Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-18, n. 202501382

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Rigetto
Sentenza
18 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2025-02-18, n. 202501382
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501382
Data del deposito : 18 febbraio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2025

N. 01382/2025REG.PROV.COLL.

N. 07291/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7291 del 2023, proposto da AR di TT IO ER & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giancarlo Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Riccione, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Nicoletta Flamigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza n. 41 del 24 gennaio 2023 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di GN, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento dell’ordinanza/diffida per la demolizione di opere abusive n. 05/2021, emessa dal Dirigente del SUAP/SUE di detto ente il 13 maggio 2021 e notificata via Pec in data 14 maggio 2021, portante ingiunzione a demolire entro 90 giorni da detta notificazione le opere indicate ai numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 descritte in detto provvedimento presso lo stabile destinato a bar ristorante sull’arenile demaniale di Riccione.

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Riccione;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, AR di TT IO ER & C. s.a.s., l’Avvocato Giancarlo Pasini;

viste le conclusioni delle parti come da verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, AR di TT IO ER & C. s.a.s., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sede di GN (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), affidando le proprie doglianze a tre motivi, l’ordinanza/diffida non rinnovabile n. 5/2021 per la demolizione di opere abusive, emanata ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R. n. 23 del 2004 e dell’art. 167, comma 1, del d. lgs. n.42 del 2004 e dell’art. 54 cod. nav., e ne ha chiesto, previa sospensione, l’annullamento.

2. La società ricorrente in prime cure, a composizione prettamente familiare, ha evidenziato di essere titolare del bar-Ristorante “ AR ” sito sull’arenile di Riccione, Lungomare della Repubblica, zona di spiaggia n. 72, insistente in loco sin dagli anni ‘50 del secolo scorso.

3. Il manufatto è costituito da un piano terra nel quale sono collocati l’ingresso–saletta d’attesa, il magazzino, la cucina, i servizi igienici, lo spogliatoio del personale e qualche tavolo per la clientela mentre al piano superiore sulla terrazza panoramica, coperta da gazebo in tela e tendaggi frangisole, è collocata la parte pregiata del ristorante.

4. Con il provvedimento impugnato in prime cure il Comune di Riccione ha ordinato la demolizione dell’intera copertura della terrazza ristorante e del relativo parapetto metallico di protezione, annullando di fatto la capacità ricettiva del ristorante ad apertura annuale.

4.1. E invero, il 19 febbraio 2021 l’ufficio controlli edilizi comunale ha eseguito un sopralluogo presso il fabbricato ad uso bar-ristorante per la verifica dello stato dei luoghi in relazione a quello autorizzato all’esito del quale sono emersi, ad avviso del Comune, una serie di difformità dello stato dei luoghi ed in particolare:

1) l’ampliamento del bar-ristorante di circa 30,00 mq, costituito da una copertura a pannelli frangisole scorrevoli, adiacente al lato Cattolica del fabbricato, completamente tamponata sui lati esterni con infissi e pannellature fisse;

2) l’ampliamento del bar-ristorante (ingresso) di circa 9,30 mq, costituito da una copertura a pannelli frangisole scorrevoli, adiacente al lato monte del fabbricato, completamente tamponata sui lati esterni con infissi scorrevoli;

3) l’ampliamento del bar-ristorante, per realizzazione di ambiente per la lavorazione del pesce, di circa 5,70 mq, costituito da pannelli coibentati fissi, adiacente al fabbricato (lato Rimini del fabbricato), completamente tamponata sui lati esterni;

4) la sopraelevazione in copertura, ottenuta a seguito dell’installazione di una serie di manufatti con copertura in telo plastificato sostenuta da struttura in legno/alluminio delimitata perimetralmente da pannellature in vetro scorrevoli o a ghigliottina, rilevandosi che tali manufatti, ad avviso del Comune non legittimi, sono stati realizzati sul terrazzo di copertura (praticabile) e sulla porzione di copertura non praticabile (circa 73,77 mq);

5) la realizzazione, all’interno della suddetta zona coperta, di una zona cucina adiacente al torrino del vano scala (lato Rimini, su copertura non praticabile) separata dalla terrazza mediante pannelli fissi, avente una superficie di circa mq. 9,45 (3,00 x 3,15);

6) la trasformazione di copertura di terrazza non praticabile in terrazza praticabile (porzione di mq. 73,77 a copertura della zona cucina, sgombero e parte del bar-ristorante);

7) le opere interne consistenti in demolizione/realizzazione/modifica di tramezzature e controsoffitti in cartongesso;

8) la tenda a braccio con montante fisso in acciaio a copertura di una porzione di area pavimentata lato mare;

9) la pavimentazione in legno costituita da pedane di diverse altezze (sia sulla terrazza che sulla copertura non praticabile);

10) la struttura in acciaio leggera in copertura (assimilabile ad un pergolato), per ancoraggio della veletta dell’insegna (lato monte);

11) il parapetto costituito da ringhiera metallica, di altezza di mt. 1,10 circa, delimitante non solo il terrazzo praticabile, ma anche tutte le zone non praticabili.

4.2. All’esito della ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, la parte ricorrente faceva pervenire all’Ufficio edilizia una breve memoria, nella quale argomentava che le opere accertate quali abusi, erano state, invero, previamente autorizzate dai precedenti titolo mentre le opere sub 7), 8), 9) e 10) non rientrerebbero nella disciplina autorizzativa essendo riconducibili a quella dell’edilizia libera, argomentazioni che tuttavia non sono state condivise dal Comune.

4.3. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Comune intimato per resistere al ricorso, di cui ha eccepito l’infondatezza.

4.4. L’istanza cautelare è stata discussa nella camera di consiglio del 7 settembre 2021 e respinta dal Tribunale con l’ordinanza n. 380 del 2021 in base alla motivazione secondo cui, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non apparivano, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris , anche avuto riguardo alla circostanza che risultava in atti la realizzazione di opere abusive di una certa consistenza.

4.5. Questo Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 5970 del 5 novembre 2021, ha accolto l’appello cautelare ai limitati fini di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a. « affinché il giudice di primo grado possa valutare analiticamente i singoli abusi contrassegnati nel provvedimento impugnato dal n. 1 all’11, con esclusione del n. 6) ».

4.6. Successivamente all’emanazione dell’ordinanza impugnata è stata emessa, il 17 maggio 2021, l’ordinanza di diffida all’utilizzo delle opere abusive in assenza di collaudo.

4.7. Inoltre, non avendo la società ricorrente ottemperato a quanto prescritto dall’ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 5/2021, è stato emesso, il 13 settembre 2021, il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza/diffida n. 5/2021, adottato ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 23 del 2004, che irrogava, altresì, la sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 13, comma 4- bis della L.R. n. 23 del 2004, nella misura di €. 20.000,00.

4.8. Tali provvedimenti sono rimasti inoppugnati.

5. Con la sentenza n. 41 del 24 gennaio 2023 il Tribunale ha respinto il ricorso.

5.1. Secondo il primo giudice, più in particolare, dovrebbe essere dichiarata l’inammissibilità del primo motivo, con cui la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’ordine di demolizione nella parte in cui avrebbe ad oggetto anche l’abuso di cui al punto 6) (“ trasformazione di copertura non praticabile in terrazza praticabile -porzione di mq. 73,77 a copertura della zona cucina, sgombero e parte del bar – ristorante ”), malgrado per lo stesso penda istanza di condono edilizio che lo stesso Comune afferma di essere in corso di definizione.

5.2. Infatti, come si evince chiaramente dalla lettura della parte dispositiva del provvedimento e come ammesso dallo stesso Comune, il provvedimento impugnato non ha ad oggetto anche la demolizione dell’intervento di cui al richiamato punto 6).

5.3. Il Tribunale ha, invece, respinto la censura di cui al secondo motivo, unitamente alla terza con cui la parte ricorrente si era doluta della carenza di motivazione del provvedimento impugnato, il quanto il Comune avrebbe rilevato l’abusività degli interventi solo a seguito del sopralluogo eseguito nel 2021, malgrado da molti anni, in virtù delle ripetute istanze presentate e

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