Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-19, n. 201602090

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2016-05-19, n. 201602090
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201602090
Data del deposito : 19 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09553/2015 REG.RIC.

N. 02090/2016REG.PROV.COLL.

N. 09553/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9553 del 2015, proposto dal dottor L C, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11



contro

Comune di Poggiardo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della Scrofa 64



nei confronti di

C T, M O C, M I C, D P, A A, U C, I S, rappresentati e difesi dall'avvocato S V, con domicilio eletto presso Giuseppe Pecorilla in Roma, Via della Scrofa, 64



per la riforma della sentenza in forma semplificata del T.A.R. della Puglia – Sezione staccata di Lecce, Sezione II, n. 2960/2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggiardo e dei signori C T, M O C, M I C, D P, A A, U C e I S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato G P e l’avvocato F B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue



FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Puglia – Sezione staccata di Lecce, il dott. C, titolare di un’impresa agricola esercente attività di allevamento di apis mellifera diretta alla produzione di risorse nettarifere (nettare, melata, polline e propoli), ha impugnato l'ordinanza n. 11 del 21 maggio 2015 con cui il Sindaco del Comune di Poggiardo (LE), ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000 (TUEL), ha ingiunto la rimozione dell’apiario di proprietà del ricorrente ubicato presso la sua abitazione nella frazione di Vaste, alla via S.S. Stefani, 16.

Con la sentenza n. 2960 del 2015 il T.A.R. adito ha respinto il predetto ricorso, ritenendolo infondato.

La sentenza in questione è stata gravata in sede di appello dal dott. C, il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza e ha, altresì, chiesto la sospensione in via cautelare dei relativi effetti.

Con un primo ordine di motivi, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza in epigrafe per la parte in cui ha respinto il motivo di ricorso avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 4 del TUEL.

In particolare, la sentenza in epigrafe risulterebbe meritevole di riforma per la parte in cui ha affermato:

- l’insufficienza degli argomenti profusi dall’odierno appellante e fondati, da un lato, sulla non riconducibilità dell’apicoltura nell’ambito degli allevamenti insalubri non localizzabili nei centri abitati secondo quanto disposto dal T.U. delle Leggi Sanitarie e, dall’altro lato, sulla conformità dello svolgimento dell’attività di cui è causa alla disciplina prevista dal codice civile e dalle concorrenti legislazioni regionali per gli apiari;

- la derogabilità, in sede di esercizio del potere sindacale ex art. 54, comma 4 del TUEL, delle normative di settore, a fronte della soggezione ai soli principi generali dell’ordinamento. Verrebbero, dunque, in rilievo i principi generali in tema di tutela degli interessi alla salute e all’igiene pubblica, la cui violazione da parte del dott. C sarebbe stata acclarata dai verbali di visita medica e di sopralluogo del 19 luglio 2014 e del 2 settembre 2015.

In tal modo decidendo, il T.A.R. Lecce avrebbe omesso di considerare:

- che l’articolo 54, comma 4 del TUEL, nell’ottica del principio di legalità sostanziale, circoscriverebbe il potere extra ordinem del Sindaco all’emanazione dei soli provvedimenti funzionali a prevenire “ gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”. Di tal che, il richiamo contenuto nell’ordinanza di cui è causa a meri “ inconvenienti igienico-sanitari e (…) disagi sia ai beni di proprietà che alle persone ”, per un verso, e l’incisione su di una situazione da tempo in atto (risalendo la data di installazione dell’apiario in questione al 2010), per altro verso, avrebbero semmai consentito l’impiego dei poteri ordinari in tema di igiene e

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