Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-05, n. 202405971

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-05, n. 202405971
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202405971
Data del deposito : 5 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2024

N. 05971/2024REG.PROV.COLL.

N. 08586/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8586 del 2023, proposto dai signori M P e S T, rappresentati e difesi dall’avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

- l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E P e S A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E P, S A R e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S A R in Roma, viale XXI Aprile, n. 11;
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Vincenzo Mistrali, n. 4;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Parma, n. 83/2023, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024, il Cons. A M M e sentiti i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni appellanti, in epigrafe indicati, hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, a mezzo della quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Parma, ha dichiarato improcedibile il ricorso integrato da motivi aggiunti, da essi proposto per l’annullamento del bando concorsuale congiunto del 29 marzo 2021 che vedeva capofila l’AUSL di Piacenza, per la selezione di n. 18 posti di “ Collaboratore amministrativo professionale cat. D – area giuridico amministrativa ”, nonché degli atti con i quali è stata approvata la relativa graduatoria.

1.1. Hanno esposto, in punto di fatto, i ricorrenti, nel primo grado di giudizio, di avere partecipato al concorso, bandito dall’AUSL di Reggio Emilia in data 30 gennaio 2019, per n. 1 collaboratore amministrativo professionale, settore legale cat. D, con assunzione a tempo indeterminato, risultando all’esito della procedura idonei non vincitori, collocati all’ottavo e nono posto di una graduatoria valida sino al 22 ottobre 2022, in seguito utilizzata mediante scorrimento dei primi sei graduati.

1.2. L’impugnativa ha riguardato, in particolare, la nuova procedura concorsuale indetta con la delibera n. 110 del 2021 - in pendenza di una graduatoria ancora aperta – in asserito contrasto con i principi di economia e buon andamento della pubblica amministrazione.

Secondo la tesi dei ricorrenti, le posizioni del concorso nella cui graduatoria gli istanti sono risultati inseriti (concorso del 2019: profilo professionale collaboratore amministrativo-settore legale) e quelle del nuovo concorso (del 2022: profilo professionale collaboratore amministrativo-area giuridico amministrativa), non sarebbero, a loro dire, diverse; sicché non vi sarebbe stata ragione per non operare lo scorrimento della precedente graduatoria, anziché procedere con una nuova procedura concorsuale, ritenuta dagli interessati lesiva dell’affidamento dei candidati idonei.

1.3. Tale scelta avrebbe, quindi, inciso sull’aspettativa dei ricorrenti allo scorrimento della

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