Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-28, n. 202302087

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-28, n. 202302087
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202302087
Data del deposito : 28 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2023

N. 02087/2023REG.PROV.COLL.

N. 08955/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 8955 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ajello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. 2937 del 2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 14 dicembre 2022 il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati Ajello Salvatore e Rossi Domenico in collegamento da remoto.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con il quale il sig. -OMISSIS- ha impugnato la nota 4 aprile 2006 del Comune di Roma concernente il diniego della regolarizzazione dell’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, inoltrata dal sig. -OMISSIS- ai sensi della legge della Regione Lazio, 6 febbraio 2003, n. 2.

Il ricorrente aveva rappresentato di abitare l’alloggio (ubicato in via della Camilluccia n. 360) fin dal 1994, quando ivi si trasferì per prestare assistenza alla sig.ra -OMISSIS-, moglie del sig. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Roma aveva stipulato, in data 9 dicembre 1985, un contratto di locazione per l’immobile in questione. Dopo la morte della Sig.ra -OMISSIS-, avvenuta nel 1998, il -OMISSIS- sarebbe rimasto a vivere nell’immobile, provvedendo al pagamento dei canoni e alle spese dell’appartamento. In conseguenza di ciò aveva presentato la domanda di regolarizzazione dell’assegnazione, dichiarando di occupare stabilmente l’immobile dall’1 gennaio 1997 e di essere in possesso del requisito di cui all’art. 1 della legge della Regione Lazio 4 aprile 2000, n. 18, ai sensi del quale l’assegnazione in regolarizzazione è subordinata «al protrarsi dell’occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nucleo familiare dal 30 settembre 1999 fino al momento dell’assegnazione» .

Con la nota impugnata, il Comune di Roma ha rigettato l’istanza per la mancanza della prova dell’occupazione dell’immobile a partire dal 30 settembre 1999.

1.2.

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