Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-04-15, n. 202403394
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Testo completo
Pubblicato il 15/04/2024
N. 03394/2024REG.PROV.COLL.
N. 06427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6427 del 2023, proposto da
I B di I G & C. S.a.s. mandataria del costituendo R.T.I. e Minerva Bus S.p.A. Unipersonale mandante del costituendo R.T.I. con I B di I G & S.a.s., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9315764BA3, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Rosa Suraci in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 4;
contro
Comune di Costacciaro (Pg), Comune di Fossato di Vico (Pg), Comune di Gualdo Tadino (Pg), Comune di Montone (Pg), Comune di Pietralunga (Pg), Comune di Sigillo (Pg), Comune di Valfabbrica (Pg), non costituiti in giudizio;
Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Gubbio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (C.A.R.A.T.) Soc. Coop, Co.Tra.Pe Soc. Coop., Sordilli Tours S.r.l., Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Longo, Giuseppe Capanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma:
quanto all’appello principale:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 434/2023, resa tra le parti, laddove ha rigettato il ricorso principale;
quanto all’appello incidentale;
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 434/2023, resa tra le parti, laddove ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Perugia e di Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (C.A.R.A.T.) Soc. Coop e di Co.Tra.Pe Soc. Coop. e di Sordilli Tours S.r.l. e di Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano e di Comune di Gubbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Lombardi, in delega dell'avv. Ceci, Bromuri, in delega dell'Avv. Amici, Capanna e Longo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I B di I G & C. S.a.s. mandataria del costituendo R.T.I. e Minerva Bus S.p.A. Unipersonale mandante del costituendo R.T.I. con I B di I G & S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, sezione prima, 5 luglio 2023, n. 534 che ha rigettato il ricorso da esse proposto avverso la determinazione n. 250 del 16.02.2023 del Comune di Gubbio, comunicata con nota prot. 9447 del 22.02.2023, avente ad oggetto “ Gara SUA A215 – Procedura aperta, telematica ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, sopra soglia eurounitaria, per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per i comuni dell’area interna ‘Nord-Est Umbria’. CIG 9315764BA3 – Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva ” ed avverso i relativi atti presupposti.
2. Dagli atti di causa risulta quanto di seguito specificato.
2.1. Il RTI costituendo tra I B di I G & S.a.s. e Minerva Bus S.p.a. Unipersonale (d’ora in avanti, per brevità, solo “RTI I B”) ha partecipato alla procedura di gara bandita dalla provincia di Perugia, quale stazione unica appaltante per conto del capofila Comune di Gubbio, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni dell’area interna “Nord-Est Umbria” per la durata di anni tre, rinnovabile per altri tre, e per l’importo complessivo di gara di € 7.977.407,13 per ogni triennio, da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2.2. Alla procedura ha partecipato, oltre a I B, solo il costituendo RTI tra il Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (CARAT) soc. coop, Co.Tra.Pe. soc. coop., Sordilli Trours S.r.l. e Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano (di seguito, per brevità, solo “RTI CARAT”).
2.3. Nel corso dello svolgimento della gara, con nota del 19.09.2022, il RTI I B chiedeva alla stazione appaltante l’esclusione del RTI concorrente per il mancato possesso della certificazione necessaria per lo svolgimento dell’attività di trasporto scolastico e relativa assistenza in capo ad una delle mandanti.
2.4. Con nota del 20.09.2022, la stazione appaltante rispondeva di non avere rilevato elementi ostativi alla partecipazione alla gara del RTI CARAT e che, comunque, avrebbe proceduto all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione solo in sede di verifica delle dichiarazioni rese dal concorrente aggiudicatario.
2.5. Si svolgevano le sedute della commissione di gara per l’esame delle offerte tecniche e di quelle economiche, all’esito del quale al RTI I B veniva attribuito il punteggio complessivo di 97,41 punti, mentre al RTI CARAT veniva attribuito il punteggio complessivo di 97,76 punti.
2.6. Con nota del 11.11.2022 il RTI I B sollecitava nuovamente l’esclusione del RTI CARAT per mancanza del requisito di qualificazione richiesto per partecipare alla gara.
2.7. Con missiva del 14.11.2022, la stazione appaltante comunicava che erano in corso le verifiche volte all’accertamento del possesso da parte del RTI CARAT dei requisiti richiesti dalla lex specialis e dallo stesso dichiarati.
2.8. Con determinazione n. 250 del 16.02.2023, comunicata a mezzo PEC il 22.02.2023, la stazione appaltante disponeva l’aggiudicazione del servizio al RTI CARAT.
2.9. Il RTI I B impugnava tale provvedimento innanzi al Tar per l’Umbria, denunciando l’illegittimità degli atti della procedura di gara per violazione degli artt. 45, 48, 87 e 96 del d.lgs. n. 50/2016, degli artt. 6.3 e 6.4 del disciplinare di gara e dell’art. 2.3 dell’appendice al capitolato speciale, deducendo che il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto la mandante Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano non era in possesso del requisito di capacità tecnica e professionale (certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto della gara) previsto a pena di esclusione dalla lex specialis, come ulteriormente specificato dall’appendice al capitolato speciale, che richiedeva il “ Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”.
Con lo stesso ricorso, I B richiedeva la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, mediante l’aggiudicazione del servizio per un numero di anni pari a quello oggetto del bando o, in subordine, per equivalente monetario.
2.9.1. In tesi attorea infatti il RTI controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla gara perché uno dei suoi componenti, e precisamente la mandante Autonoleggi Bevilacqua, aveva dichiarato e comprovato il possesso di un certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015, reso dalla società Quality Austria Trainings Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, avente ad oggetto l’attività di “ Noleggio di autovetture, Autobus e Minivan con o senza conducente. Officina Meccanica ”, e dunque non rispondente al requisito richiesto dalla lex specialis (e in particolare dal punto 2.3 del dall’appendice al capitolato speciale descrittivo-prestazionale) e consistente nel “ Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”.
2.10. Il RTI CARAT a sua volta impugnava con ricorso incidentale il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale descrittivo-prestazionale unitamente ai relativi allegati, tutti nell’eventualità e nella misura in cui dovessero intendersi nel senso di richiedere, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione, il possesso esclusivamente della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001:2015 “ nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”, senza nessuna possibilità di valutazione di certificazioni equivalenti e comunque congrue e pertinenti rispetto all’oggetto della gara e quindi nella parte in cui gli stessi fossero da considerarsi di impedimento alla partecipazione delle ricorrenti incidentali in relazione alla posizione della mandante Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano.
2.11. Il giudice di prime cure, con la sentenza odiernamente appellata, ha rigettato il ricorso principale, condividendo l’interpretazione della lex specialis evidenziata nelle difese del RTI controinteressato e seguita dalla stazione appaltante nel disporre l’aggiudicazione e dichiarato pertanto improcedibile il ricorso incidentale.
3. A sostegno dell’appello I B di I G & C. S.a.s. e Minerva Bus S.p.A. ha articolato, in due motivi, le seguenti censure:
1) Errores in procedendo e judicando . Violazione di legge (artt. 45, 48, 87 e 96 del d.lgs n. 50/2016 – art. 64 c.p.a..). Violazione della lex specialis ( artt. 6.3 e 6.4 del Disciplinare – art. 2.3 dell’Appendice al Capitolato Speciale).
In tesi di parte appellante la sentenza di prime cure avrebbe erroneamente interpretato la lex specialis di gara in quanto l’art. 6.3 del disciplinare di gara, fra gli altri requisiti, richiedeva alla lett. “f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto di gara”.
Da ciò l’assenza di qualsiasi elemento di contrasto tra il bando, il disciplinare ed il capitolato, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice e pertanto l’erroneità della sentenza di prime cure, essendo il criterio del favor partecipationis recessivo rispetto al criterio letterale e dovendo lo stesso essere contemperato con il criterio della par condicio.
2) Errores in judicando . Violazione di legge (artt. 30, 121, 122 e 123 c.p.a.).
Parte appellante, con il presente motivo, afferma che, stante la fondatezza dell’appello, vada accolta anche la richiesta di risarcimento - in forma specifica, mediante affidamento del servizio, ovvero per equivalente, da rapportare al danno emergente (spese di gara e mancato beneficio fiscale), alla “ perdita di chance ”, e principalmente al danno curriculare e da mancato guadagno, pari al 10%, dell’importo di gara - rimasta assorbita in prime cure .
4. Si sono costituite la Provincia di Perugia, il Comune di Gubbio ed Consorzio Autonoleggiatori Riuniti Alto Tevere (C.A.R.A.T.) Soc. Coop, Co.Tra.Pe Soc. Coop., Sordilli Tours S.r.l., Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano, instando per il rigetto dell’appello.
5. Il RTI controinteressato nei termini di rito ha altresì notificato e depositato appello incidentale avverso sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, riproponendo le medesime censure articolate in prime cure avverso la lex specialis di gara, nella misura in cui dovesse intendersi nel senso di richiedere, a pena di esclusione, quale requisito di partecipazione il possesso esclusivamente della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001:2015 “ nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”, senza nessuna possibilità di valutazione di certificazioni equivalenti e comunque congrue e pertinenti rispetto all’oggetto della gara e quindi nella parte in cui impedirebbero la partecipazione alla procedura delle ricorrenti incidentali, avuto riguardo alla posizione della mandante Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano.
6. In seguito alla notifica dell’appello, il Comune di Gubbio, come da allegazione in atti, da un lato ha deciso di non procedere alla sottoscrizione del contratto, differita all’esito della definizione nel merito della presente controversia, dall’altro lato - sussistendo ragioni d’urgenza legate alla necessità di garantire il servizio di trasporto scolastico – ha disposto di procedere alla consegna anticipata e d’urgenza del servizio sotto riserva di legge.
7. Le parti, in vista dell’udienza pubblica, hanno depositato articolate memorie difensive e di replica, ex art. 73 comma 1 c.p.a..
7.1. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2023.
DIRITTO
8. La presente controversia riguarda la procedura di affidamento da parte del Comune di Gubbio, in qualità di capofila di un raggruppamento di comuni, del Servizio di Trasposto Scolastico per i comuni dell’Area Interna “Nord-Est Umbria” con valore complessivo di € 7.977.407,13 per la durata di tre anni rinnovabili.
8.1. La sentenza oggetto dell’odierno gravame ha rigettato il ricorso di prime cure, proposto avverso l’ affidamento del servizio al controinteressato RTI CARAT, condividendo la prospettazione della stazione appaltante e del medesimo RTI controinteressato, che avevano evocato il principio di gerarchia differenziata sussistente fra i vari atti costituenti la lex specialis di gara, con prevalenza del contenuto del disciplinare di gara su quello del capitolato e quello di equivalenza vigente in materia di procedure di evidenza pubblica ed applicabile anche alle certificazioni di qualità, la cui verifica dovrebbe essere condotta secondo criteri di congruenza e pertinenza sostanziale, nonché il principio della massima partecipazione, che dovrebbe costituire la guida nella interpretazione delle clausole della lex specialis eventualmente formulate in termini non chiari.
8.2. Il primo giudice ha al riguardo valorizzato la circostanza che il punto III.1.1, alla lett. c), del bando di gara e l’art. 6.1, lett. c), del disciplinare di gara prevedevano quale condizione di partecipazione il possesso dell’«[ a]autorizzazione, ai sensi della Legge 218/2003, per l’attività di noleggio di autobus con conducente » (requisito del pari richiesto nell’appendice del capitolato speciale descrittivo-prestazionale all’art. art. 2.1, lett. c), evidenziando inoltre la circostanza che l’art. 6.3 del disciplinare, dedicato ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si limitava a richiedere alla lett. f) il «[p]ossesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto di gara», da comprovare mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto.
Pertanto il Tar ha ritenuto non preclusiva della partecipazione del RTI controinteressato la previsione contenuta nell’appendice del capitolato speciale, che specificando detto requisito di capacità tecnica e professionale, aveva richiesto il «[p]ossesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico » (art. 2.3, lett. f).
8.2.1. Il primo giudice ha al riguardo ritenuto che la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 richiesta dalla stazione appaltante non attenga direttamente alle modalità con le quali l’operatore economico certificato deve rendere il servizio (di trasporto scolastico o altro), bensì al livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi, tale da assicurare il controllo delle operazioni che influiscono sulle prestazioni, la corretta esecuzione dei rapporti contrattuali e la soddisfazione del cliente.
8.2.2. Il Tar ha dunque rigettato le doglianze articolate, avendo ritenuto che la prescrizione dell’appendice del capitolato speciale descrittivo-prestazionale dovesse essere letta tenendo conto del generale principio di equivalenza funzionale, ponendosi altrimenti la clausola, nel prescrivere un requisito minimo di capacità tecnica e professionale, in contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione.
Ha al riguardo ritenuto che sebbene l’art. 2.3, lett. f), dell’appendice del capitolato non facesse riferimento al possesso di certificazioni relative ad attività “analoghe”, l’applicazione del principio di equivalenza imponesse comunque di valutare secondo ragionevolezza il requisito di conformità alla norma tecnica posseduto dal RTI aggiudicatario, trattandosi di principio immanente al settore dei contratti pubblici, anche laddove non espressamente menzionato dalla legge di gara.
8.2.3. Pertanto il giudice di prime cure ha interpretato il disposto del capitolato speciale in applicazione di tale principio, sulla base del rilievo che non era stata fornito da parte ricorrente nemmeno un principio di prova che la certificazione in possesso della mandante Autonoleggi Bevilacqua, relativa al « sistema di gestione della qualità in conformità con i requisiti dello standard ISO 9001:2015 » per l’attività di « noleggio di autovetture, autobus e minivan con o senza conducente. Officina meccanica. EAC: 35 », non potesse essere ritenuta equivalente- anche in ragione dell’oggetto e delle finalità del sistema di certificazione - alla certificazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla medesima norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31 in misura « idonea, pertinente e proporzionata » al trasporto scolastico.
Ciò anche in considerazione del rilievo che, ai sensi dell’art. 1 del decreto ministeriale 31.01.1997 (recante “ Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico ”), l’uso di mezzi (autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus, ma anche di autovetture) immatricolati per il servizio di noleggio con conducente costituisce una delle modalità ordinarie per l’effettuazione del trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo, tanto più che, come innanzi anticipato, anche i documenti costituenti la legge della gara de qua richiedevano, quale requisito di partecipazione, l’autorizzazione ai sensi della legge n. 218/2003 all’esercizio di attività di noleggio di autobus con conducente (punto III.1.1, lett. c), del bando di gara; art. 6.1, lett. c), del disciplinare di gara; art. 2.1, lett. c), dell’appendice del capitolato speciale descrittivo-prestazionale), circostanza questa che non poteva non assumere rilievo anche ai fini della considerazione della sostanziale equivalenza della certificazione di qualità posseduta dalla ditta Autonoleggi Bevilacqua di Bevilacqua Massimiliano, mandante del RTI CARAT.
8.2.4. Il Tar ha inoltre considerato che tra i vari documenti costituenti la lex specialis di gara, soltanto l’appendice del capitolato speciale descrittivo-prestazionale richiedeva esplicitamente che la certificazione di conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 9001:2015 dovesse essere stata rilasciata per il IAF 31 (Trasporti, logistica e comunicazioni) e dovesse essere idonea, pertinente e proporzionata al trasporto scolastico, laddove il disciplinare di gara richiedeva, più in generale, la conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di attività oggetto di gara, dovendo tale ultimo riferimento essere interpretato alla luce delle succitate disposizioni sulle modalità ordinarie di svolgimento del trasporto scolastico e sui requisiti di partecipazione alla gara.
Pertanto eventuali contrasti tra disciplinare e capitolato non potevano che essere risolti con il ricorso al criterio di gerarchia, dovendo, in caso di contrasto tra disposizioni riconducibili a differenti fonti di gara, accordarsi prevalenza alla disciplina di gara rispetto a quella contenuta nel capitolato tecnico.
8.3. Il Tar, sulla base di tali rilievi, ha pertanto rigettato il ricorso principale e conseguentemente dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale di impugnazione della lex specialis di gara, laddove interpretata nel senso ritenuto dal RTI ricorrente.
9. Ciò posto, con il primo motivo di appello, il RT I B critica la sentenza di prime cure per avere erroneamente interpretato la lex specialis di gara, stante l’assenza di qualsiasi elemento di contrasto tra il bando, il disciplinare ed il capitolato, come invece erroneamente affermato dal primo giudice.
Infatti, in tesi attorea, l’indicata prescrizione del punto 2.3 dell’Appendice al Capitolato (“ Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 31, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trasporto scolastico ”), aveva semplicemente specificato quanto già indicato nel disciplinare; ciò in quanto già il disciplinare richiedeva quale requisito di partecipazione il possesso di un certificato di qualità relativo alla conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto di gara; ovvero relativamente al “ servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole di infanzia, primarie e secondarie di I grado ”.
9.1. Da ciò l’erroneità della sentenza di prime cure, essendo il criterio del favor partecipationis recessivo rispetto al criterio letterale, e dovendo lo stesso essere contemperato con il criterio della par condicio .
Pertanto, secondo parte appellante, la certificazione presentata dalla mandante sarebbe stata incompatibile con quella richiesta dalla lex specialis in quanto afferente ad un diverso settore (EA 35) rispetto a quello espressamente richiesto nell’appendice al Capitolato Speciale Descrittivo prestazione (IAF 31) ed espressamente riferita al servizio di trasporto scolastico.
9.2. Inoltre, in tesi di parte appellante, non sussisterebbe alcuna equivalenza fra la certificazione di qualità richiesta dalla lex specialis di gara relativa al “traporto scolastico” e la certificazione posseduta dalla controinteressata, essendo in materia di certificazioni di qualità il ricorso al principio di equivalenza ammesso, ai sensi dell’art. 87 del Codice, nella sola ipotesi di certificati emessi da Enti stabiliti in altri stati membri, ovvero nel caso di impossibilità dimostrata di ottenere il certificato richiesto, fattispecie non ricorrenti nell’ipotesi di specie, non avendo la controinteressata in prime cure allegato, né tantomeno dimostrato, le ragioni per cui la certificazione sarebbe stata di difficile ottenimento.
9.2.1. Nella prospettazione attorea era inoltre onere delle controparti, che avevano allegato il ricorso al principio dell’equivalenza e non certo della ricorrente in primo grado, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure , dimostrare l’“equivalenza” del certificato prodotto in corso di gara dal RTI aggiudicatario.
9.2.2. Peraltro il primo giudice aveva del tutto omesso ogni valutazione sulle plurime considerazioni e documentazioni prodotte a comprova dell’assenza di qualsiasi “equivalenza” tra lo specifico servizio di trasporto pubblico scolastico ed il generico servizio di trasporto privato di noleggio con conducente, oggetto dell’avversa certificazione.
In particolare - tanto nella memoria resa in vista della camera di consiglio quanto nella memoria di replica in vista dell’udienza pubblica- il RTI ricorrente in primo grado aveva ampiamente dimostrato che l’attività oggetto di certificazione riguardante il “noleggio con conducente” non fosse in alcun modo equivalente o sovrapponibile a quella del “trasporto scolastico”, invece prevista dalle norme di gara.
Pertanto il requisito richiesto dal disciplinare dell’Autorizzazione ai sensi della legge n. 218/2003 per l’attività di noleggio di autobus con conducente, non poteva essere confuso con quello relativo al certificato di qualità di cui è causa, trattandosi di requisiti distinti.
Inoltre, come documentato in prime cure , tutti gli altri operatori partecipanti alla gara de qua, erano risultati in possesso del richiesto certificato di qualità ma sul punto alcuna motivazione era stata spesa dal giudice di prime cure .
9.2.3. Da ciò la necessità di esclusione del RTI controinteressato, in quanto una delle mandanti era difettante del possesso della certificazione di qualità expressis verbis richiesta dalla lex specialis di gara ed in possesso di tutti gli altri operatori, non potendo tra l’altro detto requisito integrarsi in via postuma, neanche con il ricorso alla consulenza prodotta in prime cure dal RTI CARAT e con il chiarimento reso al riguardo dall’ente certificatore, del pari prodotto solo in corso di causa.
10. Ciò posto, prima di esaminare le censure poste a fondamento dell’appello, occorre delibare, in limine litis, l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata con la memoria ex art. 73 comma 1 c.p.a. dal Comune di Gubbio e dalla Provincia di Perugia, fondata sul rilievo che il RTI I B non abbia expressis verbis gravato il capo della sentenza di primo grado in tesi idoneo a sorreggere le successive statuizioni, ovvero quello relativo alla natura della certificazione di qualità, che non atterrebbe alle modalità con le quali l’operatore economico certificato rende il servizio (di trasporto scolastico o altro), bensì al livello qualitativo della struttura aziendale e dei processi lavorativi (punto 14.4., pag. 9).
10.1. L’eccezione va disattesa in quanto, al contrario di quanto ritenuto dal Comune di Gubbio e dalla Provincia di Perugia, la sentenza appellata non si fonda su tale assunto, in realtà neutro rispetto alle conclusioni poi rassegnate sulla base della ritenuta equivalenza fra la certificazione in possesso della mandante del RTI aggiudicatario, Autonoleggi Bevilacqua e relativo