Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-12, n. 201905655

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-08-12, n. 201905655
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905655
Data del deposito : 12 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/08/2019

N. 05655/2019REG.PROV.COLL.

N. 06688/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6688 del 2008, proposto dai signori L E, G B e M B, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e F D L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G V in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17;



contro

il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati E B, G T, F M F, Barbara Accattatis Chalons D'Oranges e A A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 5177/2008, resa tra le parti, concernente dinieghi di concessione in sanatoria.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Viste le memorie depositate in data 24 maggio 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Consigliere Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato F D L e l’avvocato Simone Nocentini, su delega dell’avvocato Barbara Accattatis Chalons D'Oranges;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con autonomi ricorsi proposti innanzi al T.A.R. per la Campania i signori M B, L E e G B, proprietari ciascuno di un’unità abitativa all’interno del medesimo fabbricato ubicato in Napoli, alla via Montelungo, alle spalle del civico n. 55, hanno chiesto l’annullamento, rispettivamente, dei provvedimenti dirigenziali n. 44 (prot. n. 663, n.r. 5454/2001), n. 45 (prot. n. 662, n.r. 5448/2001), e n. 46 (prot. n. 661, n.r. 5453/2001), tutti in data 28 febbraio 2001, con i quali è stata loro negata la concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 della l. n. 724 del 1994 in relazione alla realizzazione della stessa. Hanno lamentato difetto di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti, identici per contenuto, nonché l’avvenuta violazione degli artt. 7 e 21- octies della l. n. 241 del 1990. Quanto detto peraltro avuto anche riguardo al generalizzato degrado dell’area, descrittivamente sintetizzato in una perizia di parte che documenta la presenza di un traliccio ENEL, dell’ospedale, di un "mostruoso" svincolo stradale, oltre che di baracche e capannanoni.

2. Costituitasi l’Amministrazione comunale, il Tribunale, previa riunione per evidente connessione oggettiva, ha respinto i ricorsi, reputandone infondate le censure, e ha compensato le spese di lite.

3. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto che:

- non sussiste il difetto di motivazione, in quanto il provvedimento si fonda sul parere negativo della commissione edilizia, ove si evidenzia come l’intervento realizzato «altera irrecuperabilmente l’elevato pregio ambientale dell’area [….] ubicata sul ciglio del vallone Orsoline ai confini del Parco dei Camaldoli »;

- ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale « il

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