Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-28, n. 202205397

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-28, n. 202205397
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205397
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2022

N. 05397/2022REG.PROV.COLL.

N. 10378/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10378 del 2021, proposto da Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

Università Telematica E-Campus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C A M, G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, piazza di Spagna, n. 15;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 09814/2021, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università Telematica E-Campus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2022 il Cons. Sergio Zeuli e uditi per le parti gli avvocati C A M, G V e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

A sostegno del gravame il Ministero appellante espone le seguenti circostanze:

l’Università Telematica “e-Campus” impugnava, con ricorso al Tar del Lazio, il diniego opposto dal Ministero all’istanza del 22 gennaio 2020 di accreditamento del corso di studi LM61 (Scienze della nutrizione umana) da erogarsi in modalità “ prevalentemente a distanza ”.

In particolare venivano gravati il Decreto Direttoriale del 05 marzo 2020 prot. n.7189 di rigetto dell’istanza di accreditamento e gli atti presupposti e connessi quali il parere del C.U.N. del 4 marzo 2020 recante «Regolamento didattico di Ateneo dell’Università telematica e-Campus» ; il parere del Comitato Regionale di Coordinamento per la Lombardia del 17 gennaio 2020; la nota del 23 gennaio 2020 prot. n. 1636, della Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore; l’Allegato 3, punto A, secondo periodo, al D.M. n. 989 del 25 ottobre 2019.

Col ricorso veniva dedotta l’erronea applicazione della normativa vigente in materia (rappresentata dall’art. 3 della legge n. 20/1994, dall’art. 8 del d.lgs. n. 19/2012, dal D.M. n .6/2019 e dal D.M. n. 989/2019), nonché il difetto di motivazione, mancando la valutazione in concreto della proposta di accreditamento, benché quest’ultima prevedesse, per il suddetto corso, attività pratiche e di laboratorio “in presenza” presso l’Ateneo e presso “idonee strutture convenzionate” con quest’ultimo.

Il gravame censurava, infine, la mancata indicazione delle ragioni giustificative del diniego, che si sarebbe limitato a rinviare al parere reso dal CUN senza specificarne le ragioni.

Con ordinanza 11 maggio 2020 n. 3746, il Tar disponeva il riesame della domanda alla luce delle censure articolate, richiedendo una motivazione puntuale, afferente agli elementi di fatto e alle ragioni giuridiche da specificare con una nuova determinazione.

Sicché il Ministero comunicava all’Università ricorrente che, per il riesame dell’accreditamento, avrebbe potuto riproporre l’istanza nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 989/2019 e del parere del Consiglio Universitario Nazionale (parere che veniva allegato alla nota e nel quale veniva precisato che il corso doveva essere istituito ai sensi della lettera b) sezione A), allegato 3 del D.M. n.989 del 25 ottobre del 2019;

la ricorrente impugnava con motivi aggiunti la suddetta nota ministeriale, lamentando la violazione del dictum cautelare, resisteva l’amministrazione con un’ulteriore memoria.

Con ordinanza del 22 luglio 2020 il Tar accoglieva la domanda cautelare ai fini di un nuovo riesame dell’istanza di accreditamento, in esecuzione il Ministero chiedeva al CUN “... di esprimere un motivato parere in ordine all’istanza di accreditamento del Corso in parola presentata dall’Ateneo sull’apposita banca dati RAD in data 23/01/2020 con prot. n. 1636, soffermandosi, in particolare, sulle censure articolate nel ricorso ”;

il CUN emetteva un nuovo parere non favorevole, anch’esso gravato con motivi aggiunti, che lamentavano la violazione del dictum cautelare per la mancata rivalutazione delle originarie considerazioni, già censurate dal TAR.

Resisteva l’amministrazione.

La sentenza appellata annullava i provvedimenti impugnati.

2. Tanto premesso, il Ministero deduce, avverso di essa i

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