Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-28, n. 201604537

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-10-28, n. 201604537
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604537
Data del deposito : 28 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2016

N. 04537/2016REG.PROV.COLL.

N. 07251/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7251 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

V S, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio eletto presso Federico Bailo in Roma, via Cesare Fracassini,18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00861/2016, resa tra le parti, concernente diniego accesso ai documenti concernenti attivita' investigativa.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di V S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parte appellante l’ Avvocato dello Stato Coaccioli;

Avvisate le parti circa la possibilità di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.


In via preliminare il Collegio rileva che l’Avvocato dello Stato comparso per l’Amministrazione appellante ha dato atto, con dichiarazione a verbale, che per mero errore materiale è stata indicata a carico dell’appellato avvocato V S l’imputazione di associazione a delinquere di stampo mafioso e ciò vale esentare il giudicante dal pronunciarsi sulla richiesta di cancellazione formulata da quest’ultimo ai sensi dell’art.89 c.p.c.

Sempre in via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, risultando la medesima del tutto destituita di fondamento atteso che parte appellante ha correttamente appuntato le sue critiche in ordine alle osservazioni e prese conclusioni del primo giudice.

Passando al merito della causa, prive di fondamento si rivelano le censure dedotte in prime cure con l’unico mezzo d’impugnazione e qui riprodotte pedissequamente dalla parte appellata.

Con tali profili di doglianza parte appellante lamenta in sostanza la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 22 e 24 della legge n.241/90, rivendicando l’esercizio del diritto di accesso ai documenti relativi all’attività investigativa svolta dall’Arma dei carabinieri nei suoi confronti, ma il vizio dedotto è insussistente per le seguenti ragioni:

a) ai sensi dell’art. 24 comma 1 lettera a) della legge n. 241/90 come sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge. In particolare, i documenti dell’amministrazione che costituiscono atti di polizia giudiziaria sono soggetti esclusivamente alla disciplina stabilita dall’art. 329 c.p.p. in base alla quale “ sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari ( Cons Stato Sez. VI 10 aprile 2003 n. 1923);
tali atti inoltre sono soggetti alla disciplina sul divieto di pubblicazione stabilita dall’art. 114 ss. c.p.p.;

b) fermo restando quanto previsto dal c.p.p., la giurisprudenza amministrativa sostiene che con riferimento ai documenti per i quali il diritto di richiedere copie , estratti, o certificati sia riconosciuto da singole disposizioni del codice di procedura penale nelle diverse fasi del procedimento penale, l’accesso vada esercitato secondo le modalità previste dal medesimo codice ( così, Cons Stato Sez. VI n. 2780 del 2011;
Cons Stato Sez. VI 9/12/2008 n. 6117);

c) l’art. 329 c.p.p. concerne gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria o comunque su loro iniziativa;
di conseguenza la giurisprudenza amministrativa ritiene che tali atti , anche se redatti da una pubblica amministrazione , siano sottratti al diritto di accesso regolato dalla legge n. 241/90( Cons Stato sez. VI 9/12/2008 n. 6117;
Cons Stato Sez. VI 10/4/2003 n. 1923).

Conclusivamente l’appello all’esame si rivela fondato e va, pertanto , accolto.

Le spese del doppio grado del giudizio vanno poste a carico della parte appellata, liquidate come in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi