Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-24, n. 202300782
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00782/2023REG.PROV.COLL.
N. 02891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2891 del 2022, proposto da
Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Hebert D'Herin e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Hebert D'Herin in Aosta, via Monte Solarolo, n. 26;
contro
Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Regione Liguria, non costituito in giudizio;
Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
LaPresse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vinci e Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n.7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 01124/2021, resa tra le parti, concernente 1) Domanda di annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:
- della determina n. 25 del 22/7/2021 NP/2021/225417 del Vice Segretario Generale del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa Regionale della Liguria, Servizio Provveditorato Economato e Autorità di Garanzia – pubblicata nel portale www.regione.liguria.it in data 4/8/2021 – con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del “lotto 1 della procedura di gara per il servizio di informazione istituzionale (…) alla società LaPresse s.p.a. soc. unipersonale di Milano, Via Dell'Aprica n. 18 (CIG 8674572345- Cod. 5511– CF 06723500010), al prezzo offerto di € 40.600,00 IVA esclusa, pari ad € 42.224,00 IVA inclusa” (doc. 1);
- dei processi verbali di gara n. 5 del 21/7/2021, n. 4 del 19/7/2021, n. 3 del 28/6/2021, n. 2 del 23/6/2021 e n. 1 del 21/6/2021;
- all'occorrenza, delle lettere del Responsabile unico del procedimento indirizzate a LaPresse s.p.a. prot. CL. C4.7.2/10 del 19/7/2021, del 28/6/2021 e del 25/6/2021;
- all'occorrenza, della comunicazione del Responsabile unico del procedimento datata 15/6/2021 con la quale sono state rese note la revoca sul portale MEPA della RdO n. 2800128 e la prosecuzione della procedura con RdO n. 2822335;
- del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto relativi all' “affidamento del servizio di informazione del Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa della Liguria mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 – Lotto 1 – CIG 8674572345 – Lotto 2 – CIG 8676049620”, suddiviso in due lotti, nella parte in cui prevedono l'aggiudicazione del lotto 1 “secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b)” del D.Lgs. n. 50/2016;
- della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 1/4/2021, n. 57 di autorizzazione della procedura di gara nonché della determina del 13/5/2021 di indizione della stessa;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente
2) Domanda di declaratoria:
di inefficacia del contratto di appalto relativo al lotto 1 dei “servizi di informazione, comunicazione e marketing”, ove nel frattempo stipulato;
3) Domanda di declaratoria:
del diritto di ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop. al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto d'appalto eventualmente già stipulato relativo al lotto 1 dei “servizi di informazione, comunicazione e marketing”, ovvero, in subordine, mediante la riedizione della procedura di gara, con espressa riserva di domanda risarcitoria per equivalente ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.Lgs. 2/7/2010 n. 104.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della LaPresse s.p.a. e del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2022 il Cons. Annamaria Fasano e uditi per le parti l’avvocato Corbyons, in delega dell'Avv. D'Herin, e l’avvocato Tedeschini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.ANSA – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop. (in seguito anche ANSA) proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, censurando gli atti della gara indetta dal Consiglio regionale- Assemblea Legislativa della Liguria per l’acquisizione annuale del servizio di informazione istituzionale per il Consiglio regionale, con decorrenza dal 1.9.2021 al 31.8.2022, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, da espletarsi tramite RDO sulla piattaforma elettronica MEPA. La gestione del servizio era articolata in due lotti, entrambi da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016. Il primo lotto era denominato ed aveva ad oggetto “ Notiziario Generale: Nazionale, Internazionale e Regionale, con pubblicazione dei comunicati dell’Ufficio Stampa ”, mentre il secondo: “ Notiziari Regionali con particolare riferimento anche alle attività dell’Assemblea ligure, con pubblicazione anche delle principali notizie dei Notiziari Nazionali e Interregionali e con pubblicazione dei comunicati dell’Ufficio Stampa ”. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione della gara alla società LaPresse s.p.a. (in seguito anche LaPresse), riservandosi di domandare il risarcimento del danno in un separato giudizio, e lamentando che il servizio avrebbe dovuto essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e non con quello del minor prezzo, atteso che il servizio non aveva caratteristiche standardizzate, anzi richiedeva prestazioni intellettuali e competenze specifiche. L’ANSA contestava il giudizio di congruità dell’offerta della controinteressata, formulato dalla Stazione appaltante all’esito della verifica di anomalia, e lamentava che l’aggiudicazione era illegittima perché non era stata preceduta dalla necessaria verifica del costo della manodopera, gravemente sottostimato e inferiore rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali.
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con sentenza n. 1124 del 2021, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza riteneva che la prestazione oggetto dell’appalto di cui al lotto n. 1, quello di interesse della ricorrente, aveva caratteristiche standardizzate, pertanto andavano respinte le censure volte a contestare la scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Inoltre, il costo della manodopera non poteva considerarsi sottostimato o inferiore rispetto ai valori ricavabili dalle tabelle ministeriali, dovendosi tenere conto del carattere standardizzato del servizio, per la cui prestazione non era richiesto un maggior dispiego di risorse umane oltre a quelle già presenti in staff (redazione/inviati) o di strumenti o di attrezzatura per la sua realizzazione. Ne conseguiva che la valutazione di congruità dell’offerta resa dall’Amministrazione, peraltro, dopo aver indagato l’incidenza del costo inerente l’obbligo di mettere a disposizione un giornalista in occasione delle sedute consiliari, non appariva irragionevole, né macroscopicamente errata, anche sotto il profilo relativo al costo del personale.
3. L’ANSA ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, e denunciando: “1. Error in iudicando, travisamento e contraddittoria motivazione rispetto al motivo di gravame rubricato sub I. del ricorso introduttivo di primo grado; violazione e falsa applicazione dell’art. 95, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; irragionevolezza manifesta e travisamento dei fatti; 2. Error in iudicando e in procedendo, travisamento e omessa pronuncia rispetto al motivo di gravame rubricato sub II. del ricorso introduttivo di primo grado; violazione e falsa applicazione dell’art. 97, commi 4, 5, 6, del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art.97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016; insufficiente e/o carente motivazione; difetto assoluto di istruttoria; irragionevolezza manifesta e travisamento dei fatti; 3. Error in iudicando e in procedendo, travisamento e omessa pronuncia rispetto al motivo di gravame rubricato sub.III. del ricorso introduttivo di primo grado; violazione e falsa applicazione dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016; violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 16, e dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per irrazionalità manifesta e violazione dei principi ricavabili dalle disposizioni suindicate”.
4. Il Consiglio regionale dell’Assemblea Legislativa della Liguria si è costituito con memoria, eccependo l’improcedibilità dell’appello, per difetto di interesse, e l’infondatezza nel merito.
5. La società LaPresse s.p.a. si è costituita in resistenza, chiedendo il rigetto del gravame.
6. Le parti con successive memorie hanno articolato in maniera più approfondita le proprie difese.
7. All’udienza pubblica del 3 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. Il Collegio rileva, preliminarmente, che il Consiglio Regionale Assemblea Legislativa