Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-08-28, n. 202307984
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Testo completo
Pubblicato il 28/08/2023
N. 07984/2023REG.PROV.COLL.
N. 05506/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5506 del 2019, proposto da
I M, rappresentato e difeso dall'avvocato A D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sannicola (Le), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, n. 1780/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola (Le);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 giugno 2023 il Cons. Roberta Ravasio e udito per le parti l’avvocato A. De Matteis Alessandro per parte appellante;
Viste, altresì, le conclusioni di parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante è proprietario in Comune di Sannicola (LE) di un terreno, censito in Catasto Terreni al Foglio 10, mapp. 75, sul quale realizzava un fabbricato in forza della concessione edilizia n. 4125 del 16 aprile 2002.
2. Avendo però realizzato delle opere in difformità, presentava istanza di accertamento di conformità, cui seguiva il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n.27 del 15.9.2003.
3. Successivamente all’acquisizione del titolo in sanatoria, e comunque prima della fine del 2004, apportava ulteriori modifiche abusive all’immobile assentito.
4. Il 12.1.2005 presentava un’istanza per la traslazione del manufatto su una zona finitima, senza prospettare alcuna altra variante allo stato plani-volumetrico precedentemente assentito: tale istanza
veniva accolta in data 13.6.2005 con il rilascio del permesso di costruire n.246/2005.
5. I lavori relativi al permesso di costruire n.246/2005, di traslazione del fabbricato, non venivano avviati.
6. Nell’aprile dell’anno 2017 il Comune eseguiva un sopralluogo ed accertava l’esistenza di difformità rispetto ai permessi di costruire n. 27/2003 e n. 246/2005;pertanto ordinava la sospensione dei lavori e poi, con ordinanza n. 66 del 26 giugno 2017, ingiungeva la demolizione delle opere difformi, consistenti (i) nella ubicazione del fabbricato in posizione diversa da quella assentita con P.d.C. n. 246/2005, (ii) nella realizzazione di alcuni locali aggiuntivi al piano rialzato, in luogo dei terrazzi previsti nel progetto originario, (iii) nella realizzazione di una camera da letto al piano rialzato con dimensioni leggermente più ampie, anche in questo caso mediante riduzione della superficie di un terrazzo, (iv) nella realizzazione senza titolo di varie opere di arredo nell’area di pertinenza.
7. Il sig. M impugnava l’indicata ordinanza innanzi al TAR per la Puglia, sede di Lecce, unitamente agli atti presupposti.
8. Con sentenza n. 1780 del 26 novembre 2018 l’adìto TAR rilevava che il permesso di costruire n. 246/2005 era decaduto per mancato inizio dei lavori ivi assentiti nel termine di legge, e per l’effetto accoglieva la censura secondo cui il Comune non avrebbe potuto qualificare l’ubicazione del fabbricato in posizione diversa da quella assentita con il P.d.C. n. 246/2005, quale variante essenziale. Il TAR respingeva, invece, la censura con cui si assumeva che, relativamente alle ulteriori difformità contestate dal Comune, l’ordine di demolizione avesse perso efficacia in relazione alla presentazione, a seguito della adozione dell’ordinanza di demolizione impugnata, di una nuova istanza di sanatoria, osservando che la presentazione di una simile istanza determina una solo temporanea inefficacia del precedente ordine di demolizione.
9. Avverso tale decisione ha proposto appello il sig. M.
10. Il Comune di Sannicola di Lecce si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
11. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 20 luglio 2019, quando l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare, e quindi all’udienza straordinaria del 7 giugno 2023, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Con unico motivo d’appello il sig. M ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata deducendone l’erroneità per violazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001, nonché illogicità e contraddittorietà.
12.1. Secondo l’appellante l’accertata decadenza del P.d.C. n. 246/2005 comportava che la consistenza delle difformità dovesse essere rilevata con riferimento al P.d.C. in sanatoria n. 27/2003, ragione per cui il procedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere rinnovato dall’inizio, previo annullamento in toto dell’ordine di demolizione impugnato;il TAR, invece, avendo provveduto a confermare l’atto impugnato nella parte afferente le ulteriori difformità ivi contestate, si sarebbe in pratica surrogato all’Amministrazione nell’accertamento della sussistenza di difformità rispetto all’ultimo titolo edilizio valido ed efficace, ovvero il P.d.C. n.27/2003.
12.2. Il Collegio osserva quanto segue.
12.2.1. L’ordine di demolizione impugnato, n. 66 del 26 giugno 2017, esordisce dando atto che il fabbricato è stato assentito con P.d.C. n. 27/2003 e che successivamente, a seguito di deposito di variante in corso d’opera “ per la modifica dell’ubicazione del fabbricato all’interno del lotto di pertinenza, restando invariata la disposizione planovolumetrica dell’abitazione già autorizzata ”, veniva autorizzata con P.d.C. n. 246/2005 la variante indicata. Quindi l’atto impugnato prosegue indicando le opere edilizie realizzate abusivamente “ rispetto ai titoli edilizi rilasciati ”.
12.2.2. Non è chiaro se il Comune abbia inteso ordinare la rimozione delle irregolarità diverse dalla ubicazione del fabbricato per difformità dal permesso di costruire n 246/2005 o, invece, per difformità dal permesso di costruire n. 27/2003 infatti lessico utilizzato nell’ordinanza impugnata riferisce le irregolarità riportate indistintamente a entrambi i suddetti titoli edilizi, senza specificare quali.
12.2.3. Va inoltre rilevato che l’errata ubicazione del fabbricato (rispetto a quanto rappresentato nel P.d.C. n. 246/2005) da sola legittimava l’ordine di demolizione dell’intero fabbricato, rendendo superfluo l’ordine di rimozione con riferimento alle ulteriori difformità, e tanto per la ragione che non può farsi luogo a traslazione di un immobile, riproducendolo fedelmente in diversa posizione, se non previa demolizione e ricostruzione totale;sicché la parte dispositiva del provvedimento impugnato, con cui si ordina la demolizione di tutte le opere indicate in premessa, pare doversi, in definitiva, interpretare nel senso che il Comune ha inteso disporre la demolizione dell’intero stabile, richiamando le ulteriori difformità per mera completezza nella descrizione degli abusi rilevati.
12.3.5. Ne consegue che l’accertamento della decadenza del P.d.C. n. 246/2005, sul quale si fondava l’unica difformità che legittimava la completa demolizione del fabbricato, ha determinato il travolgimento della intera ordinanza di demolizione, che all’occorrenza potrà essere reiterata dal Comune per sanzionare le ulteriori difformità richiamate nell’atto impugnato.
13. L’appello va, conclusivamente, accolto.
14. Le peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.