Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-04-29, n. 202002750
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/04/2020
N. 02750/2020REG.PROV.COLL.
N. 02380/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2380 del 2011, proposto da
INCA s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. C C, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sistina n. 121;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avv. L B, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n. 29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 1157 del 25 febbraio 2011, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; il Cons. Roberto Politi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso N.R.G. 6521 del 2010, proposto innanzi alla Sede di Napoli del T.A.R. della Campania, INCA s.r.l. aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del Settore Provinciale del Genio Civile di Caserta n. 47, in data 21 ottobre 2010, con il quale era stata disposta la sospensione ad horas di qualsiasi attività nella cava sita in località Crocelle di Maddaloni.
2. Nell’esporre di gestire una cava di pietre calcaree nell’anzidetta località, la ricorrente di prime cure ha sostenuto che l’attività sospesa era assistita da autorizzazione (di cui al decreto dirigenziale n. 1639 del 29 luglio 2002), relativa ad un progetto di coltivazione e recupero ambientale delle medesime particelle oggetto del provvedimento impugnato; precisando, ulteriormente, che il progetto in attesa di autorizzazione riguarderebbe, invece, alcune particelle limitrofe alla prime.
Conseguentemente, i lavori in corso all’atto del sopralluogo riguardavano unicamente le particelle per cui INCA era provvista di autorizzazione; per l’effetto, assumendosi che la gravata determinazione fosse inficiata sotto i profili del difetto di istruttoria e della violazione del decreto autorizzativo, intervenuto nell’anno 2002.
3. Costituitasi l’Amministrazione regionale, il Tribunale adito ha respinto il ricorso; in particolare, ritenendo che:
- “all’atto del sopralluogo condotto nel sito di cava dal personale regionale in data 21 ottobre 2010, nel corso del quale è stato formulato l’ordine di sospensione dell’attività, il decreto di autorizzazione del progetto di coltivazione e recupero emesso in favore della ricorrente dalla Regione in data 29 luglio 2002, e notificato all’INCA il 30 luglio 2002, aveva perduto efficacia”;
- “… in tale provvedimento, infatti, è dato di leggere che la relativa vigenza era fissata in quattro anni dalla sua notifica alla società, termine abbondantemente spirato all’atto del sopralluogo”;
- “… quanto appena detto in ordine all’intervenuta scadenza dell’autorizzazione rilasciata alla INCA nel 2002 priva di fondatezza anche le censure legate all’asserita omessa istruttoria, che, invece, risulta correttamente condotta dall’Amministrazione sulla base del mero rilievo dell’intervenuta scadenza del titolo; né il provvedimento di sospensione ad horas emesso, per le sue evidenti caratteristiche cautelari e d’urgenza (legate al mantenimento dell’assetto idrogeologico del territorio già compromesso da attività estrattiva illecita), avrebbe dovuto essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento; non ravvisandosi, peraltro, apprezzabili margini di apporto collaborativo dell’interessata a fronte di un’autorizzazione scaduta”.
4. Avverso tale pronuncia, INCA ha interposto appello, notificato il 15 marzo 2011 e depositato il successivo 29 marzo, lamentando che il giudice di prime cure non abbia correttamente apprezzato il complesso di circostanze – peraltro dalla parte illustrate – conducenti alla proroga dell’autorizzazione fino alla data del 30 giugno 2010.
Conclude l’appellante per l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
5. In data 19 maggio 2011, l’Amministrazione regionale appellata si è costituita in giudizio.
6. Quest’ultima, in vista della trattazione nel merito del ricorso, ha