Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-12, n. 202205882

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-12, n. 202205882
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205882
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2022

N. 05882/2022REG.PROV.COLL.

N. 04608/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4608 del 2020, proposto dai signori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio De Angelis in Roma, via Montevideo, 10;



contro

il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, presso gli uffici di via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

del signor -OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per la riforma della sentenza -OMISSIS- del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti e finalizzato ad ottenere l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, della loro esclusione dalla procedura concorsuale, di cui al decreto -OMISSIS- del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, volta al reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della l. n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2022 il Cons. Antonella De Miro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.-Con d.m. -OMISSIS-, pubblicato in data -OMISSIS-, l’Amministrazione dell’Interno dava avvio ad una “procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario”.

2.-La procedura prevedeva l’attribuzione, nei confronti di ciascun candidato, di un punteggio al fine di formare una graduatoria di merito, e la conseguente chiamata dei candidati per l’accertamento dell’idoneità tramite apposita prova di capacità operativa e, all’esito, accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali;

3.-Tra i requisiti di partecipazione era previsto, agli artt. 1 e 2, quello di essere iscritti “nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 da almeno 3 anni alla data del 1° gennaio 2018”, ossia nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo dei Vigili del Fuoco.

4.-Gli odierni appellanti, iscritti nell’elenco per le necessità dei distaccamenti volontari e non anche in quello per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo, presentavano comunque domanda di partecipazione.

5.-Quindi, assumendo la insussistenza di differenze tra i volontari attualmente inseriti nei due elenchi, avendo tutti quanti effettuato la medesima procedura di ammissione e i medesimi corsi di addestramento, gli interessati proponevano appello avverso il bando di concorso deducendo:

I.- Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

II.- Questione incidentale di legittimità Costituzionale. Sollevano, in via meramente gradata, eccezione di incostituzionalità dell’art. 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, di cui il bando impugnato costituisce applicazione, per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto del lavoro e di parità di accesso agli uffici pubblici e, quindi, degli artt. 3 e 97 Cost.

6.-Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, nel chiedere il rigetto del ricorso siccome infondato, in via pregiudiziale, eccepiva il difetto di legittimazione a ricorrere del sig. -OMISSIS-, non avendo lo stesso presentato domanda di partecipazione al concorso e, di conseguenza, non avendo interesse alla decisione del gravame.

7.-Con ordinanza cautelare -OMISSIS-, il TAR per il Lazio ha accolto la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

8.-Con motivi aggiunti depositati -OMISSIS- gli interessati impugnavano altresì:

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi