Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2016-09-12, n. 201601894

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2016-09-12, n. 201601894
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601894
Data del deposito : 12 settembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00679/2016 AFFARE

Numero 01894/2016 e data 12/09/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 20 luglio 2016




NUMERO AFFARE

00679/2016

OGGETTO:

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento infrastrutture, sistemi informativi e statistici.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da sigg. B T e S T per l’annullamento della determinazione del Comune di Comacchio prot. 52574 del 17.11.2014, recante la decisione di non procedere nell’annullamento della SCIA n. 33121 del 1.8.2012 relativa ad un intervento di ampliamento con sopraelevazione dell’immobile sito in località Lido delle Nazioni, Viale Sati Uniti d’America n. 104 e di ogni atto presupposto e/o connesso;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione in data 06/04/2016 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - dipartimento infrastrutture, sistemi informativi e statistici ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;


PREMESSO:

Con il ricorso in oggetto indicato i Sigg. B T e S T domandano l’annullamento della determinazione Comune di Comacchio prot. 52574 del 17.11.2014, recante la decisione di non procedere nell’annullamento della SCIA n. 33121 del 1.8.2012 relativa ad un intervento di ampliamento con sopraelevazione dell’immobile sito in località Lido delle Nazioni, Viale Sati Uniti d’America n. 104.

I ricorrenti sono proprietari di un immobile sito nel Comune di Comacchio, loc. Lido delle Nazioni, in Via Argentina, 5.

Tale abitazione, ubicata in un’area del territorio comunale, identificata dal vigente PRG come omogenea B, fa parte di un unico edificio, composto di due unità immobiliari funzionalmente distinte, ma strutturalmente dipendenti l’una dall’altra poiché separate da un muro comune in comproprietà.

L’altra unità immobiliare, con accesso da Via Stati Uniti d’America n. 104 è di proprietà del Sig. Enzo Comune, controinteressato nel presente gravame.

Il Sig. Enzo Comune nel febbraio 2009 ha presentato una richiesta di permesso di costruire per un intervento di ampliamento con sopraelevazione della propria abitazione e realizzazione di un porticato, finalizzato ad ottenere una nuova unità immobiliare con accesso indipendente.

Nel novembre 2010 il Comune ha rilasciato il permesso di costruire n. 97/2010, ma in data 14.5.11 è stata presentata una DIA di variante in corso d’opera al sopracitato permesso per lo “spostamento di tramezzature interne per fendere i vani più funzionali e consoni ad un uso abitativo residenziale oltre a sostituzione di porte con finestra”.

I ricorrenti rilevando diversi profili di illegittimità in ordine agli interventi realizzati, hanno presentato una prima istanza di riesame in data 15.3.12.

Con tale istanza hanno evidenziato che all’interessato non poteva essere rilasciato alcun titolo edilizio per assenza di qualsivoglia atto di consenso da parte loro, in qualità di proprietari dell’altra porzione di immobile, nonché per l’esistenza di profili di non conformità edilizia in relazione alla scala esterna ed alla realizzazione del balcone.

In data 1.8.12 è stata presentata una SCIA n. 33121/12, per variazioni minori in corso d’opera, dirette ad apportare modifiche ai prospetti dell’edificio, alle altezze del primo piano ed al portico.

I ricorrenti in data 31.7.13 hanno presentato una seconda richiesta di riesame in merito a tale ultima SCIA, adducendo modifiche alla struttura, ai prospetti, alle distanze dai confini, alle altezze del primo piano ed al colmo del portico.

Anche in questo caso, come per la precedente istanza, il Comune non ha dato risposta alcuna e pertanto hanno impugnato la stessa davanti al TAR di Bologna.

iL Comune in data 17.11.14 con determinazione n. 52574, all’esito di una complessa ed articolata istruttoria, ha respinto l’istanza di riesame proposta dai ricorrenti, sostenendo ampiamente la legittimità sia del Permesso di costruire n. 97/10, sia della DIA n. 22736 del 14.5.11 sia della SCIA n. 33121 del 1.8.12 per insussistenza di elementi di contrasto con le norme edilizie ed urbanistiche.

A seguito di ciò gli interessati hanno dichiarato di non avere più interesse al ricorso giurisdizionale, che è stato dichiarato improcedibile, e hanno impugnato il citato provvedimento in sede straordinaria.

A fondamento del ricorso straordinario deducono plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

CONSIDERATO:

Con il primo motivo di ricorso si lamenta: violazione dell’art. 23 DPR n. 380/01 e dell’art. 10 L.R. Emilia Romagna n. 31/02. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione dei principi in materia di legittimazione all’attività edilizia e del diritto di proprietà.

La parte ricorrente sostiene che il progetto ha comportato la realizzazione di svariati interventi come la demolizione della copertura con l’ampliamento sul lato est di circa 12 mq del piano terra e la sua sopraelevazione, la costruzione di un portico sui lati est e sud e la costruzione di una scala esterna per l’accesso al primo piano. Tutto ciò è riferito ad un unico edificio, che si compone di due unità immobiliari distinte, ma strutturalmente dipendenti tra loro poiché suddivise da un muro di congiunzione comune. Pertanto il Comune avrebbe dovuto richiedere l’assenso di entrambi i proprietari considerato che l’intervento di sopraelevazione era destinato ad incidere su di un muro in comunione pro indiviso tra le due proprietà.

Il comune sostiene che il motivo sia infondato, considerato che anche se il fabbricato è unico, si tratta di due unità abitative distinte sia catastalmente (hanno particelle e subalterni diversi) sia funzionalmente (hanno accessi indipendenti da strade pubbliche diverse).

Le censure sono infondate.

Nel caso specifico l’intervento realizzato non viene ad essere qualificato come una costruzione in aderenza, ma si tratta dell’innalzamento di un muro divisorio che, ai sensi dell’art. 885 cc può essere effettuato dal comproprietario a sue spese, senza necessità di assenso da parte del vicino.

La giurisprudenza ha affermato che l’art. 885 cc costituisce una norma speciale che introduce una deroga sia al regime della comunione che a quello dell’accessione. Pertanto il Sig. Comune Enzo ai sensi dell’art. 23 DPR n. 380/11 era pienamente legittimato, in qualità di proprietario della propria unità abitativa e comproprietario del muro da realizzare a presentare l’autorizzazione alla sopraelevazione.

L’esercizio di tale facoltà non è subordinata al consenso dell’altro comproprietario del muro e dà vita ad una proprietà esclusiva e separata della sopraelevazione, la quale appartiene al comproprietario che per primo ha innalzato il muro comune.

Non coglie nel segno la replica della parte ricorrente, circa la necessità dell’assenso e quindi della presentazione congiunta del progetto da parte di tutte e due le proprietà, perché vincolante per entrambe. L’unico limite alla facoltà prevista dall’art. 885 cc è di preservare la possibilità per il proprietario confinante di chiedere la comunione della parte del muro sopraelevata.

L’amministrazione comunale ha agito legittimamente, in quanto l’unico onere era quello di verificare la qualità del richiedente, mediante l’analisi della documentazione allegata alla pratica edilizia, da cui si poteva desumere il diritto di proprietà del Sig. Comune sull’immobile oggetto di ampliamento e di sopraelevazione.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta: violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11 e 13 della L. Em. Rom N. 19/08;
dell’art. 18 e 23 della L.R. Em. Roma. N. 31/11. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 2 della Del. Di Giunta n. 678/11.

Con tale doglianza la parte ricorrente deduce la violazione delle disposizioni in materia di “variazioni sostanziali” di cui alla LR n. 31/02 e di riduzione del rischio sismico di cui alla LR n. 19/08.

In particolare, dagli elaborati grafici allegati alla SCIA del 1.8.2012 emergerebbe che la struttura per la sopraelevazione sia stata “modificata rispetto allo stato concessionato con PdC n. 97/10, mediante l’inserimento di una trave in spessore nel soffitto del piano terra atta a sopportare una nuova muratura portante del primo piano, la cui collocazione viene anche planimetricamente modificata”.

Inoltre, stante la natura di “variante sostanziale”, in applicazione dell’art. 9 della LR n. 19/08 la Variante di cui alla SCIA del 1.8.12 avrebbe dovuto essere corredata dal previo rilascio di una apposita autorizzazione sismica, integrativa di quella originaria. Quindi dalla mancanza di tale documentazione ne discenderebbero gravi rischi per la pubblica incolumità, risultando incerta la staticità dell’intero fabbricato, considerato che il progetto esecutivo depositato non corrisponde all’effettiva esecuzione.

Le censure sono infondate.

Dalla documentazione risultano differenze minime, nell’ordine di cm, imputabili esclusivamente ad imprecisioni nella redazione della tavole progettuali allegate alle precedenti pratiche edilizie, ma lo stesso Geom. B, tecnico nominato dal Sig. Comune ha comunque asseverato che tali lievi difformità non comportano modifiche sostanziali alle strutture portanti, sulla base di quanto previsto dalla normativa regionale.

Si tratterebbe quindi di interventi di natura non essenziale, che non hanno inciso in maniera significativa sul progetto inizialmente assentito e non hanno determinato né incremento del carico urbanistico né la corresponsione di ulteriori oneri di urbanizzazione.

Quanto invece ai possibili rischi per la pubblica incolumità per una presunta incertezza della staticità dell’intero fabbricato sono questi destituiti di qualsivoglia fondamento visto il certificato di collaudo statico depositato dall’ing. B in data 23.10.13 prot. n. 49917. Come si evince dal certificato medesimo, il termico ha constatato che: “l’ampliamento de quo è stato sviluppato secondo i metodi ed i principi della scienza delle costruzioni e secondo la normativa vigente, con ipotesi di carico e calcoli appropriati” e sono quindi “staticamente collaudabili le strutture del fabbricato ad uso di civile abitazione sito in Lido delle Nazioni Viale Stati Uniti n. 104”.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’incompetenza professionale del Geom. B ad occuparsi, come progettista e Direttore dei lavori, della sopraelevazione di una struttura residenziale, con rilevanti effetti sulla staticità dell’intero fabbricato.

La parte ricorrente sostiene che esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato trattandosi di un’attività che, è riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.

La censura è infondata.

Il geometra non può occuparsi del progetto strutturale, ma può essere coadiuvato da un ingegnere strutturista che firma il relativo progetto e lo deposita presso gli uffici competenti. Il progetto è stato redatto e firmato dall’ing. Giudici e da questi depositato presso il Servizio Tecnico di Bacino competente al rilascio del nulla osta alla sopraelevazione e tale incombente è stato adempiuto prima dell’inizio dei lavori così come prescritto nel permesso di costruire.

Parte ricorrente sostiene inoltre che la Commissione per la Qualità Architettonica e Paesaggistica chiamata, ai sensi dell’art. 12 co. 6 del Reg. Ed. Comunale a formulare il proprio parere in merito agli interventi edilizi che comportino modifiche ai prospetti di edifici o appartamenti non si sia mai pronunciata sulle modifiche al progetto di cui alla SCIA n. 33121/12.

Anche tale censura è infondata, considerato che non vi era necessità di un altro progetto strutturale in accompagnamento alla SCIA, posto che questa non prevedeva né ha consentito in concreto interventi di tipo strutturale.

Il ricorso, dunque, deve essere respinto.

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