Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-15, n. 202403394

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-15, n. 202403394
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403394
Data del deposito : 15 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/04/2024

N. 03394/2024REG.PROV.COLL.

N. 06427/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6427 del 2023, proposto da
Ini B di I G &
C. S.a.s. mandataria del costituendo R.T.I. e Minerva B S.p.A. Unipersonale mandante del costituendo R.T.I. con Ini B di I G &
S.a.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9315764BA3, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosa Suraci in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 4;

contro

Comune di Costacciaro (Pg), Comune di Fossato di Vico (Pg), Comune di Gualdo Tadino (Pg), Comune di Montone (Pg), Comune di Pietralunga (Pg), Comune di Sigillo (Pg), Comune di Valfabbrica (Pg), non costituiti in giudizio;
Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Gubbio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (C.A.R.A.T.) Soc. Coop, Co.Tra.Pe Soc. Coop., Sordilli Tours S.r.l., Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Longo, Giuseppe Capanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma:

quanto all’appello principale:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 434/2023, resa tra le parti, laddove ha rigettato il ricorso principale;

quanto all’appello incidentale;

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 434/2023, resa tra le parti, laddove ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Perugia e di Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (C.A.R.A.T.) Soc. Coop e di Co.Tra.Pe Soc. Coop. e di Sordilli Tours S.r.l. e di Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano e di Comune di Gubbio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il Cons. D C e uditi per le parti gli avvocati Lombardi, in delega dell'avv. Ceci, Bromuri, in delega dell'Avv. Amici, Capanna e Longo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Ini B di I G &
C. S.a.s. mandataria del costituendo R.T.I. e Minerva B S.p.A. Unipersonale mandante del costituendo R.T.I. con Ini B di I G &
S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, sezione prima, 5 luglio 2023, n. 534 che ha rigettato il ricorso da esse proposto avverso la determinazione n. 250 del 16.02.2023 del Comune di Gubbio, comunicata con nota prot. 9447 del 22.02.2023, avente ad oggetto “ Gara SUA A215 – Procedura aperta, telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, sopra soglia eurounitaria, per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i comuni dell’area interna ‘Nord-Est Umbria’. CIG 9315764BA3 – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva ” ed avverso i relativi atti presupposti.

2. Dagli atti di causa risulta quanto di seguito specificato.

2.1. Il RTI costituendo tra Ini B di I G &
S.a.s. e Minerva B S.p.a. Unipersonale (d’ora in avanti, per brevità, solo “RTI Ini B”) ha partecipato alla procedura di gara bandita dalla provincia di Perugia, quale stazione unica appaltante per conto del capofila Comune di Gubbio, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni dell’area interna “Nord-Est Umbria” per la durata di anni tre, rinnovabile per altri tre, e per l’importo complessivo di gara di € 7.977.407,13 per ogni triennio, da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2.2. Alla procedura ha partecipato, oltre a Ini B, solo il costituendo RTI tra il Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (CARAT) soc. coop, Co.Tra.Pe. soc. coop., Sordilli Trours S.r.l. e Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano (di seguito, per brevità, solo “RTI CARAT”).

2.3. Nel corso dello svolgimento della gara, con nota del 19.09.2022, il RTI Ini B chiedeva alla stazione appaltante l’esclusione del RTI concorrente per il mancato possesso della certificazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di trasporto scolastico e relativa assistenza in capo ad una delle mandanti.

2.4. Con nota del 20.09.2022, la stazione appaltante rispondeva di non avere rilevato elementi ostativi alla partecipazione alla gara del RTI CARAT e che, comunque, avrebbe proceduto all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione solo in sede di verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario.

2.5. Si svolgevano le sedute della commissione di gara per l’esame delle offerte tecniche e di quelle economiche, all’esito del quale al RTI Ini B veniva attribuito il punteggio complessivo di 97,41 punti, mentre al RTI CARAT veniva attribuito il punteggio complessivo di 97,76 punti.

2.6. Con nota del 11.11.2022 il RTI Ini B sollecitava nuovamente l’esclusione del RTI CARAT per mancanza del requisito di qualificazione richiesto per partecipare alla gara.

2.7. Con missiva del 14.11.2022, la stazione appaltante comunicava che erano in corso le verifiche volte all’accertamento del possesso da parte del RTI CARAT dei requisiti richiesti dalla lex specialis e dallo stesso dichiarati.

2.8. Con determinazione n. 250 del 16.02.2023, comunicata a mezzo PEC il 22.02.2023, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione del servizio al RTI CARAT.

2.9. Il RTI Ini B impugnava tale provvedimento innanzi al Tar per l’Umbria, denunciando l’illegittimità degli atti della procedura di gara per violazione degli artt. 45, 48, 87 e 96 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt.

6.3 e 6.4 del disciplinare di gara e dell’art.

2.3 dell’appendice al capitolato speciale, deducendo che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto la mandante Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano non era in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale (certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto della gara) previsto a pena di esclusione dalla lex specialis, come ulteriormente specificato dall’appendice al capitolato speciale, che richiedeva il “ Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”.

Con lo stesso ricorso, Ini B richiedeva la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del servizio per un numero di anni pari a quello oggetto del bando o, in subordine, per equivalente monetario.

2.9.1. In tesi attorea infatti il RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché uno dei suoi componenti, e precisamente la mandante Autonoleggi Bevilacqua, aveva dichiarato e comprovato il possesso di un certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015, reso dalla società Quality Austria Trainings Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, avente ad oggetto l’attività di “ Noleggio di autovetture, Autobus e Minivan con o senza conducente. Officina Meccanica ”, e dunque non rispondente al requisito richiesto dalla lex specialis (e in particolare dal punto 2.3 del dall’appendice al capitolato speciale descrittivo-prestazionale) e consistente nel “ Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”.

2.10. Il RTI CARAT a sua volta impugnava con ricorso incidentale il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale descrittivo-prestazionale unitamente ai relativi allegati, tutti nell’eventualità e nella misura in cui dovessero intendersi nel senso di richiedere, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione, il possesso esclusivamente della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001:2015 “ nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”, senza nessuna possibilità di valutazione di certificazioni equivalenti e comunque congrue e pertinenti rispetto all’oggetto della gara e quindi nella parte in cui gli stessi fossero da considerarsi di impedimento alla partecipazione delle ricorrenti incidentali in relazione alla posizione della mandante Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano.

2.11. Il giudice di prime cure, con la sentenza odiernamente appellata, ha rigettato il ricorso principale, condividendo l’interpretazione della lex specialis evidenziata nelle difese del RTI controinteressato e seguita dalla stazione appaltante nel disporre l’aggiudicazione e dichiarato pertanto improcedibile il ricorso incidentale.

3. A sostegno dell’appello Ini B di I G &
C. S.a.s. e Minerva B S.p.A. ha articolato, in due motivi, le seguenti censure:

1) Errores in procedendo e judicando . Violazione di legge (artt. 45, 48, 87 e 96 del d.lgs n. 50/2016 – art. 64 c.p.a..). Violazione della lex specialis ( artt.

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