Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2017-05-29, n. 201702521
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2017
N. 02521/2017REG.PROV.COLL.
N. 09705/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 Cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9705 del 2016, proposto da:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del rispettivo Ministro pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - SITAF s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A e U G, con domicilio eletto presso lo studio M A in Roma, via Udine, 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01334/2016, resa tra le parti, concernente silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di adeguamento del piano economico finanziario per la concessione della realizzazione e gestione autostrada A32 Torino-Bardonecchia relativamente al periodo 2014-2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - SITAF S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 il Cons. Paolo Troiano e uditi per le parti l’Avv. dello Stato Gabriella D'Avanzo e l’Avv. Annoni;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 117 c.p.a. proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte la Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - SITAF S.p.a. chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (indicato nel prosieguo anche come M.I.T.) sull'istanza di adeguamento ed approvazione (d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, indicato nel prosieguo anche come M.E.F.) del piano economico finanziario per il periodo regolatorio 2014-2018 della concessione autostradale per la realizzazione e gestione dell'Autostrada A32 Torino - Bardonecchia ai sensi della Convenzione, della disciplina regolatoria e del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 30 dicembre 2014, nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere a tale adeguamento ed approvazione; domandava, altresì, la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adeguare per il periodo regolatorio 2014-2018 il piano economico finanziario (P.E.F.) della predetta concessione autostradale, aggiornato sulla base dei valori al 31 dicembre 2013, e ad approvare tale piano economico finanziario adeguato con decreto ministeriale da adottare d'intesa con il M.E.F., fissando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di inadempimento, con riserva di azionare separato giudizio per il risarcimento dei danni.
Esponeva la ricorrente:
- che la concessione è disciplinata dalla convezione sottoscritta il 22 dicembre 2009 con ANAS (a cui è subentrato ex lege il M.I.T. a far data dal 1° ottobre 2012), con scadenza fissata al 31 dicembre 2050;
- che l’intera durata della concessione è stata suddivisa al suo interno in periodi regolatori di durata quinquennale per consentire l’aggiornamento del P.E.F. e l’eventuale adeguamento tariffario;
- che il primo quinquennio regolatorio è scaduto il 30 settembre 2013, successivamente prorogato al 30 giugno 2014 con delibera C.I.P.E. n. 27 del 2013, e successivamente ancora al 30 giugno 2015 in forza di Protocollo d’Intesa sottoscritto da SITAF e M.I.T. in data 30 dicembre