Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-03-04, n. 201900621

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2019-03-04, n. 201900621
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900621
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="afd5f5ee-0730-50c4-87b7-24dd44769a13" href="/decisions/itcspj3qp974bcp7qw">N. 00744/2018</a> AFFARE

Numero 00621/2019 e data 04/03/2019 Spedizione

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 13 febbraio 2019




NUMERO AFFARE

00744/2018

OGGETTO:

Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da G A contro il Ministero della difesa per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 2421 del 5.8.2008 — prot. M_

DGMIL II

6 2 0504338 emanato in data 6.8.2008 dal Direttore della VI Divisione — Stato giuridico e avanzamento sottufficiali — Direzione generale per il personale militare — II Reparto, notificato in data 25.8.2008.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. prot. M._D

GMIL

0075581 del 30 gennaio 2018, con la quale il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere P C;


Premesso:

1. Con il ricorso in esame, presentato in data 19 dicembre 2008, il sig. G A, maresciallo capo dell'Esercito con anzianità giuridica nel grado dal 25 gennaio 1993, ha impugnato il decreto dirigenziale n. 2421 del 5 agosto 2008, indicato in epigrafe, con il quale il Ministero ne ha disposto l’esclusione da ogni procedura di avanzamento e dal transito da un ruolo all'altro, ai sensi dell'art. 17, comma 6- bis , del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, aggiunto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, a seguito e per effetto della sua condanna alla pena di due anni di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati ascrittigli, intervenuta con sentenza n. 2486/2006 del 15 marzo 2006 della Corte d'appello di Napoli, di conferma della sentenza n. 1552/2004 del 28 luglio 2004, del Tribunale di S.M. Capua Vetere, condanna poi resa definitiva dalla Corte di cassazione con sentenza in data 21 febbraio 2007, nonché a seguito e per effetto del conseguenziale procedimento disciplinare, che ha sortito l’irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare dall'impiego per mesi otto disposta con decreto dirigenziale n. 211/3-9/2008 del 31 maggio 2008.

2. Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis d. l.vo 196/1995. Eccesso di potere per travisamento dei fatti eccesso di potere per manifesta ingiustizia ” perché la condanna penale subita, poi condonata, riguarderebbe “ fatti "privatissimi" che la stessa parte offesa ha ridimensionato ” (la condanna penale sarebbe dipesa dall’ “ aver provocato lesioni in seguito ad incidente della strada alla propria moglie ”), che non sarebbero contrari " ai doveri di fedeltà alle istituzioni... " ovvero " ... lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare ... ";
perché a seguito di tale condanna esso esponente ha già subito sospensioni dal servizio, detrazioni di stipendio e di anzianità, ma ha sempre svolto le sue mansioni con scrupolo e dedizione alla divisa e al suo status di sottufficiale;
perché, dunque, il provvedimento impugnato rappresenterebbe l'ennesima, ingiustificata ed eccessiva sanzione per un comportamento già gravemente sanzionato;
perché, infine, l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare, ai fini dell'avanzamento, l'intera personalità, valutando l'incidenza dei fatti in relazione al possesso delle qualità morali e di carattere.

3. Il Ministero, nella sua relazione n. prot. M._D

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