Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-08-26, n. 201404294
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N. 04294/2014REG.PROV.COLL.
N. 09263/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 9263 del 2012, proposto da
G B e S S, in proprio e quali aventi causa da M S, rappresentati e difesi dall’avv. D G, ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 154/3DE, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei rispettivi ministri legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Regione Emilia Romagna, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Puliatti, Fabrizia Senofonte e Andrea Manzi, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Regione Lombardia, Provincia di Piacenza, Provincia di Cremona, Comune di Castelvetro Piacentino, Comune di Cremona, Comune di Monticelli D’Ongina, Comune di Sesto e Uniti, Comune di Spinadesco, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Autostrade Centro Padane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Guccione, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, corso d’Italia n. 45, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 7965 del 20 settembre 2012, resa tra le parti e concernente l’impatto ambientale nella realizzazione del nuovo casello autostradale Castelvetro Piacentino del raccordo autostradale Cremona - Castelvetro Piacentino
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2014 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 9263 del 2012, G B e S S, in proprio e quali aventi causa da M S propongono appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, n. 7965 del 20 settembre 2012 con la quale è stato respinto il ricorso proposto da Emilio Slaviero, Antonietta Turano, Silvana Morandi, in proprio e quale legale rappresentante della Società Agricola La Pellizzera, Elide Ghidini, M S e G B contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali nonché Autostrade Centro Padane s.p.a., Regione Emilia Romagna, Regione Lombardia, Provincia di Piacenza, Provincia di Cremona, Comune di Castelvetro Piacentino, Comune di Cremona, Comune di Monticelli D’Ongina, Comune di Sesto e Uniti e Comune di Spinadesco per l'annullamento: 1) del Decreto Ministeriale emesso il 26 giugno 2009 dal Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali recante il rilascio della valutazione di impatto ambientale dell'opera denominata "Realizzazione del nuovo casello di Castelvetro Piacentino del raccordo autostradale Cremona-Castelvetro Piacentino fra la ex SS234, la SS10 e l'Autostrada A21 Brescia-Piacenza";2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Dinanzi al giudice di prime cure, gli originari ricorrenti, tutti residenti nel comune di Castelvetro Piacentino, avevano impugnato il decreto ministeriale, in epigrafe indicato, con cui era stata rilasciata la valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto presentato nell'ottobre 2006 dalla resistente spa Autostrade Centro Padane ed avente ad oggetto la realizzazione del nuovo casello di Castelvetro Piacentino del raccordo autostradale Cremona-Castelvetro Piacentino fra la ex SS234, la SS10 e l'Autostrada A21 Brescia-Piacenza.
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione degli artt.6 della L. n.349/1986 e degli artt.147 e 26 del D.lgvo n.42/2004;
2) Violazione dell'art.6 della L n.349/1986 e dell'art.35, comma 2 ter, del D.lgvo n.157/2006, modificato con il decreto leg. n.4/2008, e dell'art.11 Disp. Legge C.C.;
3) Violazione art.5 DPCM 27 agosto 1988;art.24, commi 1 e 2, del D.lgvo n.152/2006 e ss.mm.ii;art.7 della L. n.241/1990 ss.mm.ii. per violazione del principio di partecipazione al procedimento. Violazione parte II TU Ambientale così come novellato dal D.lgvo n.4/2008;
4) Illegittimità per difetto di motivazione. Manifesta contraddittorietà e sviamento;
5) Illegittimità per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per mancato recepimento del parere della Regione Emilia-Romagna in violazione dell'art.6, comma 4, della L. n.349/1986;
6) Violazione dell'art.99, comma 4, del D.lgvo 112/1998 e conseguente violazione della L.R. Lombardia n.12/2005 (art.4) e della L.R. Emilia Romagna n.20/2000 (art.5) per mancata procedura di valutazione ambientale strategica.
Successivamente alla proposizione del gravame in trattazione i ricorrenti proponevano tre atti di motivi aggiunti doglianza.
Con il primo dei suddetti atti, formulato a seguito dell'accesso agli atti relativi la contestata VIA, prospettavano avverso tale VIA le seguenti ulteriori censure:
7) Violazione del DM Ambiente n.150/2007;Violazione del principio di buon andamento. Nullità dei verbali;
8) Eccesso di potere per difetto di motivazione e per carenza di istruttoria. Violazione del diritto di partecipazione. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà e sviamento.
Con il secondo degli atti de quibus impugnavano la deliberazione assunta nella Conferenza di Servizi del 2 dicembre 2010 che si era espressa favorevolmente in merito alla localizzazione dell'opera de qua, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del DPR n.383/1994 e successive modifiche ed integrazioni, formulando a tal fine le seguenti censure:
9) Violazione dell'art.3, comma 3, del DPR n.383/1994. Violazione del principio di prevenzione ex art.191 TFUE. Violazione del principio di buon andamento;
10) Violazione e falsa applicazione delle Direttive comunitarie 85/337 e ss in materia di VIA;della parte seconda del TU dell'Ambiente in materia di VIA (art.20 e ss). Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
11) Violazione dell'art.55 del D.lgvo n.112/1998. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria;
12) Eccesso di potere per difetto di motivazione sotto il profilo della carenza di istruttoria e contraddittorietà manifesta;
13) Violazione degli artt. 9 e 21 del D.lgvo n.334/1999 e del DM 9 maggio 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Da ultimo con il terzo atto di motivi aggiunti impugnavano il provvedimento del 30.8.2011 con cui il Ministero delle Infrastrutture aveva approvato il progetto della menzionata opera deducendo i seguenti motivi di doglianza:
14) Violazione dell'art del DPR n.383/1994. Eccesso di potere per carenza e/o difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento e leale collaborazione;
15) Invalidità derivata dei vizi che inficiano i provvedimenti impugnati con il secondo atto di motivi aggiunti;
16) Vizi propri degli atti successivi alla Conferenza di Servizi e del Decreto Ministeriale del 30.8.2011;
17) Violazione degli artt.3, 10 e 14 ter della L. n.241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria.
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2012 il ricorso veniva discusso e deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione a tutte le doglianze.
Contestando le statuizioni del primo giudice, gli attuali appellanti, in proprio e come aventi causa di una delle parti originariamente ricorrenti, evidenziano l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie censure al procedimento.
Nel giudizio di appello, si è costituita l’Avvocatura dello Stato per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali nonché Autostrade Centro Padane s.p.a. e Regione Emilia Romagna, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Alla pubblica udienza del 1 luglio 2014, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.
DIRITTO
1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. - Con il primo motivo di appello, si lamenta erroneità della sentenza per contraddittorietà, travisamento e difetto di motivazione in relazione alla violazione dell’art. 6 della legge n. 349 del 1986 e degli artt. 147 e 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
2.1. - La censura non può essere condivisa.
La ragione di doglianza attiene alla circostanza che il procedimento di VIA doveva ritenersi già concluso, in senso negativo, alla data del 7 marzo 2007 a seguito della comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali con la quale si chiedevano delle diverse soluzioni progettuali. Per cui, ogni altra successiva iniziativa da parte della Autostrade Centro Padane s.p.a. avrebbe potuto essere considerata unicamente nell’ambito di una nuova procedura.
Tuttavia, come ben evidenziato dal primo giudice, la determinazione del Ministero per i Beni Culturali del 7 marzo 2007, su cui si fonda la citata censura, non ha alcun valore di arresto procedimentale, atteso che lo stesso Ministero si è poi definitivamente pronunciato sullo stesso originario progetto, dopo le modifiche, intervenendo in sede di rilascio della contestata DIA. Infatti, la lunga elencazione fatta in appello delle modificazioni richieste, lungi dal confermare l’ipotesi difensiva, conferma come in concreto le osservazioni fatte si riferissero a carenze progettuali facilmente risolvibili.
È quindi corretta la sua sussunzione giuridica nel campo delle mere comunicazioni endoprocedimentali, di carattere unicamente istruttorio e collaborativo, in quanto con il detto atto sono state segnalate alcune criticità del progetto, invitando la società proponente ad apportare le modifiche ivi indicate.
3. - Con il secondo motivo di appello, si lamenta erroneità della sentenza per contraddittorietà, travisamento e difetto di motivazione in relazione alla violazione dell’art. 6 della legge n. 349 del 1986, dell’art. 35 comma 2 ter del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 11 delle preleggi.
3.1. - La censura va respinta.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto l’infondatezza della doglianza, che paventava una erronea applicazione della normativa di cui alla legge n. 349 del 1986 invece di quella di cui al D.Lgs. n. n. 152 del 2006, in relazione alla sua assoluta inconferenza nella fattispecie in esame. Infatti, non è stato in alcun modo dimostrato in prime cure, né tale carenza è stata colmata con il ricorso in appello, quale sarebbe stato il differente esito del procedimento in esame e come la normativa sopravvenuta, ritenuta qui necessaria, avrebbe agito sull'adozione del provvedimetno VIA.
Ma, in disparte la tranciante osservazione appena condotta, va comunque rilevato come la tesi interpretativa addotta non sia peraltro condivisibile, come evidenziato dal giudice di prime cure in relazione al momento di applicabilità della modifica introdotta con il D.Lgs. n. 4 del 2008, che ha sostituito l'originario art.35.
4. - Con il terzo motivo di appello, si lamenta erroneità della sentenza per contraddittorietà, travisamento e difetto di motivazione in relazione alla violazione dell’art. 5 del