Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-11, n. 202306778

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-11, n. 202306778
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202306778
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2023

N. 06778/2023REG.PROV.COLL.

N. 04234/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4234 del 2022, proposto da
DI S.p.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli e Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;



contro

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, sez. III, n. 2021/2022, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il Cons. Giovanni Grasso e uditi per le parti l’avvocato Cimino e l’avvocato dello Stato Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, DI S.p.A., già RN S.p.A., impugnava la sentenza del TAR per il Lazio, meglio distinta in epigrafe, che aveva dichiarato improcedibile il proprio ricorso promosso per l’accertamento, ex art. 117 cod. proc. amm., dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero delle infrastrutture della mobilità sostenibili sulle proprie istanze presentate in data 1° febbraio 2021 e 27 aprile 2021 ed intese a sollecitare la sottoscrizione della convenzione prevista dall’art. 11 bis del d.l. n. 124 del 2019 per il “ finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese ”.

2.- A sostegno del gravame, premetteva di essere un organismo di diritto pubblico, allo stato in liquidazione, il cui capitale era partecipato, in via maggioritaria, dalle Società-Interporti e, per la restante parte, da altre istituzioni pubbliche e private della logistica nazionale.

L’art. 61 bis , comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 – successivamente abrogato – aveva, infatti, previsto che “[l] a società RN SpA [fosse] soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T ”: infrastruttura tecnologica, in grado di coordinare gli operatori della logistica (porti, interporti, autotrasportatori, piastre logistiche ecc.) e di interconnettere i sistemi esistenti, così da favorire, con una elevata digitalizzazione, la movimentazione delle merci su base nazionale e la sicurezza dei traffici.

Per la realizzazione della ridetta piattaforma logistica, la società aveva, in concreto, ricevuto finanziamenti statali continuativi sin dall’anno 2004 (segnatamente disposti dall’art. 1, comma 456, l. n. 311 del 2004, dall’art. 4 bis , d.l. 243 del 2016, dall’art. 1, comma 583, l. n. 205 del 2017, dall’art. 16 ter , d.l. n. 91 del 2017), sicché in progresso di tempo, in attuazione di tali disposizioni di legge, aveva sottoscritto con l’allora Ministero delle infrastrutture e trasporti apposite convenzioni, l’ultima in data 25 luglio 2017 (“ Convenzione per l’ammissione ai contributi previsti dall’art. 4-bis, del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243 ”), con scadenza fissata al termine dell’anno 2022.

Benché storicamente il finanziamento della piattaforma si fosse, per tal via, basato su stanziamenti ad hoc , di durata prestabilita, rinnovati e rifinanziati nel tempo, nel 2019 il legislatore aveva, invece, deciso di regolarlo in via permanente e stabile. A tal fine, l’art. 11 bis ( Finanziamento degli interventi per la digitalizzazione della logistica portuale ) del d.l. n. 124 del 2019, da ultimo modificato dall’art. 48, commi 4 e 5, del d.l. n. 76 del 2020, aveva segnatamente previsto:

a ) al comma 1, la stabilizzazione, dal 2020 in poi, del finanziamento, in misura di € 5mln annui (“[a] decorrere dall’anno 2020, una quota pari a 5 milioni di euro annui delle risorse del fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti [...] è destinata al finanziamento delle attività strettamente connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese con particolare riferimento ai porti, agli interporti, alle ferrovie e all’autotrasporto [...]”);

b ) al comma 2, la conferma di RN-DI come soggetto attuatore e destinatario dei finanziamenti (“[i] l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore di cui all’articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 [...] , apposito atto convenzionale per disciplinare l’utilizzo delle risorse di cui al presente articolo ”);

c ) al comma 2 bis , la definizione dei rapporti pendenti al 2019 per le spese e gli investimenti realizzati, sulla base dei costi rendicontati (“[i] l Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a ridefinire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il rapporto convenzionale stipulato in attuazione dell’articolo 4-bis del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243 [...] , con il soggetto attuatore [...] riconoscendo, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis, i soli costi documentati e sostenuti alla data del 31 dicembre 2019 [...]”).

Sulla base di tale normativa (che, se fissava il termine di trenta giorni dalla propria entrata in vigore per la “ ridefinizione ” dei rapporti convenzionali pendenti, rendeva tuttavia immediatamente obbligatoria la stipula di una nuova convenzione ‘a regime’, in quanto prevista già nel testo originario dell’art. 11 bis , d.l. n. 124 del 2019), tra la società ed il Ministero si era attivata, in una prima fase, una fitta interlocuzione istituzionale, volta alla sottoscrizione degli atti negoziali previsti.

In particolare, le parti si erano inizialmente orientate alla sottoscrizione di una unica convenzione che, da un lato, definisse i rapporti pendenti, quantificando gli importi dovuti per le attività rendicontate al 31 dicembre 2019 e, dall’altro lato, definisse le modalità di autorizzazione e rendicontazione delle attività da finanziare con i nuovi stanziamenti a regime. Nel corso dell’estate 2020 intercorreva, quindi, un serrato scambio informale di bozze di convenzione, fino a raggiungere un testo sul quale poter maturare una definitiva condivisione di intenti.

Tale interlocuzione si era, nondimeno, interrotta nel dicembre 2020, dato che, a dispetto dei numerosi inviti informali, il Ministero non aveva mai convocato la società per la definitiva sottoscrizione della convenzione, restando altresì sospesa ogni determinazione concernente il programma di attività per il 2020 e il 2021.

In tale situazione, DI aveva, perciò, formalizzato e reiterato (con note prot. n. 216 del 1° febbraio 2021 e n. 776 del 27 aprile 2021) l’invito alla stipula del testo da ultimo condiviso, senza di nuovo ricevere riscontro, a dispetto delle ulteriori sollecitazioni a riattivare le procedure in sospeso.

Sicché, all’esito di una ultimativa diffida ad adempiere in data 23 agosto 2021, si era indotta a promuovere ricorso dinanzi al TAR per il Lazio, affidato ad unico motivo di doglianza, con il quale lamentava la “ illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente sulle istanze […] di sottoscrizione della convenzione ex art. 11-bis, d.l. n. 124 del 2019 ” e la “ violazione dell’obbligo di contrarre ”, con conseguente domanda di accertamento dell’“ obbligo del Ministero resistente di sottoscrivere con DI la convenzione ” prevista da tale disposizione.

3.- Nelle more della trattazione e della decisione del ricorso, interveniva tuttavia l’art. 30 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante “ Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose ”, successivamente convertito, con modificazione di dettaglio, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, del seguente tenore:

1. Al fine di accelerare l’implementazione e il potenziamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale in coerenza con il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le funzioni di soggetto attuatore di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. Gli effetti delle convenzioni previste dall’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dall’articolo 61-bis, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dall'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dall'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dall’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove non già scadute, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

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