Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-13, n. 201302591
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Testo completo
N. 02591/2013REG.PROV.COLL.
N. 03454/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2006, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
F O, A G e A B, nella loro qualità di eredi di A P, rappresentati e difesi dall’Avv. R M e dall’Avv. Renato Alberini, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’Avv. Curzio Cicala, via Bocca di Leone, 78;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sez. I, n. 33 dd. 12 gennaio 2006, resa tra le parti e concernente promozione di grado intervenuta dopo decesso.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2013 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Ministero della Difesa l’Avvocato dello Stato Anna Colabolletta e per gli appellati Olimpia Furlan, Gandolfo A e Bruno A l’Avv. Lorenzo Durano su delega dell’Avv. R M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.I Signori Olimpia Furlan, Gandolfo A e Bruno A, rispettivamente madre, padre e fratello del defunto sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri Pierluigi A e – quindi – nella qualità di suoi eredi, hanno esposto innanzi al T.A.R. per il Veneto che in data 29 marzo 2000 il loro congiunto, già partecipante a missioni internazionali in Bosnia, era stato incluso nell’aliquota di valutazione “ad anzianità” riferita alla data del 31 dicembre 1999 per l’avanzamento del personale appartenente al ruolo degli ispettori dell’Arma anzidetta, e che la documentazione relativa alla sua promozione a maresciallo ordinario è stata trasmessa alla commissione di valutazione ed avanzamento, a’ sensi dell’art. 32 dell’allora vigente D.L.vo 12 maggio 1995 n. 198.
Mentre il procedimento di valutazione era in corso, in data 14 aprile 2000 l’A è tragicamente deceduto a Gorizia nella Caserma Generale Antonino Cascino , sede del XIII Battaglione Mobile “Friuli Venezia Giulia” dell’Arma dei Carabinieri, al quale il medesimo A era assegnato, nel corso di un’esercitazione durante la quale è stato accidentalmente colpito da un proiettile.
In data 10 maggio 2000 il Comando del Battaglione anzidetto ha comunicato alla Commissione di valutazione e di avanzamento costituita presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri l’avvenuto decesso dell’A.
Conseguentemente la Commissione medesima, a’ sensi dell’allora vigente art. 35, comma 3, del D.L.vo 198 del 1995, con proprio provvedimento del 19 dicembre 2000 ha disposto la sospensione della valutazione dell’A, rimettendo gli atti al Battaglione affinché, a’ sensi dell’allora vigente art. 39, comma uno, lett. c) dello stesso decreto, questo riproponesse la pratica alla Commissione per la valutazione necessaria ai fini dell’avanzamento.
Tale incombente è stato eseguito dal Battaglione in data 12 febbraio 2001.
In dipendenza di ciò, la Commissione di valutazione ed avanzamento ha emesso in data 4 giugno 2002 il proprio giudizio di idoneità al grado superiore nei riguardi dell’A, contestualmente proponendo al Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – la promozione di questi al grado di maresciallo ordinario, con decorrenza, a’ sensi dell’allora vigente art. 39 del D.L.vo 198 del 1995 , dal giorno precedente il decesso.
Giova sin d’ora evidenziare che in data 12 settembre 2002 lo stesso Comandante in sede vacante del predetto Battaglione ha precisato agli eredi dell’A che, secondo il disposto dell’allora vigente art. 37 del medesimo D.L.vo 198 del 1995, la promozione dell’A, qualora questi non fosse deceduto e non fosse stato per altri motivi dichiarato permanentemente inabile al servizio incondizionato, sarebbe decorsa non già dal 13 aprile 2000 ma dall’8 gennaio 1999, giorno successivo a quello del compimento del periodo biennale di permanenza nel grado previsto a’ sensi della tabella C1 allegata all’anzidetto D.L.vo 198 del 1995.
1.2. Tutto ciò premesso, con ricorso proposto sub R.G. 2167 del 2002 innanzi al T.A.R. per il Veneto i predetti eredi A hanno chiesto l’annullamento del decreto della Direzione generale per il personale militare n. 2849 del 22 luglio 2002 in quanto recante la promozione del defunto maresciallo ordinario Luigi A con decorrenza a’ sensi dell’art. 39 del D.L.vo 198 del 1995 dal giorno precedente al suo decesso, avvenuto – come detto innanzi – in data 13 aprile 2000, anziché con decorrenza dalla predetta data dell’8 gennaio 1999.
A tale riguardo gli eredi A hanno dedotto in tale primo grado di giudizio l’avvenuta violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del D.L.vo 198 del 1995, esponendo in proposito che esso prevede che gli ispettori e i sovrintendenti dell’Arma dei Carabinieri inclusi nell’aliquota di avanzamento di cui all’art. 34 del D.L.vo medesimo e che siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che siano deceduti sono promossi al grado superiore, previo giudizio di idoneità “dal giorno precedente alle intervenute cause impeditive” e che - per contro - il personale che non subisce gli eventi sfavorevoli anzidetti consegue, a’ sensi dell’art. 37 dello stesso decreto legislativo medesimo la promozione dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado stabilito dall’anzidetta tabella C1, ossia nel caso dell’avanzamento da maresciallo a maresciallo ordinario, un biennio.
In dipendenza di ciò – hanno rimarcato i medesimi ricorrenti in primo grado - ove il