto si stabiliva, inoltre, di effettuare detti lavori in economia a cura del Comune e di porre le relative spese a carico dei proprietari.

Con atto n. 30696 dell’8/9/2000, indirizzato a tutti i comproprietari dell’edifico(Palazzo F) il Comune comunicava l’importo totale delle spese sostenute per eseguire i lavori ordinati, invitando a provvedere al versamento delle somme relative presso la Tesoreria comunale entro il 15/10/2000.

Quest’ultimo atto veniva impugnato dalle comproprietarie A, P e A F avanti al TAR delle Marche con ricorso notificato il 7/11/2000, deducendo, in sintesi, la illegittimità degli atti e comportamenti del Comune e chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

Venivano, altresì, impugnate la determinazione in forma specifica dell’obbligo del Comune di acquistare l’immobile, previa determinazione del relativo prezzo e la determinazione dell’indennizzo dovuto dal Comune,perché il vincolo espropriativo sull’immobile, derivante dal piano particolareggiato per centro storico si

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