SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 7, numero provv.: 202402096, Verifica appello

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Sul provvedimento

Citazione :
SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 7, numero provv.: 202402096, Verifica appello
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402096
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 02096/2024REG.PROV.COLL.

N. 06092/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6092 del 2019, proposto da A P, rappresentato e difeso dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Nocera Superiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C D V in Roma, via Gallia n. 122;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione prima) n. 1569 del 6 novembre 2017 e della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione seconda) n. 103 del 17 gennaio 2019


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 15 dicembre 2023 il consigliere Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Ludovico Visone e Ennio De Vita su delega dichiarata dell’avv. S C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento n. 5 del 18 luglio 2017 con cui il Comune di Nocera Superiore, vista la sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno n. 897/2016 che aveva annullato un primo diniego di permesso di costruire richiesto dal sig. P Alfonso per l’ampliamento di un fabbricato sito sul territorio comunale, in via Lamia, ha nuovamente negato il titolo al richiedente.

2. Il sig. A P dopo aver agito, nell’inerzia del Comune, per l’ottemperanza della sentenza n. 897/2016, ha impugnato con motivi aggiunti nel medesimo giudizio anche tale reiterato diniego, chiedendo al T.a.r. di dichiarare la nullità del nuovo provvedimento per violazione o elusione del giudicato o, in subordine, di annullare il diniego stesso.

3. Il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, con sentenza non definitiva n. 1569 del 6 novembre 2017 ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza e ha rigettato i motivi aggiunti con riguardo alla domanda di nullità, disponendo la conversione del rito per la trattazione della domanda di annullamento del nuovo provvedimento e di risarcimento del danno.

4. Con la successiva sentenza n. 103 del 17 gennaio 2019 il medesimo T.a.r. ha rigettato i motivi aggiunti anche in relazione a tali ultime domande, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune.

5. Il sig. A P ha, quindi, chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, entrambe le pronunce del T.a.r., affidando il proprio appello a sette motivi così rubricati:

I – error in iudicando , violazione e distorta applicazione di legge: artt. 2 e 112 e ss c.p.a., art. 111 Cost., principio di effettività della tutela giurisdizionale;

II – error in iudicando – violazione e distorta applicazione di legge: art. 2909 c.c., artt. 2, 112 e ss. c.p.a. – artt. 1, l. 241/90 e 97 Cost., principio di effettività, buon andamento, equità, razionalità, violazione di legge: art. 12 TUED;

III – error in iudicando , violazione e distorta applicazione di legge: art. 2909 c.c., artt. 2, 112 e ss. c.p.a., artt. 1, l. 241/90 e 97 Cost., principio di effettività, buon andamento, equità, razionalità, violazione di legge: art. 12 TUED, violazione artt. 111 Cost., artt. 112 e 277 c.p.c., difetto di motivazione;

IV – error in iudicando – violazione ed erronea applicazione di legge: art. 2809 c.c., artt. 2, 112 e ss., c.p.a. – l. reg. 19/09;
art. 5, d.l. n. 70/11;
art. 1, co. 271, l. n. 190/2014;
violazione artt. 112 e 277 c.p.c., art. 111 Cost.;

V – error in iudicando , violazione di legge: art. 20, TUED;

VI – error in iudicando , violazione di legge: art. 21 septies , l. n. 241/90 – art. 97 Cost., principio di lealtà;

VII – error in iudicando , violazione di legge: l.reg.n.19/09;
art. 5 d.l. n. 70/11, art. 111 Cost., art. 1, co. 271, l. n. 190/2014.

6. Si è costituito in giudizio il Comune di Nocera Superiore, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza dell’appello.

7. Alla camera di consiglio del 29 agosto 2019, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, l’appellante ha chiesto che ogni questione concernente la sospensiva fosse trattata congiuntamente al merito dell’appello.

8. Con memorie depositate il 26 agosto 2019 e il 14 novembre 2019, il Comune di Nocera Superiore e l’appellante hanno ulteriormente articolato le loro difese, insistendo nelle rispettive conclusioni.

9. All’udienza straordinaria del 15 dicembre 2023 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

10. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della sentenza non definitiva n. 1569/2017, nella quale il T.a.r. non avrebbe adeguatamente valutato la portata del giudicato recato dalla pronuncia n. 897/2016 e la conseguente violazione e l’elusione del decisum da esso recato poste in essere dall’Amministrazione nel reiterare, dopo il primo annullamento giurisdizionale, il diniego di permesso di costruire.

11. Il Comune di Nocera Superiore, nel rifiutare nuovamente il rilascio del titolo edilizio richiesto avrebbe, infatti, da un lato illegittimamente introdotto “elementi di valutazione nuovi, ulteriori e distonici – ancorchè preesistenti – rispetto a quelli che già avevano costituito oggetto di statuizione in sede giudiziale”, dall’altro, raggiunto “conclusioni in termini valutativi in aperto contrasto con i vincoli e limiti derivanti dalle statuizioni già assistite dal giudicato e con le precedenti relazioni istruttorie” dello stesso ufficio.

12. Alla luce di tutti gli atti di causa e dell’effettivo contenuto della pronuncia azionata, tale doglianza non può essere accolta, poiché il giudicato di annullamento della sentenza n. 897/2016, pur contenendo la declaratoria dell’illegittimità dell’originario diniego di permesso di costruire per due profili – costituiti dalla possibilità di applicare al caso in esame la norma di salvaguardia di cui all’art. 5 della l. regionale n. 35 del 1987, espressamente esclusa dal T.a.r., e dalla estraneità della normativa del PUT “alla portata derogatoria delle norme del cd. Piano Casa”, anch’essa negata - non aveva privato il Comune del potere di decidere ancora sull’istanza del ricorrente, verificando l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del titolo edilizio e, soprattutto, non aveva reso in alcun modo obbligatoria l’emissione di un provvedimento di accoglimento della richiesta del privato, come sostenuto, invece, dall’appellante.

13. A ciò si aggiungeva la necessità di valutare l’incidenza sulla fattispecie in questione delle circostanze sopravvenute, costituite, in particolare, dall’avvenuta adozione del PUC (con delibera della Giunta Comunale n. 390 del 12 luglio 2016) e dalla conseguente nuova classificazione urbanistica delle aree de quibus , assolutamente ostativa al progettato intervento di ampliamento e ad ogni nuova costruzione, con una disciplina non derogabile neppure dal cd. “ Piano Casa ”. Al riguardo può inoltre precisarsi come nelle more, a chiarire definitivamente i rapporti tra la legge regionale della Campania n. 19 del 2019 e il PUT (Piano urbanistico territoriale dell’Area Sorrentino-amalfitana) e, in verità anche l’impossibilità di una prevalenza “indiscriminata” della suddetta normativa di favore sulla disciplina urbanistica sia intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 261 del 28 dicembre 2021 che ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta ”.

14. Con il secondo motivo l’originario ricorrente ha, inoltre, sostenuto che il giudice del primo grado non avesse sufficientemente considerato che il nuovo PUC era stato al momento dell’emissione del secondo provvedimento di rigetto della sua istanza solo adottato e non definitivamente approvato dal Comune e che la notifica del ricorso per ottemperanza doveva essere ritenuta equivalente alla notifica della sentenza ai fini della cd. “ cristallizzazione” della disciplina urbanistica.

15. Anche le suddette argomentazioni non possono essere condivise e non sono in grado di condurre all’accoglimento dell’appello, non risultando che la sentenza n. 897/2016 sia stata notificata dal ricorrente all’Amministrazione anteriormente all’adozione del PUC, né che tale nuovo piano, ostativo alla realizzazione di interventi di nuova costruzione nell’area de qua , classificata B1, definitivamente approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 1° settembre 2017, sia stato impugnato dal sig. P, con conseguente acquiescenza di quest’ultimo sul punto.

16. Parimenti infondato è il terzo motivo, con il quale l’appellante ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza n. 103/2019 nella parte relativa agli ulteriori vizi del provvedimento di rigetto della sua istanza, il cui scrutinio sarebbe stato erroneamente giudicato superfluo dal T.a.r. in base alla “rilevata incompatibilità del progetto di ampliamento de quo con la normativa del PUC adottato”.

17. Le doglianze formulate dal ricorrente in rapporto ai numerosi altri elementi individuati dal Comune come assolutamente ed autonomamente preclusivi del rilascio del permesso di costruire sono state, in verità, esaminate anch’esse dal giudice del primo grado nella sentenza oggetto della presente impugnazione e specificamente rigettate, in quanto la mancata definizione delle istanze di condono relative ai box auto (dovuta, peraltro, all’omessa integrazione documentale da parte dell’interessato) non poteva certo elidere la condizione di “irregolarità” per mancanza di titolo di tali manufatti e le suddette costruzioni, pertinenze dell’immobile principale, impedivano comunque a quest’ultimo di beneficiare degli ampliamenti del cd. Piano Casa ai sensi del chiaro disposto dell’art. 3 della l.reg. n. 19 del 2009. In considerazione dell’iniziale unitarietà della particella su cui il fabbricato originariamente autorizzato è stato costruito e delle sanatorie concesse nel corso del tempo per ulteriori porzioni di esso man mano realizzate, del tutto corrette sono, poi, le argomentazioni svolte dal T.a.r. circa l’avvenuta consumazione di tutta la volumetria assentibile, mentre la censura di contrarietà del diniego di permesso di costruire all’art. 4 della l. reg. n. 19/2019 per come articolata nell’atto di impugnazione della sentenza del T.a.r in termini ulteriori e differenti rispetto al ricorso di primo grado, in cui era stata soltanto genericamente accennata, si rivela inammissibile in quanto formulata in contrasto con il principio del divieto dei nova in appello.

18. Pienamente condivisibile è anche l’esclusione affermata dal T.a.r. nella pronuncia appellata, a confutazione del quinto motivo, di qualsiasi formazione del silenzio-assenso, che risulta inconfigurabile nel caso di specie, nel quale l’istanza dell’interessato si presentava come palesemente priva delle condizioni essenziali per il suo accoglimento. “Per pacifica giurisprudenza, ricordata anche dal Giudice di I grado, il silenzio assenso su una domanda di permesso di costruire richiede, infatti, per formarsi non solo il decorso del termine previsto dalla legge senza che la domanda sia presa in considerazione, ma anche la cd. conformità urbanistica, ovvero la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per conseguire il bene della vita richiesto, ovvero per il rilascio del titolo edilizio di interesse: così per tutte Cons. Stato sez. VI 8 settembre 2021 n. 6235 e sez. IV 7 gennaio 2019 n. 113 ” (Cons. Stato sez. IV, 1° settembre 2022 n. 7631).

19. In base alle argomentazioni che precedono anche gli ulteriori motivi di appello articolati dall’originario ricorrente non possono essere accolti, dovendo la domanda di risarcimento del danno essere necessariamente respinta in mancanza del requisito dell’illegittimità del diniego di permesso di costruire, indispensabile per la configurabilità stessa di una responsabilità dell’Amministrazione nel caso in questione, e dovendo dichiararsi invece inammissibile, anche in questo caso per violazione del divieto dei nova in appello, la doglianza svolta in rapporto alla pretesa impossibilità per il Comune di respingere immediatamente, in base all’avvenuta semplice adozione del PUC, la richiesta di titolo edilizio, il cui esame avrebbe dovuto essere solo sospeso.

20. In conclusione, l’appello risulta, come detto, integralmente infondato e deve essere respinto.

21. Per la complessità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese.

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