Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-10-22, n. 201007615
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Testo completo
N. 07615/2010 REG.SEN.
N. 05352/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 5352 del 2010, proposto da:
Ministero della Difesa (Direzione Generale Per il Personale Militare), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
G M;
Regolamento di competenza - ordinanza collegiale del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00112/2010, resa tra le parti, concernente INIDONEITA' ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO QUALE VOLONTARIO IN FERMA QUADRIENNALE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2010 il Cons. Armando Pozzi;
nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al TAR Sicilia – Palermo, MANGIARACINA Giovanna ha impugnato il verbale del 23 ottobre 2009, con il quale la Commissione per gli accertamenti sanitari degli aspiranti all’arruolamento nell’Esercito Italiano quale volontario in ferma quadriennale (VFP4), ha riconosciuto la ricorrente ‘non idonea” per “astigmatismo ipermetropico VS 3”.
L’Avvocatura dello Stato, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha proposto