Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-07-17, n. 201905022
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2019
N. 05022/2019REG.PROV.COLL.
N. 05330/2018 REG.RIC.
N. 02282/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5330 del 2018, proposto da
Strada dei Parchi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati V F, S D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S D C in Roma, via Aureliana, 63;
contro
Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici; Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee guida e per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) non costituiti in giudizio;
Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 2282 del 2019, proposto da
Strada dei Parchi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati S D C, V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S D C in Roma, via Aureliana , 63;
contro
Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici; Direzione Generale per la vigilanza sulle concessioni autostradali, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), Nucleo di Consulenza per l'attuazione delle linee guida e per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS ), non costituiti in giudizio;
Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipe - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Cerchio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenicantonio Angeloni, Franco P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
quanto al ricorso n. 5330 del 2018:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per Il Lazio (Sezione Prima) n. 03537/2018, resa tra le parti, concernente DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO
- sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, relativo alla concessione per la gestione, manutenzione ed esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24 e A25, nonché per la progettazione e la costruzione della seconda carreggiata del tronco, oggetto della Convezione Unica stipulata il 18.11.2009
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante un provvedimento espresso,
E PER LA CONDANNA
degli enti intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi nelle more dell'adozione
quanto al ricorso n. 2282 del 2019:
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01692/2019, resa tra le parti, concernente Dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato:
- sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, relativo alla concessione per la gestione, manutenzione ed esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade Roma – L'Aquila – Traforo del Gran Sasso – Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24 e A25, nonché per la progettazione e la costruzione della seconda carreggiata del tronco, oggetto della Convezione Unica stipulata il 18.11.2009, nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante un provvedimento espresso, e per la condanna degli Enti intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi nelle more dell'adozione,
nonché con motivi aggiunti del 06.03.2018:
Annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari
a) della nota n. 175 del 5 gennaio 2018 nella parte in cui il MIT ha comunicato “che la proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario presentata da codesta società in data 24 novembre 2016, riportante un programma d'investimenti pari ad 2.971 M euro non è accolta con conseguente formale conclusione del procedimento”;
b) della nota n. 5978 del DIPE del 13 dicembre 2017 per quanto leggibile, come depositata in data 13 febbraio 2018 nel giudizio R.G. n. 12012/2017 (doc. 2, depositato in data 13 febbraio 2018 dalla difesa erariale);
c) dell'esito della riunione istruttoria del NARS del 6 dicembre 2017 per quanto conosciuto attraverso il richiamo nella nota sub b);
d) per quanto occorrer possa, di tutti gli atti afferenti l'istruttoria e richiamati nelle precedenti note, ed in particolare, della nota DIPE del 26 maggio 2017; delle decisioni assunte, in atto non conosciuto, dal CIPE nella seduta svolta il 22 dicembre 2017, per quanto eventualmente lesive; di ogni ulteriore nota delle stesse parti, ancorché non specificata e non cognita attraverso i provvedimenti impugnati.
e) di ogni atto connesso, antecedente e successivo, ancorché non cognito
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica e del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Dipe - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 il Cons. Giuseppina L B e uditi per le parti gli avvocati F V, D C S, dello Stato P P F, D C, dello Stato Plamieri, S d P su delega di P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con un primo ricorso proposto, ai sensi degli artt. 117 e seg. Cod. proc. amm., contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (d’ora innanzi anche M.I.T.), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Programmazione e Coordinamento Politica Economica (DIPE), nonché nei confronti delle articolazioni del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del M.I.T., del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e del Nucleo di Consulenza per l'Attuazione delle Linee Guida e per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità (NARS), la società Strada dei Parchi s.p.a., parte della Convenzione unica di concessione avente ad oggetto il completamento, la manutenzione e l’esercizio della rete autostradale a pedaggio delle Autostrade A24 e A25, stipulata con Anas S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 82 e ss., del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, chiedeva:
- la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di “Aggiornamento e revisione del Piano Economico Finanziario delle Concessioni Autostradali A24 ed A25”, oggetto della Convezione unica stipulata il 18 novembre 2009;
- l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla detta istanza mediante un provvedimento espresso;
- la condanna degli enti intimati al risarcimento dei danni subiti e subendi nelle more dell’adozione di tale provvedimento.
1.1. La sentenza n. 3537/2018, indicata in epigrafe, pubblicata il 29 marzo 2018 - dato atto che la società ricorrente aveva lamentato l’inerzia degli enti intimati, nonostante fossero spirati i termini previsti per pronunciarsi in ordine alle proposte avanzate dalla concessionaria, nel corso dell’attività istruttoria avviata in vista della scadenza del periodo regolatorio 2009-2013, ed in particolare in ordine alla proposta in data 23 novembre 2016 (o 24 novembre 2016, come indicata negli atti ministeriali, che riportano la data del protocollo di ricezione)- ha dichiarato improcedibile il ricorso avverso il silenzio per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l’adozione, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della nota n. 175 del 5 gennaio 2018; quanto alla domanda risarcitoria, ha disposto il mutamento del rito e ne ha rinviato la trattazione alla pubblica udienza.
1.2. La sentenza definitiva n. 1692/2019, indicata in epigrafe, pubblicata l’8 febbraio 2019, ha deciso sia sulla domanda risarcitoria sia sui motivi aggiunti proposti dalla società il 13 marzo 2018 per l’annullamento della nota n. 175 del 5 gennaio 2018, nella parte i cui il M.I.T. ha comunicato “ che la proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario presentata da codesta società in data 24 novembre 2016, riportante