Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-02-26, n. 201500975

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-02-26, n. 201500975
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500975
Data del deposito : 26 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09491/2013 REG.RIC.

N. 00975/2015REG.PROV.COLL.

N. 09491/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9491 del 2013, proposto da:
Italia Nostra Onlus, G C, rappresentati e difesi dall'avv. A P, con domicilio eletto presso E Tmarco in Roma, Via Augusto Aubry,3;



contro

Comune di Maratea, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D S, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
Provincia di Potenza;
Regione Basilicata;



nei confronti di

Simar Srl, Sviluppo Maratea Srl, rappresentate e difese dall'avv. G V, con domicilio eletto presso G V in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00527/2013, resa tra le parti, concernente approvazione variante al programma di fabbricazione per la realizzazione di opere di completamento di un complesso turistico-alberghiero

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maratea, di Simar Srl e di Sviluppo Maratea Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati Piraino, Stoppelli e Viglione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le società a r.l. SIMA e Sviluppo Maratea proponevano al Comune di Maratea la realizzazione di opere di “completamento” di una lottizzazione approvata circa trent’anni prima e non ultimata in tutte le sue previsioni edificatorie.

Il Comune di Maratea, valutata favorevolmente la proposta anche in considerazione della prevista riduzione del volumi da edificare rispetto a quanto originariamente concordato in sede di lottizzazione, e dichiaratala di pubblico interesse, ravvisava la necessità di una variante al vigente Programma di fabbricazione ed avviava in proposito una “conferenza di localizzazione” (id est. una procedura semplificata per le varianti conseguenti ad opere di interesse pubblico, disciplinata dall’art. 27 della l.r. 23/1999).

Nell’ambito della conferenza di localizzazione acquisiva le determinazioni in tema di VAS e VIA già effettuate dalla Regione Basilicata e conclusesi con l’esclusione dell’assoggettamento a VAS, nonché con esclusione dell’assoggettamento a VIA, salva l’imposizione di alcune prescrizioni (det. dir. 19/7/2011).

Il Comune infine approvava la variante al Programma di fabbricazione con deliberazione consiliare n. 24 del 31 luglio 2012.

Avverso la deliberazione di approvazione della variante e la determinazione regionale di screening ambientale, ricorrevano l’associazione ambientalista Italia Nostra Onlus, nonché il sig. G C, deducendo, in particolare, l’obbligo di assoggettamento a VAS e VIA, nonché la diversità del procedimento nell’ambito del quale sarebbe intervenuto lo screening regionale, rispetto a quello poi oggetto d’approvazione.

Il TAR Basilicata respingeva il ricorso ritenendo che il progetto contemplasse una variante “in diminuzione” rispetto a quanto già assentito in sede di originaria lottizzazione (30.000 mc rispetto agli originari 96.202 mc), piuttosto che un incremento, e che proprio in ragione di ciò non vi fosse necessità né di VAS né di VIA.

I ricorrenti hanno ora proposto appello: essi insistono sulla necessità di assoggettamento a VAS e VIA della variante localizzativa; deducono che le valutazioni regionali in materia ambientale avrebbero interessato una bozza di convenzione (approvata con deliberazione c.c. n. 50 del 21/12/2007), un progetto ed una conferenza di servizi (avviata il 19/12/2009), in seno ad un procedimento poi archiviato in favore dell’indizione di una nuova conferenza di localizzazione (avviata il 19/07/2011) sul presupposto di una nuova e diversa bozza di convenzione (approvata e dichiarata di pubblico interesse con deliberazioni c.c. 33 e 34 del 12 agosto 2010). Il secondo e definitivo progetto, poi esaminato nella conferenza di localizzazione del 2011, avrebbe fatto proprie le valutazioni ambientali favorevoli rilasciate per il primo progetto, nonostante il lasso temporale e le modifiche intervenute.

La causa è giunta per la discussione all’udienza del 15 luglio 2014. In esito a quell’udienza il Collegio ha ritenuto disporre un approfondimento istruttorio avente in particolare ad oggetto la verifica la corrispondenza dei contenuti della proposta progettuale esaminata dalla conferenza di localizzazione e poi approvata con deliberazione consiliare 38/2012, rispetto alla proposta progettuale iniziale approvata con deliberazione c.c. n. 50 del 21/12/2007 sulla quale le valutazioni degli uffici regionali ai fini VAS e VIA si erano inizialmente attestate.

Il Comune e la Regione Basilicata hanno prodotto corposa documentazione, e note a chiarimento.

Dopo un breve rinvio, concesso all’appellante per consentire il

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