Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-13, n. 201002956

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-05-13, n. 201002956
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201002956
Data del deposito : 13 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09865/2009 REG.RIC.

N. 02956/2010 REG.DEC.

N. 09865/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9865 del 2009, proposto da:
Engco S.r.l. in P.E in Q.Cgr.Rtp, Rtp - Air Support Srl, Rtp - Promoproject Srl, F R - R, F R - Shioppa, G R - P, rappresentata e difesa dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici N. 3;

contro

Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni, rappresentata e difesa dagli avv. A C, C D P, con domicilio eletto presso De Portu Studio Legale Avv. Cancrini in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13;

nei confronti di

Sacal - Societa' Aeroportuale Calabrese Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Arnò, con domicilio eletto presso Simone Lamarra in Roma, via Raffaele Cadorna 29;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 01015/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER NUOVA AEROSTAZIONE PASSEGGERI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sacal - Societa' Aeroportuale Calabrese Spa e di Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Magliocca, De Portu e Cumbo per delega dell' Avv. Arnò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni, in persona dei contitolari arch. Silvano Valle ed arch. Gianluca Valle, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo con Tecno Engineering 2C S.r.l., Studio Angotti S.r.l. e dott. ing. Mariano Ansani ha proposto ricorso avverso l’atto di aggiudicazione definitiva in favore del RTP ENGCO S.r.l., Air Support S.r.l., Promoproject S.r.l., arch. F R, ing. F S, per. ind. G P del concorso di progettazione relativo alla Nuova Aerostazione passeggeri - Aeroporto di Lamezia Terme, indetto dalla S.A.C.A.L., Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. Parte ricorrente ha impugnato, altresì, la nota della S.A.C.A.L. del 22 dicembre 2008, contenente comunicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, dell’aggiudicazione definitiva ed i verbali della commissione di gara, nella parte in cui non è stato rilevato che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario non avrebbe dovuto essere ammesso. In via subordinata, la stessa ha impugnato la nota prot. 8218 dell’8 dicembre 2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione della S.A.C.A.L. ha ritenuto di acquisire elementi dimostrativi dai primi tre classificati circa il soddisfacimento del requisito previsto dal bando al punto II.1.2.

Parte ricorrente, seconda classificata nella procedura concorsuale, ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati e ne ha chiesto l’annullamento.

Il gravame è affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione del principio della “par condicio”, degli artt. 37, 49 e 233 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.

Il raggruppamento temporaneo aggiudicatario non sarebbe in possesso dei requisiti tecnici finanziari di cui al punto III.1 del Bando, che richiede, tra l’altro, l’avere conseguito un fatturato globale per la prestazione di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, pari ad almeno € 4.200.000,00 e che tale requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo.

La capogruppo ENGCO, per il raggiungimento del requisito richiesto, ha dichiarato di avvalersi dei requisiti relativi al fatturato posseduto dal progettista ausiliario Ing. S B, ma la stessa avrebbe omesso di rispettare le condizioni previste dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici ed, in particolare, non avrebbe prodotto le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 da parte del concorrente e dell’impresa ausiliaria ed all’obbligo di quest’ultima, verso il concorrente e la stazione appaltante, di mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Non sarebbero stati prodotti, inoltre, gli altri atti e dichiarazioni di cui ai punti e), f), g) dello stesso art. 49.

Il RTP ENGCO avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso.

La stessa ENGCO, d’altra parte, e per ciò stesso, risulterebbe carente, quale capogruppo, del requisito del fatturato globale non inferiore al 50% dell’importo complessivo di € 4.200.000,00.

L’Associazione Professionale ricorrente ha, infine, richiesto la condanna della S.AC.A.L. al risarcimento dei danni correlati all’eventuale mancata esecuzione dell’appalto.

2) Violazione del principio della “par condicio”, degli artt. 37, 49 e 233 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.

Il bando, a punto III.1 impone, tra l’altro, con riferimento alla classe/categoria IIIb, l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori per un importo di € 38.000.000 e che, in caso di raggruppamento o consorzio temporaneo, il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo, mentre la restante percentuale può essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

La capogruppo ENGCO, con riferimento alla classe/categoria IIIb, avrebbe dichiarato servizi di progettazione per un importo di lavori pari ad € 21.243.972,00, superiore al 50% di quanto richiesto dal punto III.1 del bando con riferimento a detta classe/categoria.

La dichiarazione sarebbe, però, smentita dalla documentazione in atti, dalla quale risulterebbe che la ENGCO, negli ultimi 10 anni, nella classe/categoria IIIb, ha eseguito servizi di progettazione per un importo di € 10.214.500,00, mentre il progettista ausiliario ing. M C, di cui la ENGCO si è avvalsa al fine del requisito in discorso, avrebbe svolto progettazione di opere, in detta classe/categoria, per un importo di € 8.143.838,00.

L’importo totale dei lavori nella classe/categoria IIIb, ammonterebbe, pertanto, a soli € 18.358.338,00.

Ciò avrebbe imposto l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario, in quanto il concorrente avrebbe reso una dichiarazione erronea. In secondo luogo, l’importo indicato non sarebbe sufficiente ad integrare il requisito richiesto in detta classe/categoria, essendo richiesto, per la capogruppo, l’espletamento di servizi di progettazione per lavori di importo parti, almeno, al 50% di € 38.000.000,00 e, quindi, ad € 19.000.000,00.

3) Violazione degli artt. 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.

La qualificazione del RTP ENGCO sarebbe stato carente anche nella fase in cui la Stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 70 del D.P.R. N. 554/1999.

L’ing. F S ed il per. ind. G P, mandanti del raggruppamento ENGCO, non avrebbero fornito, in sede di verifica, prova dei requisiti in precedenza dichiarati.

In particolare, la documentazione fornita dall’ing. Schioppa risulterebbe lacunosa ed inidonea a comprovare i requisiti di qualificazione dichiarati ed evidenzierebbe palesi e reiterati errori riguardo alla quantificazione dei requisiti professionali.

4) Violazione del principio della “par condicio”, della “lex specialis”, con riferimento all’art. 3 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.

La Promoproject S.r.l., mandante del RTP ENGCO, in violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, avrebbe omesso di indicare tra i soci Valeria Martinelli.

5) In via subordinata. Violazione dei principi della “par condicio”, della segretezza delle offerte, dell’parzialità e buon andamento, degli artt. 106, 107 e 237 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, difetto di motivazione, incompetenza.

La Stazione appaltante, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, ha richiesto ai primi tre classificati elementi dimostrativi del soddisfacimento del requisito previsto al punto II.

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