Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-11, n. 201100083

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2011-01-11, n. 201100083
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201100083
Data del deposito : 11 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03691/2010 REG.RIC.

N. 00083/2011 REG.SEN.

N. 03691/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2010, proposto dalla Societa' Nibbio di Vincenzo R, rappresentato e difeso dagli avv.ti R I e D V, con domicilio eletto presso l’avv. D V in Roma, Lungotevere Marzio N. 3;

contro

Comune di Forio;

nei confronti di

C S S, rappresentato e difeso dall'avv. C M, con domicilio eletto presso C M in Roma, via Properzio, 37;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01358/2010, resa tra le parti, concernente

AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

2010-2014


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio di C S S;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. M B e uditi per le parti gli avvocati Vaiano e Medici;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla società Nibbio di Vincenzo R per l’annullamento: - del verbale di commissione di gara datato 5.01.2010 con cui è stato provvisoriamente aggiudicato alla

CIET

Standard S.r.l. l’appalto per i lavori di manutenzione pubblica illuminazione 2010-2014 nel Comune di Forio (NA);
- della determina n. 8 del 15.01.2010 con la quale è stata aggiudicato definitivamente l’appalto de quo alla impresa

CIET

Standard S.r.l.;
- del verbale di consegna sotto riserva di legge del 04.02.2010;
- della nota prot. 2887 del 3.02.2010 del responsabile del primo settore del Comune di Forio;
e di ogni altro atto connesso e conseguente.

La Società Nibbio ha proposto appello per la riforma della sentenza.

La

CIET

Standard s.r.l. si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

L’appellante ha depositato una memoria.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La società Nibbio di Vincenzo R aveva sostenuto in primo grado che l’aggiudicazione del servizio della manutenzione dell’illuminazione pubblica nel Comune di Forio in favore della C.I.E.T. Standard s.r.l. doveva ritenersi illegittima perché – fra l’altro – il DURC prodotto dall’aggiudicataria non era idoneo a comprovare la regolarità contributiva della concorrente, essendo stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta e nonostante che l’Ufficio INPS di Nola non si fosse pronunciato per la parte di competenza.

2. Il TAR non ha condiviso la censura osservando che la circostanza non poteva produrre l’invalidità della procedura in quanto l’Amministrazione avrebbe svolto ulteriori controlli della regolarità contributiva in sede di stipula del contratto.

3. Con il ricorso in appello la Nibbio ripropone la censura, rilevando che non è stato svolto alcun accertamento circa la regolarità contributiva della concorrente

CIET

Standard alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, fissato nel 18 dicembre 2009.

In particolare l’appellante deduce che: a) il d.u.r.c. presentato in sede di domanda non conteneva un accertamento esplicito di regolarità contributiva non essendosi pronunziata la sede INPS di Nola;
b) non si era prodotto il silenzio assenso, non essendo ancora trascorsi al momento del rilascio (2 dicembre 2009) trenta giorni dalla data della domanda (4 novembre 2009);
c) i d.u.r.c. prodotti successivamente si riferivano a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.

La censura non può essere accolta.

4. 1. Va rilevato in primo luogo che l’aggiudicataria ha presentato, unitamente alla domanda di partecipazione, un d.u.r.c. “in corso di validità”, come prescritto dal punto 11 del disciplinare, posto che il documento prodotto è stato rilasciato il 2 dicembre 2009 e, avendo validità di un mese a norma dell’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, non era scaduto al 18 dello stesso mese.

4.2. Il d.u.r.c. presentato, tuttavia, si presentava non regolare in quanto recava l’attestazione della regolarità contributiva INAIL ma non quella INPS, non essendosi pronunciata la sede INPS di Nola.

Inoltre, per questa parte, secondo l’assunto, non poteva ritenersi formato il silenzio assenso perché il certificato è stato rilasciato 28 giorni dopo la richiesta (4 novembre) e non un mese, come richiesto dall’art. 7 del medesimo d.m..

4.3. Occorre dunque stabilire se la

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