Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-11, n. 202203707

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-05-11, n. 202203707
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203707
Data del deposito : 11 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/05/2022

N. 03707/2022REG.PROV.COLL.

N. 05767/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5767 del 2016, proposto da
V D G, rappresentato e difeso dagli avvocati M C ed E R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63;



contro

Comune di Volpiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V B e S L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S L in Roma, via Laura Montegazza, n. 16;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 973/2015, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Volpiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2022 il Cons. G P e udita per la parte appellata l’avvocato S L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso del 2008, V D G, proprietario di terreno sito in Volpiano, via Brandizzo n. 77, catastalmente identificato al foglio n. 19, mappale n. 342, sul quale, in assenza di titolo, erano state realizzate opere consistenti nella realizzazione di un basso fabbricato, di una platea di cls e di otto pilastri, ha impugnato davanti al Tar del Piemonte l'ordinanza n. 2912 adottata, in data 18 agosto 2008, dal Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di Volpiano con la quale è stata ordinata la demolizione di dette opere non autorizzate, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento.

2. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

l) Violazione di legge in relazione agli artt. 10, 22 e 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; illogicità; sviamento.

Si sosteneva che:

a) l’ordinanza non individuava l’area che sarebbe stata acquisita in caso di inottemperanza all’ordinanza di demolizione;

b) gli immobili da demolire costituirebbero pertinenza dell’edificio già esistente in loco adibito a residenza del ricorrente, e come tale sarebbe stato soggetto al regime della d.i.a., con impossibilità di disporne la demolizione.

II) Violazione di legge in relazione all'art. 3 della l. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione.

Si eccepiva il difetto di motivazione.

III) Violazione di legge in relazione all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241: eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; difetto e/o insufficienza di istruttoria.

Si eccepiva l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

3. Con sentenza n. 973/2015 il Tar per il Piemonte, Sezione Seconda, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

- la legittimità della ordinanza di demolizione di opere abusive è fatta salva dalla analitica descrizione delle opere abusive, mentre l’esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire in caso di mancata ottemperanza alla ingiunzione di demolizione, è necessaria solo ai fini dell’emanazione dell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e di acquisizione dell’area al patrimonio del Comune;

- è ben vero che l’acquisizione dell’area interessata dall’abuso edilizio al patrimonio del Comune costituisce un effetto che si verifica di diritto a seguito della inottemperanza alla ingiunzione, essendo l’atto di accertamento necessario al solo fine della trascrizione del trasferimento del bene presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari; tuttavia, proprio per tale motivo, si

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