Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2025-03-14, n. 202502081
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
Rigetto
Sentenza
14 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 14/03/2025
N. 02081/2025REG.PROV.COLL.
N. 04417/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS- rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Davide Iobbi e Alessandra Corvo, con domicilio digitale presso gli stessi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso contro il decreto n. 3393/19 del 15 luglio 2019, adottato dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri per rigettare la sua domanda di concessione dell’equo indennizzo a seguito dell’aggravamento dell’infermità, già riconosciutagli dipendente da causa di servizio, “ -OMISSIS- trattata con artroprotesi totale e attuale limitazione funzionale ”.
2. – Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all’appello e ha depositato memoria per chiederne la reiezione.
3. – Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Come documentato agli atti di causa, l’appellante aveva ottenuto, con decreto n. 1495/95 del 12 giugno 1995, il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’accertata riconducibilità a causa di servizio delle infermità (1) “ -OMISSIS- ” e (2) “ -OMISSIS- ”, ascritte, singolarmente, la prima alla ctg. 8^ tab. A e la seconda alla ctg. 7^ tab. A, per cumulo, complessivamente alla ctg. 6^ tab. A, nonché, con provvedimento mod. C n. 129/153 del 17 novembre 2017, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità (3) “ -OMISSIS- ”.
Con istanza del 18 aprile 2018 aveva chiesto la concessione dell’equo indennizzo per quest’ultima infermità; con successiva istanza del 2 maggio 2018 aveva chiesto il riconoscimento dell’aggravamento delle prime due dinfermità e con ulteriore istanza del 5 maggio 2018 la concessione dell’equo indennizzo per l’aggravamento delle stesse.
5. – La Commissione medica ospedaliera si è riunita per esprimersi sia sulla idoneità al servizio del sig. -OMISSIS-, sia sulle predette istanze e, nella seduta del 21 giugno 2019 (verbale mod. B n. Z11900213), lo ha giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto.
In tale sede, sulla base del relativo giudizio diagnostico, ha constatato l’aggravamento della prima infermità, ascritta, di conseguenza, alla ctg. 6^ anziché all’8^, il non aggravamento della seconda infermità (già di 7^ ctg.) e ha attribuito alla 8^ ctg. la terza infermità (verbale del 21 giugno 2019 cit., quadro EI/PP). Ha, quindi, ritenuto che la menomazione complessiva conseguente a tutte le infermità dipendenti da causa di servizio (escluse quelle non dipendenti da causa di servizio od oggetto di domanda non tempestiva) sia da ascrivere alla 4^ ctg. ( ibidem ).
6. – Con il provvedimento impugnato in primo grado (decreto n. 3393/19 cit.), il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto l’istanza di attribuzione dell’equo indennizzo per la frattura -OMISSIS- del femore destro con la motivazione che “ la nuova ascrivibilità della patologia in argomento, in applicazione della Tab. FI annessa al D.P.R. 23.12.1978 n. 915, non modifica la menomazione dell’integrità fisica complessiva già indennizzata all’interessato con il precedente decreto e che, pertanto, ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. 686/57 non è