Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-03-02, n. 202400275

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2024-03-02, n. 202400275
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400275
Data del deposito : 2 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00118/2024 AFFARE

Numero 00275/2024 e data 02/03/2024 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 27 febbraio 2024




NUMERO AFFARE

00118/2024

OGGETTO:

Ministero delle imprese e del made in Italy .


schema di decreto legislativo avente ad oggetto “ disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ”.

LA SEZIONE

Vista la nota prot. 1378 in data 19 gennaio 2024, inoltrata il 22 gennaio successivo, con la quale il Ministero delle imprese e del made in Italy ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e uditi i relatori Giovanni Grasso, Carla Ciuffetti, Paola Anna Gemma Di Cesare, Sandro Menichelli;


1.- Con nota prot. 1378 in data 19 gennaio 2024, inoltrata il 22 gennaio successivo, il capo dell’ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy , ha trasmesso, ai fini della acquisizione del prescritto parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto legislativo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023, avente ad oggetto “ disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ”.

La richiesta è corredata:

a ) dal testo dello schema di provvedimento normativo, munito della “ bollinatura ” del Ragioniere generale dello Stato;

b ) dalla “ relazione illustrativa ”, predisposta e sottoscritta dal capo del Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie e munita del visto e della richiesta di trasmissione del Ministro, ai sensi dell’articolo 36 r.d. 21 aprile 1942, n. 444, nonché della vidimazione del Ragioniere generale dello Stato;

c ) dalla “ relazione tecnica ”, verificata, con esito favorevole, dal Ragioniere generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 legge 31 dicembre 2009, n. 196;

d ) dalla “ tabella di concordanza ”, di cui all’articolo 31, comma 2 legge 24 dicembre 2012, n. 234, tra le disposizioni della direttiva recepita, le disposizioni del decreto legislativo n. 208 del 2021 e le modifiche ed integrazioni di nuova introduzione, con la vidimazione del Ragioniere generale dello Stato;

e ) dalla nota prot. 23644 del 22 dicembre 2023, con la quale il capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema, all’esito della approvazione in sede di esame preliminare;

f ) dalla relazione di “ analisi dell’impatto della regolamentazione ”, con le valutazioni formulate dal NUVIR, prot.

VIII

28/24 del 18 gennaio 2024;

g ) dalla “ analisi tecnico-normativa ”;

h) dagli atti di “ formale concerto ” espressi dal Ministro dell'economia e delle finanze (con nota prot. n. 55796 del 28 dicembre 2023), dal Ministro della giustizia (con nota prot. n. 13164 del 28 dicembre 2023), dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (con nota prot. n. 224841 del 29 dicembre 2023), dal Ministro dell’interno (con nota prot. n. 20846 del 29 dicembre 23), dal Ministro della cultura (con nota 32369 del 28 dicembre 2023), dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (con nota prot. n. 4745 del 29 dicembre 2023);

i ) dal “ parere ” formulato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con nota prot. 247753 in data 29 settembre 2023;

j ) dalla notifica dello schema di decreto legislativo effettuata, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo l, della direttiva (UE) 2015/1535, alla Commissione Europea unitamente alle richieste di chiarimenti, alle osservazioni e al parere circostanziato da quest'ultima formulati, con le relative note di riscontro.

2.- Con parere interlocutorio n. 105 del 2 febbraio 2024, la Sezione:

a ) ha sollecitato ogni opportuno chiarimento in ordine alla omessa consultazione preventiva del Garante per il trattamento dei dati personali, in via di principio imposta – in ragione delle plurime disposizioni inerenti il trattamento dei dati personali – dall’articolo 36, § 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e disciplinata dall’articolo 154, commi 5- bis e 5- ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (nella modifica operata dall’articolo 9, comma 1, lett. i ), del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205);

b ) ha chiesto di acquisire elementi informativi in ordine alle modalità ed ai tempi della trasmissione dello schema di decreto alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai fini della verifica del rispetto della necessaria tempistica per l’adozione del decreto legislativo (cfr. articolo 14, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, richiamato dall’articolo 31, comma 2 della legge n. 234/2012, nella parte in cui ancora la tempestività dell’esercizio della delega alla dilazione ex lege di cui all’articolo 31, comma 3 della l. n. 234/2012, che autorizza una proroga automatica di tre mesi nella eventualità che non sia ancora scaduto il termine di quaranta giorni concesso alle Commissioni parlamentari per l’espressione dei pareri di competenza);

c ) ha disposto, per completezza di disamina, l’acquisizione degli esiti della “ consultazione ” attivata con i principali stakeholders , che si assume pubblicata sul sito del Ministero dal 9 giugno 2023 fino al 3 luglio 2023 e della quale il Ministero attesta di avere, sotto più profili, tenuto conto nella formulazione del testo normativo;

d ) ha chiesto chiarimenti su taluni profili, segnatamente inerenti la riformulazione degli articoli 46 e 50 del decreto legislativo n. 208 del 2021.

3.- Il Ministero ha dato riscontro alla interlocuzione e, sotto il primo profilo, ha rappresentato che le disposizioni riguardanti il trattamento dei dati personali non avrebbero subito, in occasione dell’intervento normativo, modifiche sostanziali, tali da postulare una rinnovata valutazione dell’Autorità garante, trattandosi, in definitiva, di una complessiva riformulazione operante solo su aspetti lessicali e sintattici, intesa come tale solo ad agevolare la lettura e l’applicazione delle norme, senza incidenza sulla portata del precetto e sui suoi complessivi corollari.

In tale prospettiva – sul presupposto che l’ordito normativo era stato già complessivamente oggetto di valutazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali in sede di emanazione del decreto legislativo n. 208 del 2021 – la mancata richiesta di un nuovo parere sarebbe stata ispirata ad un approccio sostanzialistico ed intesa a non aggravare e rallentare l’ iter procedimentale.

La Sezione prende atto del chiarimento, non senza soggiungere che – in relazione alla complessiva e significativa dilatazione dell’ambito oggettivo del testo unico, con l’inclusione di nuove modalità di comunicazione audio e/o video su piattaforme diverse dai tradizionali servizi a rete, e tali da veicolare dati prodotti dagli stessi utenti – non può escludersi a priori , a dispetto della continuità formale del dato normativo, un impatto sulle modalità e sulle responsabilità per il trattamento dei dati personali, anche di soggetti minori.

4.- Sotto il secondo profilo, il Ministero ha allegato:

a ) la nota prot. n. 22646 del 22 dicembre 2023, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del consiglio dei ministri ha trasmesso al Dipartimento i rapporti con il Parlamento, ai fini del successivo inoltro a quest’ultimo, lo schema di provvedimento approvato in sede preliminare, accompagnato dalla “ riserva ” di trasmettere successivamente, all’esito della relativa acquisizione, i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b ) la nota prot. n. DRP/II/XIX/D60/23 in data 22 dicembre 2023, con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha tramesso al Presidente del Senato la documentazione, accompagnata dalla richiesta che, in ragione dell’urgenza, l’esame della Commissione parlamentare operasse anche nella assenza dei pareri della Commissione unificata, del Consiglio di Stato e dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni;

c ) l’attestazione, da parte della Camera dei deputati, della trasmissione della richiesta in data 22 dicembre 2023.

A fronte di ciò, ha chiarito che l’anticipazione della richiesta – peraltro, in conformità alla diffusa prassi – avrebbe tratto giustificazione dalla necessità di anticipare, nella ristrettezza dei tempi a disposizione, lo svolgimento delle audizioni parlamentari, fermo restando che (come è dato evincere dal resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari delle sedute del’11 e del 17 gennaio 2024, parimenti trasmesso) l’erogazione del parere sarebbe avvenuta solo successivamente al ricevimento del parere del Consiglio di Stato.

La Sezione prende atto del chiarimento, che autorizza a ritenere prorogato il termine per l’esercizio della delega.

5.- Come chiarito dalla relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo è stato adottato – nell’esercizio della facoltà prevista dall’articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (recante “ Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ”) e dall’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (che ha conferito al Governo la delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, di riordino delle disposizioni concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) – al fine di dettare, nel termine di ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, “ disposizioni integrative e correttive ” al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Le modifiche formulate obbediscono al dichiarato intendimento di perfezionare l’impianto normativo e di conferire maggiore chiarezza e omogeneità al contenuto del testo di decreto legislativo, al fine di meglio perseguire l’obiettivo del corretto funzionamento del mercato unico Europeo per i servizi di media audiovisivi che la stessa legge delega si era prefissata.

Si è, in particolare, inteso chiarire l’ambito di applicazione di diverse disposizioni di principio, estendendone la portata a tutti i fornitori di servizi media , sia audiovisivi che radiofonici, indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, in coerenza con l’obiettivo del testo unico di fornire un quadro completo di disciplina che caratterizza, oltre alle trasmissioni di programmi televisivi, anche i programmi radiofonici, nonché la diffusione di contenuti video o solo audio o entrambi.

In tale ottica, si è proceduto, ove ritenuto possibile ed in dichiarata coerenza con i principi della direttiva, ad estendere anche alle piattaforme di condivisione di contenuti di solo audio alcune disposizioni di contrasto alla diffusione di contenuti illegali e di tutela degli utenti, dettate inizialmente solo per le piattaforme di diffusione di video.

Nella formulazione del testo normativo, si è, tra l’altro, tenuto della consultazione rivolta agli stakeholders , pubblicata sul sito del Ministero dal 9 giugno 2023 fino al 3 luglio 2023.

6.- Lo schema di decreto si compone di quattro articoli:

a ) l’articolo 1, composto da quarantuno commi, prevede le modifiche, in via di integrazione e correzione, da apportare al decreto legislativo n. 208/2021;

b ) l’articolo 2 contiene le modifiche meramente formali apportate al testo oggetto di correttivo;

c ) l’articolo 3 reca disposizioni abrogative;

d ) l’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione illustrativa precisa, peraltro, che gli articoli 41 e 42 e dal 51 al 57 del decreto legislativo n. 208/2021, che contengono disposizioni concernenti regole tecniche relative a prodotti e servizi della società dell’informazione, sono stati riportati e, all’esito dell’istruttoria svolta, sostanzialmente riconfermati nel loro contenuto, salvo marginali modifiche integrative ove necessarie, al fine di sanare una irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione europea in relazione alla mancata tempestiva notifica del progetto di decreto di recepimento della direttiva (UE) 2018/1808 (d.lgs. 208/2021): segnalazione conclusasi con l’invito ad adottare un nuovo progetto di legge destinato a sostituire il precedente al fine di sanare l’irregolarità procedurale segnalata dalla Commissione, superando in tal modo possibili rilievi di inapplicabilità delle regolamentazioni tecniche in tal modo adottate.

7.- Ciò posto, la Sezione precisa, in termini generali e al fine di non appesantire senza necessità le osservazioni che seguono sul testo all’esame, che i rilievi a suo tempo formulati con il parere n. 1582 del 30 settembre 2021, reso in occasione della approvazione del decreto legislativo n. 208 del 2021, devono intendersi qui complessivamente e partitamente richiamati, in quanto pertinenti e per le parti in cui non avessero ricevuto seguito conformativo, fatte salve beninteso le eventuali sopravvenienze normative che, a vario titolo, li avessero resi superati o inattuali.

Si procederà, per tal via, alla formulazione di osservazioni specifiche sull’articolato, per i profili di interesse.

Si segnala, in ogni caso ed in via di premessa, che, nelle more della attuazione della delega, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione terza, 30 gennaio 2024, C-255/21 –RTI, la quale ha chiarito che l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «annunci dell’emittente relativi ai propri programmi» non include gli annunci promozionali effettuati da un’emittente televisiva per una stazione radio appartenente al medesimo gruppo societario di tale emittente, salvo che, da un lato, i programmi oggetto di tali annunci promozionali siano «servizi di media audiovisivi », ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, il che implica che siano scindibili dall’attività principale di tale stazione radio e, dall’altro, detta emittente televisiva ne assuma la «responsabilità editoriale», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di detta direttiva .

Si sollecita l’Amministrazione a tenere conto della pronunzia, ai fini della redazione definitiva del testo.

8.- All’articolo 1, comma 1, la lettera b ) scompare senza apparente ragione (nella lettera che affianca ai “ principi ” le “ disposizioni ”, ad integrare il perimetro dell’” oggetto ” del testo unico) il riferimento ai servizi “ radiofonici ”, già contenuto nella formulazione previgente, che sarebbe opportuno reintrodurre.

Laddove si opera il richiamo alle “ comunicazioni commerciali audiovisive ”, la cui definizione è fornita all’articolo 3), ma non a quelle “ radiofoniche ” (cioè le forme di pubblicità via radio che – pure – integrano più avanti il compendio delle definizioni), appare opportuno completare il riferimento, che asseconda del resto una direttiva di fondo della integrazione del testo unico.

9.- Nell’articolo 2, al comma 3, occorre aggiungere, accanto ai fornitori , il riferimento alle “ emittenti ”.

Alla lettera b ) è necessaria una virgola dopo “ se ”.

Al comma 5 va eliminata la prima virgola, trattandosi all’evidenza di espressione relativa restrittiva e non appositiva.

10.- All’articolo 3, comma 1, lett. a ), che definisce il « servizio di media audiovisivo », è aggiunto il riferimento alla modalità trasmissiva del servizio al fine di chiarire che esso ricomprende sia la modalità in radiodiffusione che a richiesta;
inoltre, è eliminato il riferimento alla direttiva (UE) 2018/1972, in quanto la definizione di “ reti di comunicazione elettronica ” è già trasposta nel testo unico alla lett. e ) della medesima disposizione in esame;
viene, peraltro, inserito il richiamo all’articolo 2, comma 1, lettera vv ), del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Nondimeno, atteso che il riferimento è al Codice delle comunicazioni elettroniche, che è ricompreso nel novero delle definizioni, è necessario anche qui – come accade, del resto, negli altri casi in cui è operato analogo richiamo – non riportare gli estremi della legge.

Alla lettera c ) l’inciso “ o entrambi ” risulta poco intellegibile: i ‘fattori’ sono tre (servizi, segmento, funzionalità). Analogo rilievo va formulato relativamente alla lettera c-bis, di nuova introduzione: dove è anche grammaticalmente scorretto (essendo retto dalla preposizione ‘da’). Si suggerisce di riformulare le due disposizioni per renderle più chiare.

Al comma 1, lett. z ), si specifica che le sponsorizzazioni cui si fa riferimento sono quelle di cui alla lettera ss ): resta, con ciò, non chiaro se, negli altri contesti in cui è operato il riferimento alle sponsorizzazioni, mancando una simile precisazione, il termine sponsorizzazione sia inteso in un significato più ampio. Appare opportuno uniformare i riferimenti o chiarire il senso della precisazione.

11.- L’articolo 3 comma 2 non è modificato, ma è diventato, nel nuovo contesto, non più coerente: ai servizi radiofonici le definizioni non si applicano più “ per analogia ”, atteso che le disposizioni normative sono state integrate proprio per comprenderli espressamente. Ove non si preferisse espungerlo, sarebbe quanto meno opportuno modificarlo nel senso che l’applicazione, per analogia, ai servizi radiofonici opera, in via residuale, “ in difetto di previsione espressa , ove ne ricorrano i presupposti ”.

12.- Con riguardo alla previsione di cui all’articolo 4, comma 1, lett. h ), nel complesso l’inserimento di tale disposizione appare non correlato alle summenzionate finalità “ correttive e integrative ” dell’intervento legislativo indicate dall’articolo 31, comma 5 della legge n. 234 del 2012;
il riferimento al “ contrasto ” a una “ tendenza contemporanea ” risulta, inoltre, estremamente ampio. Fermo quanto osservato, si suggerisce, quanto meno, una riformulazione della disposizione al fine di un migliore e compiuto coordinamento con la previsione di cui alla lettera b ) dello stesso comma, mirando la disciplina della materia alla salvaguardia sia delle “ diversità culturali e linguistiche ” ivi incluse quelle nazionali italiane (come prevede la direttiva 2010/13/UE, considerando 4 e 6) e del “ patrimonio storico e artistico della Nazione ” (articolo 9, comma 2, Cost.) sia dei principi sanciti dalla citata lettera b ), che l’articolo in esame parimenti garantisce (riconoscendo in via generale la “ libertà di espressione di ogni individuo […]”, che l’articolo 21 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, tutela pienamente ove non siano travalicati i limiti espliciti o impliciti posti dalla Costituzione stessa).

Al comma 3 la disciplina della fase sperimentale dovrebbe essere più opportunamente dislocata tra le disposizioni transitorie, per non alterare la coerenza sistematica della individuazione dei principi generali della materia.

13.- All’articolo 8, comma 2 è prevista la soppressione del “ comitato minori ”, sostituito dal nuovo comitato consultivo interistituzionale. Sarebbe, peraltro, opportuno precisare – ad evitare ambiguità, incertezze o vuoti – i relativi compiti e funzioni, con segnato riguardo a quelli precedentemente affidati al “ comitato minori ” e non specificamente riassegnati.

14.- All’articolo 22, comma 2 è specificato che il regolamento recante le modalità di assegnazione della frequenza radio in onde medie a modulazione di ampiezza è adottato dall’Autorità entro il 31 marzo 2024. Si tratta, ad avviso della Sezione, di un tempo eccessivamente stringente, non compatibile anche con i tempi per la pubblicazione del decreto legislativo, sicché è opportuna una modifica di tale previsione temporale.

15.- All’articolo 24, dopo il comma 6 è aggiunto il comma 6- bis , che individua un criterio univoco da applicare nelle ipotesi di doppia alienazione dell’impianto, stabilendosi che, ove l’impianto sia stato ceduto a diverse emittenti, ai fini dell’alienazione dello stesso, prevale la cessione stipulata in data anteriore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. A parità di data, la cessione notificata a mezzo pec per prima al Ministero prevale sulle altre.

Osserva, sul punto, la Sezione che l’ancoraggio temporale alla data dell’atto di cessione appare – nel contesto generale dei criteri preordinati alla risoluzione dei conflitti circolatori (volta a volta incentrati sulla anteriorità della pubblicità trascrizionale per i diritti reali immobiliari o su beni mobili registrati;
sulla priorità della acquisizione del possesso per i diritti reali su beni mobili non registrati e del conseguimento del godimento per i diritti personali di godimento;
sulla antecedenza della notificazione al debitore ceduto, in concorrenza con la sua accettazione, per il trasferimento di crediti) – una opzione in certa misura residuale (che opera, in difetto di diversa previsione, solamente per le universalità di mobili) e non conforme anche alla disciplina generale della cessione di azienda o di ramo d’azienda, nell’ambito della quale, secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, il trasferimento di ogni singolo bene inerente all’azienda segue il suo specifico regime di opponibilità. Inoltre, un criterio di opponibilità fondato sulla priorità temporale dell’atto di cessione, ossia su di un elemento non conoscibile dai terzi, non agevola la sicurezza della circolazione del ramo d’azienda. Si suggerisce di valutare l’opportunità di non differenziare la disciplina della cessione del ramo d’azienda in esame dalla disciplina generale e di espungere, pertanto, il comma.

16.- All’articolo 26, comma 3 si segnala la non corrispondenza con l’articolo richiamato (articolo 7, comma 1, lett. i ), numero 3), che va reintegrata.

17.- All’articolo 27, comma 1, aggiungere la virgola dopo “ Ministero ”.

18.- All’articolo 29, al comma 4, lettera b ), sostituire “ ex ” con “ prima ”;
al comma 5, sostituire “ comma 2 ”, con “ comma 4”, trattandosi di un refuso.

Relativamente al comma 7, valuti il legislatore delegato: a ) al primo periodo, la pertinenza del richiamo, oltre che dei commi 4 e 5, anche del comma 6, atteso che quest’ultimo attiene alle sanzioni della sospensione e della revoca della autorizzazione a trasmettere e ad utilizzare il numero assegnato, mentre il comma 7 riguarda i produttori degli apparecchi che devono installare un sistema di numerazione automatica; b ) all’ultimo periodo, se sia opportuno esplicitare il richiamo effettuato all’articolo 1, comma 31, sostituendo “ a tali provvedimenti ” con “ agli ordini o diffide ”, che costituiscono i provvedimenti risultanti dal richiamo.

19.- All’articolo 30, comma 1, primo alinea sostituire “ ovvero ” con “ oppure ”.

Al comma 2, per raccordarlo alla riformulazione dell’alinea del comma 1, sostituire ” in modo da prevenire ” con “ idonei a prevenire nella programmazione ”.

Al comma 3, sostituire “ disposizioni ” con “ divieti ”, nonché “ di quelle stabilite ” con “ dei criteri stabiliti ”.

20.- All’articolo 31, nella rubrica sostituire “ agli utenti ” con “ alle persone ” e, al comma 6, sostituire “ persone diversamente abili ” con “ persone con disabilità ”, e ciò in conformità alla scelta compiuta nel comma 4, di uniformarsi alla terminologia introdotta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata in Italia nel 2009 e ora introdotta nell’ordinamento interno dal decreto legislativo in corso di pubblicazione, recante “ Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ”, del quale questa Sezione si è occupata nel parere n. 131 del 2024.

Al comma 3, dopo “ europea ”, aggiungere la virgola.

Al comma 5, valuti il legislatore delegato l’opportunità di riformulare l’ incipit in modo che risulti più chiaramente che gli obblighi la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni sono individuati dall’articolo 31 in argomento e dalle disposizioni attuative emanate dall’Agcom, sostituendo “ In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, ” con una formulazione del tipo di quella che segue: “ In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni attuative dell’Autorità, ”.

Espungere, inoltre, “ previa contestazione ”, aggiunta dallo schema di decreto, che costituisce un refuso per essere già presente nel comma in esame.

21.- All’articolo 32, comma 1, espungere “ citata ”.

22.- Relativamente all’articolo 33 – in ordine al quale, in generale, vale ribadire la sollecitazione, a suo tempo formulata con il parere n. 1582 del 2021 e rimasta senza seguito, “ a concentrare nell’articolo 67 tutte le disposizioni di carattere sanzionatorio, sì da favorire la leggibilità, il coordinamento e l’organicità della relativa disciplina ” e “ a non introdurre alcune disposizioni sanzionatorie in altri articoli ” - si reputa in ogni caso opportuno invitare a valutare un diverso raccordo, relativamente alla tipologia degli eventi rilevanti, con l’articolo 67, comma 1, lettera r ), che attribuisce all’Autorità garante per le comunicazioni il potere di applicare le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti.

Invero, l’articolo 67, comma 1, lettera r ), richiama nell’ incipit gli eventi “ di interesse sociale e di grande interesse pubblico ”, ossia eventi riferibili solo ai commi 3 e 4 dell’articolo 33, ma poi richiama direttamente i commi 2 e 4 dell’articolo 33, il cui comma 2 si riferisce agli eventi di “ particolare rilevanza per la società ”. Per contro, l’articolo 33, comma 5, fa riferimento ai soli commi 3 e 4, riferibili esclusivamente agli eventi “ di interesse sociale o di grande interesse pubblico ”.

Rileva la Sezione che, se l’intento del legislatore delegato è, come appare, quello di richiamare ai fini sanzionatori le violazioni di tutti gli obblighi posti dall’articolo in argomento, per evitare incertezze interpretative sulle tipologie degli eventi, sarebbe necessario: a ) nell’articolo 33, comma 5, sostituire “ di cui ai commi 3 e 4 ” con “ del presente articolo ”; b ) nell’articolo 67, comma 1, lett. r ), sostituire “ in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell’articolo 33 ” con “ per la disciplina degli eventi di cui all’articolo 33 ”.

Al comma 4, espungere l’espressione finale “ di cui alla prima parte del presente comma ”.

23.- Per l’articolo 34, non oggetto di correttivo, si segnala la mancata previsione di sanzioni per gli obblighi previsti, sicché la norma rimane strutturata come minus quam perfecta . Si sollecita, sul punto, una opportuna valutazione, ai fini di una eventuale integrazione.

24.- Relativamente all’articolo 37, comma 6 si segnala che – in virtù della operata soppressione del “ comitato minori ” – non è più prevista la partecipazione di tale comitato ai fini della adozione degli atti di autoregolamentazione, ancorché questi ultimi attengano a profili di tutela dei minori. In conformità a quanto osservato in relazione all’articolo 8, appare opportuno sollecitare una verifica di congruenza, con particolare riguardo alla più precisa definizione dei ruoli e delle competenze, relativamente al comitato interistituzionale di nuova introduzione.

In ogni caso, espungere “ delle Imprese e del Made in Italy ”, in applicazione della definizione (art. 3, comma 1, lett. aaa );
il rilievo vale anche per il comma 10. Inoltre, se si opta per la conservazione del parere del comitato consultivo, è opportuno prevederlo congiuntamente al parere della Commissione parlamentare.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire “ dei ” con “ dai ”.

25.- Relativamente all’articolo 38, si formulano le seguenti osservazioni.

Con la modifica al comma 2 (relativamente al procedimento sanzionatorio) e al comma 5 (relativamente alla disciplina delle relazioni parlamentari), il Ministero viene coinvolto (in quanto “ sentito ” o “ informato ”) in attività di precipua competenza dell’Autorità garante, chiamata come tale ad assumere decisioni strettamente tecniche in applicazione di criteri di neutralità, terzietà e indipendenza e rispetto ad alcune delle quali è, peraltro, già tenuta a sentire altri organi, come l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (comma 5).

Sul punto, l’Autorità garante ha stigmatizzato un non opportuno appesantimento dell’ iter formativo di tali decisioni, con l’inserimento di ulteriori passaggi procedimentali, che, oltre a non assicurare la natura tecnica e neutrale della decisione stessa, avrebbe anche l’inevitabile effetto di dilatare i tempi dei relativi accertamenti, per lo svolgimento dei quali sono previsti termini stringenti, a pena di invalidità dei provvedimenti medesimi.

Si tratta di rilievi condivisibili, che suggeriscono - in alternativa alla soluzione prescelta, che è limitata alla fissazione di un termine stringente per il riscontro ministeriale - una più incisiva modifica della norma, con l’eliminazione dei riferimenti al coinvolgimento ministeriale.

Relativamente al comma 4, lo schema di decreto sopprime solo il secondo periodo, lasciando fermo il primo, ove si prevede che “ le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’avvio di un’azione penale.

Identica previsione è contenuta nella disposizione generale in tema di sanzioni, e segnatamente nell’articolo 67, comma 13, a mente del quale “ le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall’avvio di un’azione penale.

Inoltre, il comma 7 dell’articolo 67 dispone che “ l’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori ai sensi dell’articolo 38 ”.

Ciò posto, osserva la sezione che, in presenza dell’articolo 67 (che richiama espressamente le sanzioni di cui all’articolo 38) il primo periodo del comma 4 dell’articolo 38 risulta non solo superfluo ma anche fuorviante, posto che sarebbe l’unico articolo che prevede specificamente il cumulo delle sanzioni duplicando l’analoga regola generale posta dall’articolo 67, comma 13 .

Quanto alla soppressione del secondo periodo – che prevedeva che “ alle sanzioni amministrative inflitte dall’Autorità e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto ” – rileva la Sezione, in assenza di giustificazioni della logica dell’intervento nel corpo della relazione illustrativa, che, con riguardo alle sanzioni inflitte dall’Autorità, si tratta di una opzione meritevole di essere rivalutata, alla luce della importanza della pubblicità della sanzione per una più efficace tutela dei minori.

Infine, rispetto all’ultimo periodo – che prevede che “ non si applicano le sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ” – va verificata la sua compatibilità con la disciplina generale, contenuta nell’articolo 67, comma 2, laddove prevede che “ l’Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ”.

Relativamente al comma 5, appare opportuno suggerire una integrazione della disposizione, nel senso della previsione di un termine stringente, di quindici giorni, per l’invio della relazione parlamentare.

Sotto il profilo del drafting, al comma 3, espungere, alternativamente, o l’inciso “ in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 ” oppure la parola “ altresì ”.

26.- All’articolo 39, al comma 1, dopo “ calcio ” sostituire “ sono tenute ” con “ sono tenuti ”;
dopo “ Ministro ”, espungere “ delle imprese e del made in Italy ” in applicazione della definizione (art. 3, comma 1, lett. aaa );
dopo “ dei Ministri ”, sostituire “ ovvero ” con “ oppure .

27 .- Relativamente al Capo II (recante “ Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video ”) si valuti l’opportunità di formulare la rubrica in modo da comprendere anche la condivisione di contenuti audio e audiovideo.

28.- Relativamente all’articolo 42, si segnala a fini collaborativi la difformità della formulazione del testo dei commi 3 e 5 del file pdf bollinato recante il testo a fronte rispetto al testo dei medesimi commi del file pdf bollinato recante lo schema in esame, laddove il primo testo richiama il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, che risulta soppresso dall’articolo 8, comma 2.

Sotto il profilo formale, al comma 1, lettera c ) andrebbe sostituita la parola “ pedopornografica ” con la parola “ pedopornografia ”.

29.- In relazione all’articolo 45, occorre valutare la coerenza della novella introdotta nel comma 6 - laddove le parole “ emittente radiofonica analogica a carattere comunitario ” sono sostituite con le seguenti “ di fornitori di servizi di media radiofonici o emittente radiofonica a carattere unionale ” - con la definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. ii- bis ), di “ fornitore di servizi di media radiofonici a carattere comunitario su base nazionale o locale” - quale “fornitore caratterizzato dall’assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti che fanno riferimento ad istanze culturali, etniche, politiche e religiose per almeno il 30 per cento dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione ” - nella quale, evidentemente, la locuzione “ a carattere comunitario ” non è intesa con riferimento all’ordinamento dell’Unione europea.

30.- Relativamente all’articolo 46, si osserva che il punto 6.1. del parere interlocutorio - constatato che “ la disposizione sulle modalità espressive delle sponsorizzazioni prevista per le emittenti ‘anche analogiche’, in ambito locale (comma 4) è estesa ai fornitori di servizi di media, audiovisivi e radiofonici ed è soppressa la locuzione ‘anche analogiche’. La disciplina dell’intero articolo è estesa ai fornitori di servizi di media radiofonici con la clausola ‘per quanto compatibile’ ” - ha rilevato il margine di incertezza applicativa che tale clausola determina, con particolare riferimento a disposizioni che non sembrano presentare problemi applicativi tecnici.

In proposito, in sede di adempimento all’incombente istruttorio, l’Amministrazione ha chiarito che la locuzione “ anche analogiche ” è stata soppressa perché “ la disposizione, riguardante il tema delle sponsorizzazioni, si riferisce sia alle emittenti radiofoniche analogiche che ai fornitori di contenuti digitali sia televisivi che radiofonici ”.

Tale motivazione risulta coerente con l’art. 3 ( Definizioni ), comma 1, lett. qq ), che definisce “ spot pubblicitario: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali ”.

L’Amministrazione ha, inoltre, specificato che la clausola “ in quanto compatibili ” si riferisce “ alle sole modalità utilizzabili sia per il servizio televisivo che per quello radiofonico, con esclusione di quelle non estensibili al servizio radiofonico, in ragione della specificità (solo audio) del mezzo trasmissivo utilizzato ” e che ciò potrebbe essere precisato aggiungendo le parole “ in relazione alla specificità del mezzo utilizzato ” o, in alternativa, la clausola potrebbe essere eliminata “ per evitare eventuali criticità ”.

Tale precisazione chiarisce la portata della clausola. Tuttavia, pare opportuno che, come proposto dalla stessa Amministrazione, la formulazione della clausola sia modificata richiamando la specificità del mezzo utilizzato.

31.- Relativamente all’articolo 50, il parere interlocutorio, al punto 6.2, ha evidenziato che la documentazione di accompagnamento del provvedimento non chiarisce le ragioni della modifica del comma 11, ultimo periodo, di tale articolo che attribuisce al Ministero, anziché all’Autorità, la competenza a definire il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale. In questo nuovo assetto delle competenze, l’Autorità è “ sentita ” dal dicastero.

In sede di adempimento all’incombente istruttorio, l’Amministrazione ha fatto presente che tale modifica “ recepisce una proposta della medesima Autorità, formulata in ragione della circostanza che il programma predetto impinge su aspetti tecnici, quali il rilascio dei titoli abilitativi e qualità del segnale e la capacità trasmissiva, inclusa l’eventuale sperimentazione, che sono di competenza del Ministero (cfr. in particolare art. 4, comma 2, n. 8), 11), 12), 20), 21) e 33) del D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174) ”.

Pur se tale proposta non è reperibile negli allegati trasmessi in sede di adempimento, si prende atto di quanto rappresentato dall’Amministrazione, considerato che il parere dell’Autorità esprime, sia pur senza specificazioni sul punto evidenziato dal parere interlocutorio, “ piena condivisione in ordine alle modifiche apportate all’articolo 50 in materia di gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre ”.

32.- In relazione alle previsioni di cui agli 52 è seguenti, osserva la Sezione che l’intervento normativo è ispirato, nel complesso, all’intento di realizzare, nella cornice della disciplina eurounitaria, un sistema di quote più semplice e flessibile e si muove sia nell’ottica della semplificazione normativa sia nell’ottica di favorire la certezza delle regole per gli operatori, consentendo loro di programmare gli investimenti in opere europee nel settore audiovisivo.

L’obiettivo della semplificazione e della certezza delle regole, osserva la Sezione, è stato indubitabilmente realizzato. Il superamento del sistema delle sottoquote, infatti, in un contesto competitivo in cui partecipano soggetti attivi globalmente, consente di superare l’incertezza degli operatori, consentendo loro la programmazione degli investimenti e supera, al contempo, l’eccessiva rigidità del sistema, eliminando ulteriori vincoli all’attività dei fornitori di servizi di media italiani, potenzialmente in grado di pregiudicarne l’espansione e la capacità competitiva sul mercato. Le quote e le sottoquote, infatti, come osservato dall’AGCOM (segnalazione al Governo di giugno 2023) incidono sugli equilibri di mercato a livello europeo e globale, con conseguente possibile frustrazione, in ultima battuta, degli obiettivi stessi della norma di derivazione europea, che sono quelli di assicurare una tutela rafforzata al comparto produttivo audiovisivo.

In concreto, l’obiettivo è stato realizzato, in primo luogo, con l’eliminazione dei termini “ almeno ” e “ non inferiore a ” ai fini della verifica da parte dell’Autorità del rispetto delle quote di investimenti e di programmazione in opere europee. In secondo luogo, attraverso l’eliminazione della possibilità di introdurre obblighi ancora più rigidi, obiettivo realizzato sia attraverso la fissazione di una quota minima fissa sia attraverso la eliminazione del potere regolamentare del Ministero in merito alla variazione di dette aliquote percentuali.

Se l’obiettivo della semplificazione e razionalizzazione del sistema delle quote sembra essere stato conseguito con le innovazioni introdotte, nondimeno, l’analisi di impatto, alla luce della documentazione in atti, risulta carente sotto il profilo della verifica della proporzionalità degli obblighi previsti per i fornitori non lineari nella fissazione delle quote di investimento e della sottoquota riservata per le opere di espressione originale italiana.

Quanto al primo profilo, sia l’AGCOM nella segnalazione al Governo del 29 giugno 2023 sia gli operatori di settore intervenuti nella consultazione pubblica hanno suggerito di prendere in considerazione un abbassamento delle soglie obbligatorie di investimento con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi.

L’attuale sistema prevede, per gli operatori non lineari ovvero a richiesta, degli obblighi di investimenti in opere audiovisive europee di produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia secondo quanto previsto dal regolamento dell’AGCOM: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022;
18 per cento fino all’1 gennaio 2023, 20 per cento dal 1° gennaio 2024.

La modifica proposta con il decreto legislativo in esame (articolo 55, comma 2) prevede un’unica quota di obblighi di investimento pari al 20 cento dei propri introiti netti annui in Italia.

Al riguardo, osserva la Sezione, che le relazioni depositate in atti non danno conto della verifica di proporzionalità della misura in relazione all’obiettivo di incentivare il mercato, assicurando al contempo la tutela delle opere europee, tenuto peraltro conto del parere di AGCOM, che suggeriva la revisione al ribasso delle quote, anche alla luce delle regole operanti in altri paesi europei e, in particolare, della Spagna ove tale obiettivo è stato raggiunto con una soglia decisamente inferiore a quella italiana.

Quanto all’obbligo di una sottoquota del 60 per cento riservata alle opere di espressione originale italiana di produttori indipendenti, osserva la Sezione che sarebbe utile integrare l’analisi d’impatto della regolamentazione con la valutazione della proporzionalità della misura, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (5 marzo 2009, UTECA, C222/07), che ritiene conformi al diritto Ue le disposizioni a tutela della diversità linguistica, che possono giustificare le restrizioni alla libera prestazione di servizi, purché queste siano proporzionate.

Infatti nella direttiva eurounitaria che regola il settore non è contenuta alcuna disposizione che stabilisca in quale misura o in quale misura massima uno Stato membro possa imporre agli operatori televisivi di destinare una parte dei ricavi di esercizio destinati al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e per la televisione a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Lo Stato membro, secondo la giurisprudenza comunitaria, può prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi in tale direttiva. Tuttavia una siffatta competenza deve essere esercitata nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE (v., in questo senso, Corte di Giustizia, UTECA, C222/07 e giurisprudenza ivi citata: 28 ottobre 1999, causa C6/98, ARD, Racc. pag. I7599, punto 49, e 17 luglio 2008, causa C500/06, Corporación Dermoestética , Racc . pag. I5785, punto 31) e non deve riverberarsi quindi in una restrizione di diverse libertà fondamentali, e cioè la libera prestazione dei servizi, la libertà di stabilimento, la libera circolazione dei capitali e la libera circolazione dei lavoratori.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, una siffatta limitazione a libertà fondamentali garantite dal Trattato può essere giustificata qualora risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, purché sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, sia proporzionata e non ecceda quanto è necessario per raggiungere siffatto obiettivo. In particolare, nel caso della legge spagnola, con la sentenza UTECA è stato ritenuto che, imponendo agli operatori televisivi di destinare a opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato il 60% del 5% dei ricavi di gestione destinati al finanziamento anticipato di film europei per il cinema e la televisione, la misura riguardasse, in fin dei conti, solo il 3% dei ricavi di gestione di tali operatori.

In tale prospettiva, alla luce delle osservazioni formulate, si invita il Governo ad integrare l’analisi di impatto della nuova regolamentazione al fine di valutare la proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo perseguito. E ciò, tenuto conto che, imponendo agli operatori a richiesta di destinare a opere di espressione originale italiana (ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti) il 60% del 20% degli introiti netti annui destinati al finanziamento di opere europee, la misura introdotta riguarda, in sostanza, il 12 per cento degli introiti degli operatori e quindi una somma superiore a quella (3% dei ricavi di gestione) ritenuta proporzionata dalla Corte di Giustizia nel caso della legge spagnola.

33.- Sotto un profilo di drafting , all’articolo 56, comma 1, lettera c) eliminare “ fatto salvo quanto previsto dall’art. 57, comma 3 ”, considerato che nel nuovo schema di decreto legislativo non è più contemplato il comma 3 dell’articolo 57.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi