Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-11-17, n. 201505250

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-11-17, n. 201505250
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201505250
Data del deposito : 17 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05031/2012 REG.RIC.

N. 05250/2015REG.PROV.COLL.

N. 05031/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5031 del 2012, proposto da:
Apples Sales International, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, R V e F G, con domicilio eletto presso l’avvocato V in Roma, Via Caccini 1;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Associazione Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto presso l’avvocato Giurdanella in Roma, Via dei Barbieri 6;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 4456/2012, resa tra le parti, concernente irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per pratiche commerciali scorrette;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - e dell’Associazione Altroconsumo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2015 il consigliere di Stato G C S e uditi per le parti l’avvocato V, l’avvocato Cicala, l’avvocato Scorza e l’avvocato dello Stato Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.- La Società Apple Sales International (di seguito, anche ASI) impugna la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 16 maggio 2012 n. 4456, con cui è stato accolto soltanto in parte il ricorso proposto dalla stessa società per l'annullamento del provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ( d’ora in avanti anche AGCM) 21 dicembre 2011 n. 23155.

Con tale provvedimento AGCM ha accertato che ASI, unitamente alle società Apple Italia srl ed Apple Retail Italia srl , ha posto in essere, nell’esercizio della vendita al dettaglio di propri beni di consumo nella veste di “ professionista”, due distinte pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21,22 e 23, comma 1, lettera l, 24 e 25 lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il “Codice del Consumo”.

In sintesi tali pratiche sono consistite nel non informare adeguatamente i consumatori circa i loro diritti di assistenza gratuita biennale loro spettanti per legge e nel non riconoscere loro i detti diritti limitandosi invece a riconoscere la garanzia convenzionale offerta gratuitamente dal produttore per il solo primo anno ( a fronte della durata biennale della garanzia legale); inoltre, le informazioni fornite in merito alla natura, al contenuto e alla durata di tale garanzia convenzionale e dei servizi di assistenza aggiuntivi ivi previsti, offerti ai consumatori in occasione dell’acquisto di un bene di consumo, non chiarivano adeguatamente il diritto del consumatore alla garanzia biennale di conformità da parte del venditore, così da indurli ad attivare un nuovo rapporto contrattuale, a titolo oneroso, il cui contenuto risultava in parte sovrapporsi ai diritti già spettanti in forza della garanzia legale, che non prevede addebito di costi o limitazioni.

In relazione alle pratiche scorrette suindicate AGCM, con il prefato provvedimento, ne ha inibito alla società la continuazione, ha irrogato alla stessa la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari a € 240.000,00 per la prima pratica ed € 300.000,00 per la seconda pratica ed ha imposto alla stessa, ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo, il necessario adeguamento della confezione di vendita del prodotto mediante l'inclusione, da apporre sulla confezione dei prodotti, a corredo della garanzia convenzionale AppleCare Protection Plan (APP), della seguente indicazione “ nei primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto il consumatore ha comunque il diritto alla garanzia del venditore che prevede tra l'altro la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto (art. 130 del Codice del Consumo)” e mediante l’espressione delle indicazioni numeriche circa la durata del periodo di assistenza acquistato con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità.

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato ha inoltre ordinato ad ASI di comunicare all'AGCM le iniziative assunte per porre fine alla diffusione o continuazione delle pratiche commerciali contestate.

2.- Avverso tale provvedimento ASI ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio deducendo una pluralità di motivi di censura che, con la sentenza qui impugnata, sono stati rigettati tutti ad eccezione di uno solo, ritenuto meritevole di accoglimento, relativo alla riferita clausola con cui l'Autorità aveva prescritto al professionista di inserire nelle confezioni APP , in aggiunta alla dicitura sui contenuti della garanzia legale nei 24 mesi dall’acquisto, una comparazione attraverso indicazioni numeriche tra la durata del periodo di assistenza acquistato con il pacchetto APP e quello proprio della garanzia legale.

3.- Questi, in sintesi, i motivi di censura dedotti con il ricorso in appello qui in esame.

Con il primo motivo d'appello, ASI contesta la parte della sentenza di primo grado concernente l'esatta individuazione del contenuto degli obblighi normativi gravanti sul venditore, in ordine alla prestazione della garanzia legale di conformità, ritenendo che essa delinei un diverso assetto della garanzia per i difetti emersi prima e, rispettivamente, dopo il decorso di sei mesi dalla consegna.

Con il secondo motivo censura la sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'infondatezza “delle censure che coinvolgono questioni di carattere generale e procedimentale”, nonché quelle concernenti la violazione del principio del legittimo affidamento e del diritto al giusto procedimento di derivazione CEDU.

Con il terzo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondate le censure dedotte avverso il rigetto della proposta di impegni.

Lamenta in ultimo l'appellante l'erronea e l'insufficiente motivazione della sentenza in merito al carattere ritenuto sproporzionato e illegittimo degli ordini impartiti con la delibera impugnata in primo grado.

Conclude pertanto per l'accoglimento, con l'appello, del ricorso di primo grado e per l'annullamento integrale, in riforma dell’impugnata sentenza, dell'atto in quella sede impugnato.

Si sono costituiti in giudizio sia l'Autorità Garante della Concorrenze e del Mercato, sia l'Associazione ALTROCONSUMO per resistere all'appello e chiederne la reiezione, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Con istanza cautelare incidentale, ASI ha chiesto la sospensione della esecutività della sentenza di primo grado. Con ordinanza di questa Sezione 31 luglio 2012, n. 3010 la predetta istanza cautelare è stata accolta, limitatamente alla sospensione della statuizione con cui l'atto impugnato in primo grado ha stabilito che alle confezioni di vendita APP sia apposta la dicitura che “ nei primi 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto il consumatore ha comunque diritto alla garanzia del venditore che prevede tra l'altro la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto (art. 130 del Codice del Consumo) .

Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista della discussione della causa.

All’udienza pubblica del 22 settembre 2015 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

4.- Prima di passare all’esame del merito, data la complessità della vicenda, giova premettere alcune considerazioni a chiarimento dei fatti che hanno dato origine alla controversia.

5.- Nel corso del 2011 l'Associazione ALTROCONSUMO, quale ente esponenziale e rappresentativo degli interessi dei consumatori italiani, segnalava ad AGCM alcuni comportamenti scorretti tenuti da tre società appartenenti al gruppo Apple ed operanti sul mercato italiano in materia di garanzia e assistenza prestate ai consumatori con riferimento ai prodotti acquistati dallo store online gestito dalla società Apple Sales International con il supporto di Apple Italia S.r.l., nonché all'interno della catena di negozi denominati “Apple Store”, riconducibili alla società Apple Retail Italia srl .

In particolare, l'Autorità, in data 28 aprile 2011, comunicava l'avvio del procedimento volto a verificare la correttezza delle informazioni fornite ai consumatori nonché l'applicazione della garanzia legale di conformità e delle garanzie commerciali per i beni di consumo per i prodotti e i servizi commercializzati sia attraverso i siti internet www.apple.com e store.apple.com che presso i punti vendita della società Apple. A formare oggetto di accertamento era in particolare il comportamento di Apple in ordine alla completezza delle informazioni fornite ai consumatori riguardo ai contenuti della garanzia legale relativa ai prodotti venduti in rapporto alle informazioni relative alla garanzia convenzionale, che la società offriva in vendita ai consumatori e che veniva in parte a sovrapporsi in modo ambiguo a quella legale.

La garanzia convenzionale offerta dalle società Apple ai

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