Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-06-30, n. 202203021

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2022-06-30, n. 202203021
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203021
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2022

N. 03539/2022 REG.RIC.

N. 03021/2022 REG.PROV.CAU.

N. 03539/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2022, proposto da G P, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia


contro

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del Ministero dell'Istruzione, e L M, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1685/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022 il Cons. Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati V P per l'appellante;
nessuno è comparso per l'amministrazione resistente;


Ritenuto che, nei limiti della cognizione cautelare, non paiono sussistere le condizioni per un presumibile accoglimento del ricorso, atteso che, in disparte la fondatezza della censura afferente alla asserita illegittimità del procedimento seguito dall’Amministrazione per la rettifica dell’errore consistito nel mancata assegnazione di alcuni candidati, non sussiste nemmeno un principio di prova circa il fatto che, se il candidato fosse stato assegnato a diversa Commissione, avrebbe superato la prova orale.

Pertanto, allo stato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l’interesse pubblico al mantenimento della res adhuc integra , evitando inutile dispendio di attività amministrativa.

Le spese della fase cautelare sono compensate.

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