Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-09-05, n. 202207723
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Testo completo
Pubblicato il 05/09/2022
N. 07723/2022REG.PROV.COLL.
N. 06161/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6161 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale -OMISSIS-n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante -OMISSIS- impugna la sentenza del Tar -OMISSIS-che ha rigettato il ricorso proposto avverso il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS-, che l’ha escluso dalla partecipazione alla procedura di stabilizzazione indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione (in seguito: Ministero dell’Istruzione) con bando pubblicato in data 6 dicembre del 2019, azionando la clausola di cui all’articolo 4 del Bando.
Deduce i seguenti motivi di appello avverso la sentenza: Error in iudicando; violazione e falsa applicazione art.4 del bando di concorso; violazione e falsa applicazione L. n.732/84; violazione e falsa applicazione D.Lgs n.165/2001; eccesso di potere; sviamento; contraddittorietà.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’appello.
DIRITTO
L’appellante è stato escluso dalla partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, perché aveva riportato una condanna per i reati di violenza sessuale ex art. 609- bis c.p. e sequestro di persona ex art .605 c.p. La relativa decisione è stata assunta sulla base della previsione di cui all’articolo 4, comma 4 del Bando, che non ammette, tra gli altri, la partecipazione de i “condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600 septies.2 e 609 nonies del codice penale, ovvero gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché