Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-04-12, n. 201601429

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-04-12, n. 201601429
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601429
Data del deposito : 12 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00884/2016 REG.RIC.

N. 01429/2016REG.PROV.COLL.

N. 00884/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull’appello n. 884 del 2016, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A A, F M F e B R, con domicilio eletto presso il signor N L, in Roma, via Francesco Denza, n. 50/1;

contro

La Fondazione Opera Pia Ente Morale «Ricovero della Provvidenza», in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il signor R S, in Roma, via Eugenio Chiesa, n. 55;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Sede di Napoli, Sez. IV, n. 5263/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Fondazione Opera Pia «Ricovero della Provvidenza»;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2016 il Pres. L M e uditi per le parti l’avvocato Giacomo Pizza, su delega dell’avvocato B R, e l’avvocato L T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Napoli ha concluso una convenzione con la Fondazione Opera Pia Ente Morale «Ricovero della Provvidenza», per il ricovero di anziani.

Con decreto ingiuntivo (non opposto) n. 151 del 2011, il Tribunale di Torre Annunziata, Sede staccata di Torre del Greco, ha accolto un ricorso della Fondazione ed ha ingiunto al Comune il pagamento di euro 54.576,25 (dovuto per lo svolgimento di prestazioni, in esecuzione della convenzione), oltre alle spese di lite, liquidate in euro 338 per spese, 692,22 per diritti e 774,69 per onorari, oltre iva e cpa.

2. Dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 14, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 669, la Fondazione ha proposto innanzi al TAR per la Campania, Sede di Napoli, il ricorso di primo grado n. 3214 del 2012, per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo.

3. Con la sentenza appellata, il TAR:

- ha rilevato l’avvenuto pagamento dell’importo di euro 54.576,25;

- ha ritenuto che non siano stati corrisposti gli ulteriori importi, dovuti «a titolo di spese legali» in esecuzione del decreto ingiuntivo;

- ha dichiarato l’obbligo del Comune di dare esecuzione – per tal parte – al decreto ingiuntivo, entro il termine di sessanta giorni;

- per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato un commissario ad acta , determinando in euro 500 il compenso eventualmente a lui dovuto;

- ha condannato il Comune – ai sensi dell’art. 114, comma 4, del c.p.a. - al pagamento di dieci euro, «per ogni violazione o inosservanza successiva al trentunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e sino all’insediamento del commissario ad acta »;

- ha condannato il Comune al pagamento di euro 1.500, per spese di giudizio.

4. Con l’appello in esame, il Comune di Napoli ha lamentato l’erroneità della sentenza impugnata, poiché «gli importi dovuti per spese legali» sono stati corrisposti col mandato di pagamento n. 100684 del 18 luglio 2014.

Pertanto, ad avviso dell’Amministrazione non sussistono i presupposti né per la nomina del commissario ad acta , né della sua condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio.

5. La Fondazione appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

Nella sua memoria difensiva, depositata in data 10 marzo 2016 (v. p. 3), essa ha ribadito che nel corso del giudizio di primo grado il Comune ha saldato «integralmente la sorte capitale di euro 54.576,25» ed ha chiesto la conferma della sentenza appellata, controdeducendo in ordine alla rilevanza del mandato n. 10684/2014.

La Fondazione – a p. 3 della citata sua memoria difensiva - ha rilevato che tale mandato non avrebbe estinto il debito del Comune, perché la sua ‘causale’ non ha specificato «cosa la p.a. intendesse saldare», ed ha altresì rilevato che le sarebbero dovuti ulteriori importi a titolo di interessi moratori, sicché il Comune sarebbe «ancora debitore del pagamento di euro 9.332,37 oltre spese di registrazione del d.i.».

6. Così ricostruite le vicende che hanno condotto al presente grado del giudizio, preliminarmente osserva la Sezione che:

a) con il ricorso per l’esecuzione del giudicato del giudice civile, anche quando si tratti dell’esecuzione di un decreto ingiuntivo, si può chiedere che – nella sede della giurisdizione di merito – siano emesse le misure volte alla esecuzione unicamente di quanto risulta espressamente dal giudicato;

b) non possono essere invece proposte ulteriori domande su aspetti ancora controversi (ad esempio sulla spettanza di interessi e sulla loro decorrenza), per le quali non può che sussistere la giurisdizione del giudice civile.

Ciò premesso, dall’esame della sentenza appellata, si evince che il TAR – anche in considerazione del contenuto del decreto ingiuntivo - non si è occupato della spettanza o meno – a favore della Fondazione – di importi ulteriori, oltre quelli che sono stato oggetto del medesimo decreto: il TAR si è limitato a disporre la condanna del Comune al pagamento «delle somme dovute a titolo di spese legali», liquidate dal decreto ingiuntivo.

La sentenza del TAR non ha invece riguardato la questione se spettino ulteriori importi alla appellata: in assenza di un appello incidentale della Fondazione (e salvo quanto esposto in ordine alla perdurante giurisdizione del giudice civile sulla spettanza di somme ulteriori, se controverse), in questa sede si deve solo verificare se, prima della medesima sentenza del TAR, il Comune aveva disposto il pagamento anche delle spese legali in questione (ciò che è ancora contestato dall’appellata).

7. La Sezione deve dunque pronunciarsi sul rilievo del mandato di pagamento n. 10684 del 2014, trasmesso dal Comune alla Fondazione, per l’importo di euro 7.689,01, e di cui non vi è stato l’esame da parte del TAR.

Anche nel corso della camera di consiglio di discussione dell’appello, è emerso che la Fondazione ha ritenuto che tale mandato comportasse in sostanza un adempimento parziale, potendo essa decidere quale fosse il criterio di imputazione dell’importo così pagato.

Ritiene al riguardo la Sezione che tale mandato di pagamento abbia comportato l’integrale esecuzione del decreto ingiuntivo, per quanto riguarda le « somme dovute a titolo di spese legali».

Il mandato n. 10684 del 2014 è stato emesso nell’ambito di un articolato rapporto di durata, derivante dalla convenzione conclusa dalle parti, il quale si è caratterizzato per l’emanazione di molteplici fatture, riguardati prestazioni diverse e pagamenti effettuati in date diverse.

In relazione ad alcune di queste fatture, come si evince dall’atto del Comune n. 683303 del 25 ottobre 2011, nonché dalla nota n. 134206 del 16 febbraio 2016, trasmessa alla Fondazione, si è posta la questione dell’avvenuto pagamento di alcuni importi (e, presumibilmente, di evitare duplicazioni di pagamenti), nonché del corretto criterio di computo degli interessi dovuti dal Comune.

Nell’esercizio dei propri poteri, tipici della giurisdizione di merito, ritiene la Sezione che, una volta emesso e trasmesso il mandato di pagamento n. 10684 del 2014, l’esecuzione del decreto ingiuntivo si debba intendere completamente avvenuta, in quanto sono stati senz’altro corrisposti gli importi liquidati col medesimo decreto: di ciò avrebbe dovuto prendere atto il TAR, dichiarando cessata la materia del contendere.

Eventuali ulteriori pretese della Fondazione non possono avere invece ingresso nel presente giudizio, non solo per l’assenza – come sopra rilevato – di un appello incidentale della Fondazione, ma soprattutto perché, una volta che vi è stato il pagamento dell’importo complessivo di cui al mandato n. 10684 del 2014, si deve intendere integralmente corrisposto quanto dovuto sulla base del giudicato, per spese di giudizio.

Né si può ritenere che – poiché la Fondazione avanza altre pretese e contesta i conteggi sugli interessi, effettuati dal Comune – il pagamento effettuato con tale mandato non vada inteso come integralmente adempitivo del medesimo giudicato.

Eventuali altre pretese della Fondazione, in ordine al corretto computo degli interessi, esulano infatti dalla giurisdizione di merito del giudice amministrativo, dovendosi in questa sede solo trarre le conseguenze dell’avvenuto pagamento, anche per le spese liquidate nel decreto ingiuntivo.

8. Per le ragioni che precedono, l’appello è fondato e va accolto.

Pertanto, in riforma della sentenza del TAR, va dichiarata cessata la materia del contendere sul ricorso di primo grado n. 3214 del 2012.

Quanto alle spese del primo grado del giudizio, esse vanno compensate tra le parti, sia in ragione del fatto che il pagamento dell’importo di euro 54.576,25 ha avuto luogo prima del ricorso originario, sia in considerazione del complessivo comportamento delle parti.

Quanto alle spese del secondo grado del giudizio, esse seguono la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

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