Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202210877

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202210877
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210877
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 10877/2022REG.PROV.COLL.

N. 06528/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2015, proposto dal dott. Mario CO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Castiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Cerbara, n. 64;



contro

Ministero della Giustizia -Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Settima, del 21 aprile 2015, n. 2247, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;

Vista l’ordinanza collegiale del 29 marzo 2022, n. 2292;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione orale presentata dal difensore della parte appellante;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il cons. Francesco Guarracino e udito l’avv. dello Stato Antonio Grumetto per la parte appellata, considerato presente l’avv. Francesco Castiello per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (n. 1029 del 2013) il dott. Mario CO, già dirigente superiore dell’Amministrazione penitenziaria inquadrato nella qualifica di dirigente d’istituto penitenziario con D.M. 28 giugno 2006 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, e collocato a riposo dal 24 febbraio 2012, impugnava la nota del 20 dicembre 2012, prot. n. 452196, con cui il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del Personale e della formazione aveva respinto la sua richiesta di beneficiare dell’art. 1, co. 260, lett. b), della l. 27 dicembre 2005, n. 266, in base al quale « a decorrere dal 1° gennaio 2006 è attribuita ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la cessazione dal servizio », con la motivazione che con l’entrata in vigore della riforma della dirigenza penitenziaria il ruolo dei dirigenti superiori sarebbe stato di fatto soppresso.

Con la sentenza segnata in epigrafe il T.A.R. adito respingeva il ricorso.

Avverso la decisione di primo grado il ricorrente ha interposto appello, cui ha resistito il Ministero della giustizia con atto di forma.

Con ordinanza del 29 marzo 2022 n. 2292 sono stati disposti incombenti istruttori affinché l’appellante perimetrasse più specificatamente il suo interesse ad agire e il Ministero, a propria volta, rappresentasse e documentasse il contenuto dei provvedimenti adottati per analoghe richieste presentate da ex colleghi del dott. CO, specificando « se l’inserimento dei dirigenti nella “tabella A” sia stato sempre considerato elemento indefettibile per il conferimento degli incarichi di dirigenza generale e simmetricamente se da siffatto inserimento sia sempre derivata un’effettiva adibizione dei dirigenti interessati a mansioni di carattere generale, chiarendo, all’occorrenza, se tale conseguenza sia stata automatica ovvero sia stata preceduta da un’ulteriore valutazione dei titoli, della carriera e delle peculiari competenze di tali soggetti ».

Con memoria depositata il 26 giugno 2022 l’appellante ha fornito i chiarimenti richiesti.

Alla pubblica udienza del 10 ottobre 2022 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. – In limine va dato atto che il dott. CO ha precisato i termini del suo interesse ad agire, sotto il profilo morale per vantare un titolo più prestigioso e sotto quello patrimoniale per conseguire un miglioramento del suo trattamento economico.

Per quanto concerne gli incombenti devoluti all’Amministrazione, questa, sebbene nel presente giudizio non abbia provveduto a dare riscontro all’ordinanza istruttoria, ha tuttavia dato esecuzione a due ordinanze dal tenore analogo in altrettanti giudizi aventi a oggetto la stessa questione giuridica che sono stati discussi nella stessa udienza pubblica della presente controversia.

2. – Nel merito controversa è la possibilità di ritenere che l’inquadramento del dott. CO nella nuova carriera dirigenziale, a far data dal 18 marzo 2006 come dirigente penitenziario idoneo allo svolgimento di incarichi superiori, costituisca uno status idoneo a costituire presupposto per l’applicazione del beneficio già previsto dal comma 260 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

3. – Nel precedente grado di giudizio l’interessato l’aveva sostenuto invocando, oltre alla disparità di trattamento rispetto a un collega che versava in analoga situazione, anzitutto la persistenza, nel rinnovato sistema della dirigenza penitenziaria, di una distinzione nell’ambito dei dirigenti penitenziari non generali tra i dirigenti penitenziari con riconosciuta idoneità a ricoprire incarichi superiori e gli altri dirigenti penitenziari, la quale, a suo dire, sarebbe stata sostanzialmente corrispondente alla precedente distinzione tra dirigenti superiori e primi dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria.

La distinzione sarebbe stata rilevabile da precise disposizioni del d.lgs. n. 63/2006 e segnatamente dall’art.

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