Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-11-08, n. 201305322

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-11-08, n. 201305322
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201305322
Data del deposito : 8 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00235/2013 REG.RIC.

N. 05322/2013REG.PROV.COLL.

N. 00235/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 235/2013 RG, proposto dal sig. G G, in proprio e n.q. di titolare dell’omonima azienda agricola con sede in Bolzano Vicentino (VI), rappresentato e difeso dall'avv. M A, con domicilio eletto in Roma, via Tevere n. 46, presso lo studio dell’avv. P,

contro

l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (già AIMA), in persona del Presidente pro tempore ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del sig. Ministro pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 4784/2012, resa tra le parti e concernente la determinazione del QRI per la commercializzazione del latte per le annate lattiere da 1995/96 a 1998/99 (quote latte), nonché l’esito dell’accertamento del quantitativo di latte prodotto nelle annate 1995/96 e 1996/97;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 28 giugno 2013 il Cons. S M R e uditi altresì, per le parti, l’avv. Aldegheri e gli Avvocati dello Stato Antonio Tallarida e Natale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. – Il sig. G G dichiara d’esser titolare dell’omonima azienda agricola con sede in Bolzano Vicentino (VI), che produce e commercializza latte vaccino.

Il sig. Guerra fa presente altresì d’aver ricevuto la nota dell’AIMA (ora, AGEA) prot. n. 866705988738 del 24 aprile 1998, recante la comunicazione ex art. 2, c. 5 del DL 1° dicembre 1997 n. 417 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 gennaio 1998 n. 5), relativa ai quantitativi di riferimento individuali assegnati – QRI ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei precedenti commi da 1 a 3. In particolare, il sig. Guerra rende noto che l’AIMA gli assegnò i QRI per le annate lattiere dal 1995/96 al 1998/99, determinando inoltre i quantitativi di latte dalla di lui azienda prodotti nelle due annate 1995/96 e 1996/97.

2. – Avverso tal statuizione ed il DM 17 febbraio 1998 (recante le procedure di accertamento dei quantitativi di latte prodotto e commercializzato nelle annate 1995/96 e 1996/979, il sig. Guerra insorse innanzi al TAR Lazio, con il ricorso n. 9338/98 RG.

In particolare, il sig. Guerra colà dedusse, dopo una breve ricostruzione delle normative comunitaria e nazionale sul regime delle c.d. “quote latte”: 1) – l’illegittima assegnazione retroattiva delle QRI, operata in forza del citato art. 2, c. 5 e peraltro meramente provvisoria, con ciò violando l’art. 4, c. 2 della l. 2 novembre 1992 n. 468 ed i regolamenti n. 3950/92 CEE e n. 536/92/CEE, nonché i principi comunitari di semplicità e chiarezza, di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento e non rispettando il termine previsto per l’invio delle comunicazioni anche alla luce del medesimo art. 2, c. 5;
B) – l’illegittima e immotivata conferma dei QRI già a suo tempo definiti dall’AIMA e nel frattempo sospesi o annullati in sede giurisdizionale o amministrativa e, in ogni caso, l’erroneità dell’assegnazione del QRI, ribadito nel medesimo importo per tutte le annate considerate, in violazione dell’obbligo d’aggiornamento annuale dei QRI stessi;
C) – l’illegittimità comunitaria del sistema nazionale di ripartizione dei QRI in quote A) e B), in violazione anche dell’art. 2, c. 1 del DL 417/1997 sull’obbligo di tener conto delle risultanze della Commissione governativa di indagine sulle “quote-latte”, nonché l’immotivato drastico taglio della quota B), peraltro mai preannunciato agli interessati ai sensi dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241;
D) – l’illegittimità procedurale dell’approvazione del DM 17 febbraio 1998 il quale, avendo natura regolamentare, si sarebbe dovuto emanare in esito al procedimento ex art. 17 della l. 23 agosto 1988 n. 400;
E) – la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e della sentenza della Corte Costituzionale n. 520/1995 che, per la determinazione delle QRI da assegnare, aveva già sancito la necessità d’acquisire il parere delle Regioni;
F) – l’illegittimità del DM 17 febbraio 1998 che ha consentito ad AIMA l’accertamento dei dati di produzione di latte solo retroattivamente ed in via presuntiva. Si costituirono in quella sede le Amministrazioni intimate, concludendo per il rigetto del predetto ricorso, oltre che delle domande di disapplicazione delle norme nazioni in contrasto con il diritto UE o, se del caso, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

Con sentenza n. 4784, resa in forma semplificata il 26 maggio 2012 e con riferimento a precedente conforme, l’adito TAR ha respinto detto ricorso.

3. – Appella allora il sig. Guerra, con il ricorso in epigrafe, censurando l’impugnata sentenza per tutti i capi e segnalando pure, a conforto dei mezzi di gravame, le relazioni della Corte dei conti (in ordine all’erroneità, all’indeterminatezza ed al ritardo nelle comunicazioni individuali dei QRI, malamente operate dall’UNALAT, dapprima e dal Consorzio per i controlli incrociati in agricoltura – CCIA, poi) e di vari organi di PG (sull’ inattendibilità complessiva dei dati della produzione lattiera negli anni in questione, nonché sull’incompatibilità delle comunicazioni, attraverso bollettini collettivi, con il principio di certezza di diritto, il cui fine è quello di permettere ai produttori di non eccedere i limiti della quantitativo globale garantito – QGG per ciascuno Stato-membro), donde l’assenza di una comunicazione individuale e certa, prima dell’inizio di ciascun’annata considerata, se non a seguito dell’art. 2, c. 5 del DL 417/1997.

L’appellante, anche sulla scorta della documentazione sopravvenuta, deduce altresì, nonostante la provvisorietà delle assegnazioni dei QRI e le svariate rettifiche di essi a partire dal 1999 in poi ed a tutto concedere, vi sarebbero evidenze nelle indagini di PRG tali da far dubitare l’esistenza stessa d’uno sforamento, da parte dell’Italia, del proprio QGG e, dunque, del presupposto imponibile per il prelievo supplementare, a causa dell’inattendibilità dei QRI per eccesso rispetto ai dati ricavabili sul patrimonio bovino. Infine, l’appellante, che lamenta in primo luogo la nullità della sentenza per inadeguatezza della decisione in forma semplificata nella specie, si duole che il TAR non abbia dato specifica risposta a tutte le questioni sollevate nei sei motivi del ricorso di primo grado, ribadendole in questa sede in una con le istanze istruttorie non esaminate dal TAR. Resistono nel presente giudizio le Amministrazioni statali intimate, concludendo per l’integrale rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

4. – L’appello non può esser condiviso e va respinto per le ragioni di cui appresso.

5.1. – Andando per ordine ed appunto per meglio comprendere la complessa vicenda, ma anche la sostanziale correttezza, rebus sic stantibus , nell’assegnazione dei QRI e dei loro successivi aggiornamenti verso tutti e ciascun produttore italiano di latte vaccino, è d’obbligo una premessa di metodo sulla vicenda delle c.d. “quote – latte”.

La normativa CEE prese le mosse dalla necessità d’introdurre una precisa regolazione europea del mercato lattiero – caseario, al fine di garantire livelli adeguati di remunerazione dalla vendita del prodotto, specie a favore e nell'interesse dei produttori c.d. “marginali” e reputati più deboli.

Tralasciando le questioni sulla prima riforma della regolazione di detto mercato, va rammentata la novella recata all’art.

5-quater del regol. n. 804/68/CEE dal regol. n. 856/84/CEE che, non essendo fino a quel momento stato efficace il primo regime di prelievo, istituì per un periodo di cinque anni un prelievo supplementare ad hoc . Questo è un contributo (ossia, una prestazione patrimoniale imposta) per evitare distorsioni del mercato di riferimento (cfr, Cass, sez. un., 14 ottobre 2004 n. 20254;
id., 13 aprile 2004 n. 7555) e non già una sanzione (o, vulgo , una “multa”), sui quantitativi di latte raccolto oltre il limite di garanzia fissato per la produzione dell'intera Comunità. Tale limite fu poi suddiviso per ogni singolo Stato – membro, con l'assegnazione ad ognuno di essi del proprio QGG, i periodi di produzione entro i quali verificare l'eventuale eccedenza (1° aprile/31 marzo), due formule alternative di prelievo (A e B). Tanto a seconda che quest’ultimo fosse dovuto dal produttore o dall'acquirente, nonché la fissazione dei QRI per ogni produttore e relative a ciascuna campagna lattiera, la somma delle quali era pari al QGG annuale dello Stato – membro.

La novella introdusse pure un sistema di compensazioni tra produzioni inferiori alla QRI e quelle superiori inutilizzate, per cui il prelievo era (ed è, in linea di massima) dovuto solo sull'eccedenza risultante dall'effettuata compensazione, ma quest’ultimo tema esula dalla vicenda oggi in esame.

5.2. – In Italia, il sistema ex art.

5-quater del regol. n. 804/68/CEE iniziò a funzionare, come prese atto l’art.1, c. 3 della l. 10 luglio 1991 n. 201, dall’entrata in vigore di detta legge, ove si stabilì in modo esplicito che gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie in materia di prelievo si sarebbero applicati a partire dall’annata lattiera 1991/92. Detto periodo fu poi spostato all’annata 1992/93 dall’art. 12, c. 2 della l. 26 novembre 1992 n. 468, in virtù del cui art. 1, c. 9 «… i saldi contabili con la CEE derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria e concernenti il prelievo supplementare sul latte di vacca dovuto per i periodi 1987/88 al 1990/91 sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA …».

Il sistema fu adattato determinando il prelievo gravante sui soli produttori, in forza dell’art. 2 della l. 468/1992, con cui furono istituiti i bollettini provinciali recanti l'elenco dei produttori titolari di quote latte e suddivise le QRI in due parti o quote, A) e B) per ciascun soggetto produttore. La quota A) fu indicata pari alla produzione assegnata nel 1991/92, corrispondente alla quantità commercializzata di prodotto nel periodo 1988/89;
la quota B) consisté nella maggior quantità commercializzata dai produttori titolari della quota A) nel periodo 1991/92, rispetto al periodo 1988/89. Per i produttori operanti ad iniziare da data successiva alla campagna 1988/89, fu attribuita una quota B) pari alla quantità di prodotto commercializzato nel periodo 1991/92. La mancata produzione per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, avrebbe determinato la perdita della QRI, che sarebbe quindi confluita nella riserva nazionale.

Alle associazioni di produttori fu affidata la gestione unitaria delle quote-latte dei loro aderenti, per i quali valse il sistema delle quote A) e B), mentre per i produttori non associati fu prevista la sola quota commercializzata per il periodo 1991/92. Agli acquirenti fu affidato il compito di compensare dapprima tra minori e maggiori produzioni consegnate, rispetto alle QRI assegnate, riscuotendo perciò il dovuto prelievo supplementare, la compensazione a livello nazionale.

L’art. 4, commi 2 e 4, dal canto suo, dispose la pubblicazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di appositi elenchi o “bollettini” articolati per province, messi a disposizione degli operatori presso il Servizio decentrato agricoltura d’ogni capoluogo di provincia e recanti gli elenchi aggiornati dei produttori titolari di quota e dei QRI loro spettanti nell’annata lattiera avente inizio il 1° aprile successivo. In particolare, le quote furono assegnate dall'AIMA attraverso la pubblicazione di detti elenchi o "bollettini" dei produttori, per il tramite dell’UNALAT che, già nel periodo di transizione anteriore alla l. 201/1991, era stata individuata dal DM 14 marzo 1991 quale soggetto attuatore, ai sensi dell'art.

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