Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-08-10, n. 201804899

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-08-10, n. 201804899
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201804899
Data del deposito : 10 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2018

N. 04899/2018REG.PROV.COLL.

N. 07710/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7710 del 2012, proposto dall’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29;



contro

La signora OR AN, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia, Sede di Bari, Sez. II, n. 1074/2012, resa tra le parti, concernente la riliquidazione della indennità di buonuscita.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2018 il Cons. Francesco Mele e udito l’avvocato Marinuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con la sentenza n. 1074 del 30 maggio 2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglieva il ricorso n. 91 del 2010, proposto dalla signora AN OR e, per l’effetto, condannava l’I.N.P.D.A.P. al pagamento “ di quanto dovuto in esito al progetto di riliquidazione del trattamento di buonuscita contenuto nella nota del 7.9.2009, mod.PL2, prot.47786, oltre accessori ”.

La sentenza del TAR esponeva in fatto quanto segue.

Espone in fatto l’odierna ricorrente di essere stata, fino al 30-10-1995 (data del pensionamento), dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e di aver ricevuto il progetto di ricalcolo della indennità di buonuscita emessa in suo favore con nota del 7-9-2009 del Ministero di appartenenza.

In risposta a tale nota l’Istituto previdenziale comunicava il proprio rifiuto a procedere a riliquidazione, in ragione dell’intervenuto decorso del termine prescrizionale, essendo il ricalcolo intervenuto dopo 5 anni dalla data di cessazione dal servizio.

Ricorre dinanzi a questo TAR per ottenere la condanna, nei confronti dell’istituto previdenziale al pagamento di quanto dovuto, secondo il prospetto ricevuto (mod. PL2), previo accertamento del non intervenuto termine prescrizionale ”.

Avverso la sentenza di accoglimento del ricorso, ha proposto appello l’I.N.P.S., quale successore ex lege dell’I.N.P.D.A.P., deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.

Con unico ed articolato motivo di appello, l’Amministrazione ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

La causa è stata discussa ed è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 26 giugno 2018.



DIRITTO

Con unico ed articolato motivo, l’I.N.P.S. lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1 e 20 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ed evidenzia che il medesimo articolo 1 dispone che i dipendenti statali conseguono il diritto all’indennità di buonuscita “ all’atto della cessazione dal servizio ” e che l’articolo 20 prevede che il diritto “ si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto ”.

L’Amministrazione censura la gravata sentenza nella parte in cui ha stabilito che i canoni di logica e ragionevolezza impongono di ritenere che solo all’indomani della liquidazione della prestazione sia possibile per il creditore valutare le conseguenze della propria inerzia e richiama in proposito l’orientamento del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, per il quale il termine di prescrizione del diritto decorre dalla data di cessazione del servizio.

La gravata sentenza così motiva sul

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