Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2013-02-06, n. 201300459

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2013-02-06, n. 201300459
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201300459
Data del deposito : 6 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08518/2012 REG.RIC.

N. 00459/2013 REG.PROV.CAU.

N. 08518/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8518 del 2012, proposto da:


L D A, rappresentata e difesa dagli avv. I A e U D L, con domicilio eletto presso I A in Roma, via Bocca di Leone N. 78;


contro

Comune di Abano Terme, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. S D P e L G, con domicilio eletto presso L G in Roma, via Giuseppe Avezzana, N. 51;
Responsabile p.t. del VI Settore - Servizi alla Persona del Comune di Abano Terme non costituito;
Commissione Assegnazione Alloggi in persona del Presidente p.t., non costituita;

nei confronti di

Elena Pattaro, Giovannina Buggin, Galia Malvina Doda, Nereldo Lunardi, Doretta Tiepolo, Franco Sguoto, Anna Nardelli, Elisabetta Norbiato, Carla Gastaldello, Fatima El Mouddan, Maria Di Balsamo, Iole Santinello, Dounia Nhila, Fatlum Kisha, Anna Beggiato, Pietro Baroni, Silvio Ranzato, non costituiiti;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 00391/2012, resa tra le parti, concernente assegnazione alloggi e.r.p.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Abano Terme;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati I A e L G;


Considerato che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, appare che la vicenda necessiti di adeguato approfondimento in sede di merito;

Atteso che nelle more del giudizio di merito che si fissa sin da ora all’udienza del 25 giugno 2013, per evitare danno grave e irreparabile per le ragioni dell’appellante vada sospeso il provvedimento originariamente impugnato, limitatamente al periculum rappresentato in relazione alla possibile completa assegnazione degli alloggi di edilizia economico popolare disponibili;

Ritenuto, che le spese della odierna fase cautelare, siano da compensare tra le parti;


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